Una guida fiscale per comprendere come effettuare e se effettuare il pagamento dell’ICI nel caso di terreni agricoli ed edificabili, nel caso di barricati e nel caso di terreni che costituiscono pertinenze dei fabbricati.
ICI su Terreni ed aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di competenza per il pagamento e che dipenderà da una serie di elementi quali la zona dove è ubicato, la destinazione d’uso del terreno, l’indici di edificabilità stabilito dal catasto, le eventuali spese connesse alle opere in grado di renderlo edificabile, i prezzi mediamente applicati sul mercato per terreni singoli. A tale valore dovranno applicarsi le aliquote relative all’anno precedente.
Per valore dovremmo prendere quello venale, ossia in commercio che può essere anche liberamente dichiarato dal contribuente in misura inferiore a quella definita dal Comune mediante Regolamento solo che in sede di accertamento da parte del Comune poi dovrà essere dimostrato che il minor valore era riscontrabile dal mercato (non necessariamente con perizia).
Vi diciamo subito che per i terreni che costituiscono pertinenza dei fabbricati non si paga l’ICI in quanto già si sconta sul pagamento dei fabbricati.
ICI su Terreni agricoli
Per il calcolo dell’ICI sui terreni agricoli, la base imponibile invece è pari reddito dominicale moltiplicato presente al Catasto al primo gennaio dell’anno di riferimento a cui si applicano degli indici di rivalutazione standard del 25% e ulteriormente per un altro un altro moltiplicatore pari a 75 (eccetto fattispecie particolari).
Ai fini della corretta qualificazione dei terreni se agricoli o fabbricabili a cui corrispondono imposte e tasse diverse posso dirvi che ai fini del pagamento dell’CI sono agricoli prima di tutti i terreni posseduti da imprenditori agricoli (guardate bene “posseduti”, non “di proprietà”, per ricordarvi sempre il presupposto di applicazione dei singoli tributi)o anche posseduti da coltivatori agricoli diretti. Ovviamente per la definizione di coltivatore agricolo o di imprenditore agricolo farete riferimento alla definizione da codice civile ex art. 2135. Tuttavia un consiglio che vi diamo è che ai fini dell’ICI anche un terreno che è classificato come edificabile (vedi strumenti urbanistici e dei piani regolatori generali), se destinato prevalentemente all’attività agricola si comporta come terreno agricolo.
Qualora un’area avente destinazione edificatoria, in base allo strumento urbanistico generale (es. PRG) adottato dal Comune costituisca pertinenza dell’abitazione principale del possessore, l’area fabbricabile avrà un autonomo trattamento solo se in si sarà proceduto a comunicare il vincolo di pertinenza al comune tramite la dichiarazione ICI, in caso il terreno edificabile si liquida autonomamente.
ICI su Terreni destinati ad orti
L’agenzia delle entrate ha reso noto il proprio indirizzo nella circolare n. 9 del 1993 in cui ha spiegato che i piccoli appezzamenti di terreni, purché non edificabili, adibiti ad orti di piccole dimensioni non pagano ICI, nemmeno i terreni incolti.
Di getto mi viene da dirle che eventuali variazioni nell’edificabilità di un terreno devono essere comunicate dal comune mediante notifica al domicilio fiscale e che non ritengo sia il cittadino a doversi informare se di punto in bianco il comune decide di renderlo edificabile, nonostnte i vantaggi economici che derivano dall’aumento di valore dle terreno dovuto proprio all’edificabilità. Tuttavia è assolutamente necessario un passaggio normativo per poterle rispondere in modo appropriato.
Buonasera a tutti, vorrei sapere se nel passaggio da terreno agricolo a edificabile il comune è tenuto a comunicarlo al proprietario ai fini del pagamento ici.Ho avuto una richiesta di arretrati ici (5 anni, somma da capogiro, almeno per me!)per un terreno che risulta passato edificabile nel 2002 ma non essendo a conoscenza di tale passaggio ho continuato a pagarlo come agricolo.Possibile che il comune non debba comunicare queste variazioni a me o agli uffici competenti per il pagamento delle imposte?!?!?Al comune mi han detto che avrei dovuto informarmi,ma a me proprio non è venuto il dubbio!Grazie anticipatamente a chiunque voglia rispondermi o darmi dei suggerimenti.
buongiorno. mia madre è proprietaria di un terreno che da circa due anni è diventato edificabile, ma lei lo ha pagato sempre come agricolo fino ad oggi che ci è arrivato l’avviso del comune.Essendo anziana non paga più i contributi come coltivatrice diretta ma continua a coltivarlo; che cosa deve fare? pagare l’Ici per terreno edificabile? e su che quota, sull’ipotetico immobile che avrebbe potuto costruirci esentando i terreni di pertinenza?
grazie
simona
Buongiorno,
se è divenuto edficiabile non avete niente da fare nel senso che la eventuale e successiva cessione genererà una plusvalenza e seppur a livello di singola parte sarà soggetta al medesimo trattamento fiscale di imponibilità.
buongiorno. mio papà è proprietario di un terreno assieme a 2 suoi fratelli e a due cugini. il terreno circa 2000mq da qualche anno è diventato edificabile, ma noi lo abbiamo pagato sempre come agricolo fino ad oggi che ci è arrivato l’avviso del comune.
I cugini di mio papà hanno pensato di fare la suddivisione del terreno e metterla come giardino… conviene?
altra opzione: conviene continuare a pagare cone terreno agricolo e venderlo in un futuro (molto lontano) come argricolo?
oppure conviene dividerselo e pagare le imposte precedenti ogniuno la sua parte?
oppure pagare le imposte precedenti con il terreno ancora intero?
aiutetemi
grazie Valentina
Se parliamo solo di immobile accatastato nel 2011 e non rientrannte in alcuna delle condizioni esimenti si dovrà procedere al versamento dell’ICI, che ad oggi è scaduto, almeno per quello che concerne il versamento dell’acconto. Il calcolo dell’ICI dovrebbe essere ragguagliato al periodo in cui l’immobile rientrava nell’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta.
Buongiorno,
volevo un’informazione sui terreni agricoli in provincia di Nuoro, Tonara, in Sardegna.
Abbiamo accatastato l’immobile e volevamo sapere se quest’anno dobbiamo pagare l’ICI 2011.
Fatemi sapere presto.
Ciao!
ho un poroblema che sembra unico: ho un terreno passato edificabile (civile abitazione) su cui insiste un capannone agricolo pertinente all’attività di IAP svolta. Dovendo fare lievi modifiche all’interno del capannone con cambio di destinazione da cantina e laboratorio (per la trasformazione dei prodotti dell’azienda) il comune pretende gli oneri di urbanizzazione appunto perchè insiste su terreno edificabile. Inoltre non riconosce il mantenimento dell’attività agricola chiedendo una classificazione o artigianale o industriale o commerciale dell’immobile.
Se il capannone di pertinenza agricola è normalmente scorporato dal terreno (il capannone non paga l’ici, il terreno la paga) perchè non permettono la trasformazione in esenzione ?
ci sono casi simili che possano chiarire la mia situazione ?
salve, sono un pò confuso sul quesito le spiego,
nel comune di Scafati provincia di Salerno i miei suoceri hanno un terreno agricolo che da anni non coltivano più, essendo anziani,hanno avuto una violazione per mancato pagamento dell’ICI, telefonando in Comune mi hanno spiegato che se continuavano a colivarlo come coltivatiri diretti (iscritti) non avrebbero pagato l’ICI. Allora volevo capire quando si paga per legge l’ICI sui terreni agricoli.
grazie
E questo forum di discussione è qui per questo: prima di tutto grazie del contributo la inviatiamo ancora a lasciare i suoi commenti anche sugli altri articoli laddove ravvisi qualcosa che non le quadra.
Nella fattispecie provi a leggersi anche oltre alla CM 9/E del 1993 la risoluzione del dipartimento delle poitiche fiscali n. 5 del 2003 in cui viene ribadito che laddove i terreni non sinao edificabili non sono soggetti ad ICI.
Pertanto solo i terreni sopra indicati (ossia quelli incolti, quelli che sono utilizzati per attività agricola ma non in forma di impresa o che sono utilizzati anche per altre attività, eccetto pertinenze di immobili mi raccomando altrimenti sconterebbero ICI) non pagano ICI.
Le aggiungo anche che stesso comportamento vale per le zone montane o collinari appositamente indicate dalla L. n.984 del 1977 tuttavia consiglio sempre di verificare che a livello regionale o comunale non vi siano state altre disposizioni che mitighino o alterino il discorso di cui sopra.
Nutro delle perplessità su quanto scritto. Premesso che anche io sono dell’avviso che “posseduto” sia differente da “di proprietà”, volevo far notare in merito alle agevolazioni ici su suoli edificabili posseduti da coltivatori diretti (ad esempio) che di fatto, a causa della circolare ministeriale n. 7/1106 del 10 giugno 1993, risposta 5.18, nel caso in cui non vi sia identità tra soggetto passivo di imposta (proprietario) e conduttore del terreno stesso (affittuario o comodatario), il contribuente deve pagare l’Ici per l’area edificabile.