Guida ASDI 2021: Requisiti, Domanda, Calcolo, Durata e Decadenza

ASDi (ex NASPI): pagamento indennità di disoccupazioneASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) consiste nell’indennità economica per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
La prestazione ASDI (articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI che siano disoccupati e si trovino in una condizione economica di bisogno.

Requisiti ASDI

  1. Stato di disoccupazione
  2. Possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000
  3. Fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine
  4. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015

A chi è rivolto

La prestazione è rivolta ai lavoratori disoccupati che abbiano usufruito per intero della NASpI.
La percezione dell’ASDI spetta inoltre, in quanto compatibile, a chi già si avvale dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

  • assegno o indennità a cieco civile;
  • assegno o indennità a sordomuti;
  • indennità ex legge 28 dicembre 2001, n. 448 e legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • assegno o indennità a invalidi civili;
  • pensione ai superstiti;
  • pensione di guerra;
  • pensione facoltativa;
  • rendite vitalizie da infortunio;
  • pensione a carico di stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
  • pensione a carico dell’assicurazione di un altro stato membro dell’Unione europea;
  • pensione privilegiata tabellare, quale per esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo.

Come funziona

DECORRENZA (da quando viene pagata) E DURATA

Ai sensi dell’articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e dell’articolo 7, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
L’assegno è erogato mensilmente per la durata massima di sei mesi.

QUANTO SPETTA

L’articolo 3, comma 2, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 stabilisce che l’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e comunque in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335. Detta prestazione ha natura assistenziale ed è, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Questo è quanto chiarito anche nella circolare 94 del 2015 dell’INPS.

http://dev.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/calcolo-naspi-on-line-esempi-quanto-assegno-mensile/36410/

Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.
L’importo dell’ASDI, ai sensi dell’articolo 16, d.lgs. 22/2015 e dell’articolo 3, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita.
Detto importo non può, in ogni caso, eccedere quello dell’assegno sociale ed essere inferiore a quello della Carta acquisti, come stabilito dal medesimo articolo 16, d.lgs. 22/2015, nonché dall’articolo 3, decreto interministeriale 29 ottobre 2015.

L’importo dell’assegno di disoccupazione ASDI viene decurtato in caso di:

  • mancata presentazione per la prima volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e articolo 6, comma 2, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
  • mancata presentazione per la seconda volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e articolo 6, comma 2, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
  • mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e articolo 6, comma 2, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).

In tali fattispecie avviene una parziale decurtazione dell’ASDI, pari a un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;

  • nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
  • avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 29 ottobre 2015).

In questi casi l’ASDI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’occupazione/attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia. L’evento è comunicato con il modello ASDI-com entro un mese dall’inizio della attività.

DECADENZA ASDI 2019: cause di esclusione

Il beneficiario dell’ASDI decade dalla fruizione dell’assegno nei medesimi casi di decadenza previsti per la NASpI.

Ulteriori cause di decadenza dalla fruizione dell’ASDI sono le seguenti:

  • perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015);
  • superamento del valore massimo della soglia ISEE a seguito dell’aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta (articolo 2, comma 1, lettera d), decreto interministeriale 29 ottobre 2015);
  • superamento valore massimo della soglia ISEE a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione (articolo 4, comma 3, decreto interministeriale 29 ottobre 2015);
  • mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell’ ISEEcorrente (articolo 9, comma 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159);
  • scadenza del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
  • mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto a restituire l’ASDI percepito dalla data di inizio dell’attività lavorativa in argomento (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015);
  • violazione delle regole di condizionalità di cui all’articolo 21, commi 8 e seguenti, d.lgs. 150/2015 e all’articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, decreto interministeriale 29 ottobre 2015.

L’erogazione dell’assegno di disoccupazione ASDI viene sospesa nei casi sotto riportati:

  • mancato aggiornamento della DSU ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione (articolo 2, comma 1, lettera d), decreto interministeriale 29 ottobre 2015). In caso di mancato riscontro al 31 gennaio della presentazione della nuova DSU, l’erogazione viene sospesa dal 1° febbraio;
  • nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell’attività lavorativa inferiore a sei mesi (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articolo 9, d.lgs. 22/2015);
  • nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione del modello ASDI-com e per 30 giorni dall’invio dello stesso (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articolo 9, d.lgs. 22/2015);
  • scadenza del periodo di validità dell’ ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU. In tal caso l’erogazione viene sospesa per 30 giorni e il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l’ ISEE o l’ ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.

Il beneficiario dell’ASDI decade, inoltre, dalla prestazione nelle ipotesi in cui divenga titolare dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

  • assegno sociale;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità o anticipata.

Qualora il percettore di ASDI dell’assegno sia titolare di trattamenti pensionistici di inabilità dovrà optare per una delle due prestazioni. Qualora, invece, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità intervenga nel corso della percezione dell’ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni.

Domanda per la NASDI 2019

REQUISITI

L’articolo 2, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 individua i seguenti requisiti per la concessione dell’indennità economica:

  • presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenne;
  • età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata di vecchiaia.

Soddisfatto almeno uno dei due requisiti, è necessario, inoltre:

  • essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, d.lgs. 150/2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI. Stante l’applicazione della disciplina speciale prevista per la NASpI, di cui agli articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015, hanno diritto all’ASDI anche coloro che svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale;
  • possedere un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro e avere già presentato, all’atto della domanda, una DSU;
  • aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti servizi per l’impiego, ai sensi dell’articolo 20 d.lgs. 150/2015;
  • non aver fruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

L’articolo 4, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015.

In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, il soggetto percettore di ASDI deve sempre comunicare all’INPS, mediante il modello ASDI-com, il reddito presunto derivante dall’attività, entro il termine di 30 giorni dall’inizio della stessa.

In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ai sensi dell’articolo 13, Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o entro un mese dalla domanda di ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.

Lo svolgimento del tirocinio, non essendo considerato un rapporto di lavoro vero e proprio, e la percezione della relativa indennità sono compatibili con l’erogazione dell’ASDI.

L’erogazione dell’ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché ai meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, potenziati dall’articolo 21, d.lgs. 150/2015, che prevedono ipotesi di decurtazione, sospensione e decadenza dalla prestazione.

Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi D.S.U.), secondo le regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. Si ricorda che, in base alla predetta normativa, la validità di ogni D.S.U. ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Inoltre, nello specifico dell’ASDI, anche nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso prima del 15 gennaio, ai fini del mantenimento della prestazione è comunque necessario aggiornare entro la fine del medesimo mese l’ISEE. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l’erogazione viene sospesa.
L’articolo 2, comma 2, del decreto in parola precisa che l’ammontare dei trattamenti NASpI, percepiti prima della richiesta di ASDI, se valorizzato nella componente reddituale ISEE, ovvero in quella dell’ISEE corrente, va
diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell’ISEE e, quindi, sottratto dal valore dell’ISEE medesimo. Questo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione
dell’ASDI.

Occorre precisare che, in presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvale del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30
giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

Con riferimento ai nuclei in cui siano presenti minori di 18 anni, il requisito va verificato con riferimento all’ISEE che si applica per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. n. 159/2013.

QUANDO FARE DOMANDA per l’ASDI 2019

La domanda per fruire dell’ASDI deve essere presentata dall’interessato entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
Il termine per presentare il ricorso amministrativo è di massimo 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo.

COME FARE DOMANDA

Ai sensi del d.lgs. 22/2015 e dell’articolo 7, decreto interministeriale 29 ottobre 2015, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono presentare domanda all’INPS online attraverso il servizio dedicato.

Inoltre la domanda può essere presentata tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La competenza a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di ASDI è in capo al Comitato provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.

Il ricorso amministrativo va presentato esclusivamente onlineattraverso il servizio dedicato, a pena di irricevibilità dello stesso.

Per i soli provvedimenti adottati a seguito di sanzioni comminate dai Centri per l’Impiego, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, d.lgs. 150/2015, gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati all’ ANPAL, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 21. (Fonte INPS e circolari successive 94 del 2015).

http://dev.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/incompatibilita-naspi-asdi-altri-lavori-partita-iva-autonomo-societa/36420/

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