Agevolazioni Iva Prima Casa su tutte le Pertinenze: garage, autorimesse, parcheggi

Con la Risoluzione 84 del 5 ottobre 2010 l’Agenzia delle Entrate interviene sulla problematica relativa all’attrazione del regime Iva previsto dal DPR 633 del 1972 anche per le prime e le successive pertinenze ai fini delle agevolazioni prima casa.

Nella situazione individuata ed oggetto di risoluzione da parte del Fisco un contribuente intendeva cedere la seconda pertinenza di un’abitazione (che potrebbe essere un garage, un’autorimessa, una cantina, e qualsiasi altra unità locale classificata ala catasto come pertinenza categoria C) che precedentemente era stata oggetto dei benefici prima casa con applicazione dell’Iva in misura ridotta ai fini IVA nella misura del 10% contro il 20% a titolo di aliquota ordinaria, stiamo parlando di un risparmio finanziario del 10%.

Il 20% si applicherebbe nel caso prevalga la tesi della strumentalità per natura del bene che dovrebbe essere soggetto come tale ad aliquota ordinaria del 20% mentre nel secondo caso, l’applicazione del 10% sarebbe derivata dal fatto che seppur strumentale sarebbe riconosciuto il vincolo pertinenziale dell’immobile e come tale ricadrebbe nel regime di applicazione Iva agevolata del 10%.

Riferimento Normativi

Sulla Stessa abitazione tuttavia era già stata applicata una agevolazione prima casa su di una pertinenza ai sensi della Tabella A, n.127-undecies) parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 e del il terzo comma della nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Imposta di registro approvato con DPR n. 131/1986. Leggete anche la guida alle agevolazioni prima casa e anche la circolare 12 del 1° marzo 2007 da parte dell’agenzia delle Entrate e la 139 del 2007.

Il caso particolare della seconda pertinenza

Il quesito quindi verte sulla possibilità di sfruttamento delle agevolazioni prima casa sulla seconda pertinenza applicando Iva al 10%.

Il contribuente sostiene la tesa della possibilità di fruire delle agevolazioni e degli sconti fiscali prima casa avvalorando la tesi del vincolo pertinenziale mentre l’agenzia sostiene che le agevolazioni sono concesse solo su una pertinenza.

Le agevolazioni prima casa consentono invero di applicare la minore Iva anche nel caso di pertinenze dell’immobile abitativo, casa, appartamento classificata come A (esclusi gli A10 uffici)ma solo per una pertinenza  e solo se sono classificabile come C2, C6 e C7.

 Seppur potrebbe sembrare prevale, in base a tale normativa agevolativa, questa disposizione che prevede il disconoscimento delle agevolazioni prima casa sugli immobili abitativi, l’Agenzia delle Entrate ha indicato come comportamento da adottare il riconoscimento delle agevolazioni anche in questa caso a patto che le pertinenze siano a servizio delle abitazioni anche se più di una, attraendo cos’ a sé la natura di fabbricato abitativo, indipendentemente dalla classificazione al catasto.

In virtù di questo sarà possibile in sede di cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo utilizzare l’aliquota agevolata del 10% anche sulle seconde pertinenze.

Vi consigliamo di leggere la guida fiscale prima casa e la guida alla deduzione degli interessi passivi.

1 commento

  1. buongiorno avrei un quesito. ho acquistato l’appartamento dove vivono mia mamma e mio fratello , ho ancora 14 mesi per stabilire la residenza. io ora vivo in un’altra regione

    le domende sono due:
    1) se io facessi una donazione a mia mamma che risiede già nell’appartamento potrei non stabilire la residenza senza perdere i benefici della prima casa?
    2) una volta stabilita la residenza esiste un minimo di tempo in cui occorre mantenere la residenza nel comune dell’immobile senza perdere i benefici?

    grazie e cordiali saluti

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