Parametri Modello Unico domande e chiarimenti

Modello unico dell'agenzia delle entrateVediamo come si effettua la compilazione dei parametri in luogo degli studi di settore, fornendovi le istruzioni e dove possiamo porre domande e fornire chiarimenti al riguardo in vista della scadenza per la presentazione del modello Unico.

Chi NON deve compilare i parametri Modello Unico – periodo imposta

Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri:  i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, devono compilare l’apposita ca- sella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

  • inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro;
  • periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  • periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
  • determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell’applicazione dei parametri;
  • modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività.

Istruzioni per la compilazione

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri Esercenti arti e professioni.

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2016 devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Si fa altresì presente che i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso del 2015 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.

L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), modificando l’art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:

a)  i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e l’inizio attività sia avvenuto nel corso del periodo d’imposta 2015, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;

b)  i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni vanno assunte tenendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell’attività prevalente. Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2015.

Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo “Parametri 2016”, deve essere indicato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secondo la classificazione ATECOFIN 1993.

Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004 e tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

Il modello è composto da quattro sezioni.
Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei compensi;
nella Sezione II, riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.
Nella Sezione III va riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni ai fini dell’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.
Nella Sezione IV dovranno essere fornite informazioni relative al numero complessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività ed informazioni relative alla cessazione e all’inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I – ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata. Imposte sui redditi

Indicare:

–  nel rigo Q01, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un esercente arti e professioni per prestazioni rese da un altro esercente arti e professioni che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dell’attività. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all’attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura;

–  nel rigo Q02, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare deducibile delle spese sostenute nell’anno per:

1. i servizi telefonici compresi quelli accessori;

2. i consumi di energia elettrica;

3. carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

  • l’ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d’imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nell’ammontare fiscalmente previsto. Le spese d’impiego relative ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 vanno sempre computate per l’ammontare deducibile fiscalmente;
  • l’ammontare della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  • l’ammontare deducibile della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, nonché l’ammontare deducibile delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Le spese sostenute per l’utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle “Altre spese documentate”, vanno incluse nel rigo Q10;

– nel rigo Q03, l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel rigo Q04.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a)  il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammor-

tizzabili ai sensi dell’art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;

b)  il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento dell’immissione nell’attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:

  • non si tiene conto degli immobili;
  • va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;

Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e professione e all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

Le spese relative all’acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell’art. 164 del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l’acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

I beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata dedotta la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali.

Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

–  nel rigo Q04, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i

computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Nell’indicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per tutti i contribuenti dall’art. 2 del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa viene automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione finanziaria. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Q03;

–  nel rigo Q05, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:

  • l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l’Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dalterritorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  • le quote di accantonamento maturate nel periodo d’imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
  • i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno.

Si ricorda che per collaboratori coordinati e continuativi si deve far riferimento sia ai collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia a coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma;

– nel rigo Q06, relativamente ai lavoratori dipendenti:

  • l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  • le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
  • i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l’opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d’imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista o professionista per i familiari sopra indicati;

– nel rigo Q07:

le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;

l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;

l’ammontare deducibile fiscalmente delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo (nel caso di compilazione del presente modello da parte di società semplici o associazioni si fa riferimento ad un solo veicolo per ogni socio o associato), senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori;

l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;

– nel rigo Q08 i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali maturati nel periodo d’imposta per l’importo fiscalmente deducibile.

In particolare andrà indicato:

  • l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
  • l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • l’ammontare deducibile fiscalmente del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

–  nel rigo Q09, l’ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al rigo Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d’imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del “valore dei beni strumentali” da indicare al rigo Q03) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

–  nel rigo Q10, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

  • per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, va indicato l’ammontare fiscalmente deducibile;
  • di rappresentanza. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  • per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l’eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  • per la manutenzione di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indicato l’ammontare deducibile fiscalmente in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta;
  • per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura deducibile fiscalmente;

di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta;

inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

– nel rigo Q11, l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione.

I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:

–  nel rigo Q12, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;

–  nel rigo Q13, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del citato decreto;

–  nel rigo Q14, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

1. operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3,quarto comma del DPR n. 633/72);

2. operazioni non soggette a dichiarazione di cui all’art. 36 bis del DPR n. 633/72.

Non vanno indicate in questo rigo le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari e devono pertanto essere indicate nel rigo Q13;

–  nel rigo Q15, campo 1, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili;

Nei campi interni al rigo Q15, devono essere indicate:

  • nel campo 2, l’imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1);
  • nel campo 3, l’imposta relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed esigibile negli anni successivi;

– nel rigo Q16, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:

1. alle cessioni di beni ammortizzabili;

2. ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma,del DPR n. 633/72;

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi

Indicare:

– nel rigo Q17, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2015 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività.

SEZIONE II

RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate. L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli associati con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo associato sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;

2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati

Indicare:

–  nel rigo Q18, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera prevalente dai soci o dagli associati che risultano in attività da non più di cinque anni;

–  nel rigo Q19, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera prevalente dai soci o dagli associati che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;

–  nel rigo Q20, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera prevalente dai soci o dagli associati che risultano in attività da oltre dieci anni;

–  nel rigo Q21, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera prevalente dai soci o dagli associati con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d’imposta.

SEZIONE III

ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel rigo Q22 deve essere riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.

SEZIONE IV

DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ E DURATA DEL PERIODO DI IMPOSTA (art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)

Si fa presente che, in questa sezione vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998. Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare, nel rigo Q23 deve essere indicato: – nel primo campo:

il codice 1, se l’attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 marzo 2015 e nuovamente iniziata il 17 luglio 2015;

il codice 2, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta 2015 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 2 ottobre 2014 e nuovamente iniziata il 13 febbraio 2015;

il codice 3, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 15 settembre 2015 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2016;

il codice 4, se l’attività, iniziata nel corso del periodo d’imposta, costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale. Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “mera prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente;

– nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero complessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta. Nel caso in cui l’attività è svolta per l’intero periodo d’imposta occorre indicare 365 giorni.

Se avete dubbi, porre delle domande o analizzare delle fattispecie particolari insieme potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica presente sul sito

Parametri Imprese – pdf

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  1. SRL AGRICOLA TASSATA CATASTALMENTE E’ TENUTA ALLA COMPILAZIONE DEI PARAMETRI?

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