Non potranno accedere al regime dei minimi i soggetti che rientrano in una di queste condizioni o che non rispettano i successivi requisiti di accesso. Al contempo sono fuori dal regime i contribuenti titolari di partita Iva che nel corso del regime ricadono in una delle condizioni o casi di decadenza.
Partiamo con il definire i requisiti per accedere al regime in modo da comprendere come lo sforamento di questi genera automaticamente l’esclusione fin da subito per coloro che già esercitano un’attività e si trovano nelle condizioni di non poterli rispettare sia per coloro che aprono la partita Iva per la prima volta.
Requisiti quantitativi dei ricavi: limite ricavi per anno
Il limite dei ricavi, ragguagliato ad anno, è definito nella famosa tabella che trovate qui nel seguito. E’ importante comprendere il significato del “ragguagliato all’anno” in quanto valgono solo se aprire la partita iva il primo gennaio. Se l’aprire il primo luglio già dovreste sapere che devono essere ridotti della metà e questo solo per farvi un esempio per comprendere meglio come funzionano. Sarà quindi importanti anche seguire il corretto tempismo nell’apertura della partita IVA per cui se state pensando di aprila il prossimo anno già ritengo sia necessario che prendiate accordo con un dottore commercialista per coordinarvi bene e non rischiare di fuoruscire per un ritardo.
GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 | VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI | COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ |
Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50.000 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82- 47.89 | 30.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41-42-43)- (68) | 25.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55-56) | 50.000 | 40% |
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi |
(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)- (85)-(86-87-88) |
30.000 | 78% |
Altre attività economiche |
(01-02-03)-(05-06-07-08-09)- (12-13-14-15-16-17-18-1920-21-22-23-24-25-26-27-28-2930-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)- (49-50-51-52-53)-(58-59-60-61- 62-63)-(77-78-79-80-81-82)- (84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)- (97-98)-(99) |
30.000 | 67% |
Nei limiti che avete visto nella tabella dei ricavi del regime forfettario o della flat tax o anche detta imposta sostitutiva devono escludersi i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Lo stesso vale, nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (art. 1 comma 55).
L’ammontare dei predetti ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Perciò il soggetto che, nell’anno precedente ha svolto attività d’impresa applicando il regime ordinario o il regime delle imprese minori, effettuerà la predetta verifica della soglia di ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza, mentre il contribuente che nell’anno precedente ha svolto attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM), che prevedono l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettuerà la verifica con riferimento a tale criterio di imputazione. (Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, par. 9.6);
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo le modalità riconducibili a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro;
- che hanno acquistato beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite si rinvia ai criteri contenuti nell’art. 1, comma 54 e si evidenzia, in particolare, che a tal fine non si considerano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o della professione, e che i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’attività, rilevano in misura del 50%. A tal fine abbiamo dedicato un apposito articolo di approfondimento dedicato alla gestione del limite per l’acquisto dei beni ammortizzabili pe ri contribuenti forfettari. E’ molto comune infatti che il lavoratore autonomo si trovi ad acquistare macchinari o anche semplicemente l’auto personale e voglia sapere se per esempio l’acquisto di un’auto determini la fuoriuscita dal regime. Per questo abbiamo scritto un articolo specifico con degli esempi che chiariscono maggiormente come funziona questo limite e come evitare di ricadere in una delle cause di esclusione dal regime. Consultate comunque l’articolo dedicato al limite del costo dei beni ammortizzabili per il regime dei minimi
Il contribuente, nella presente dichiarazione, attesta di possedere i requisiti di cui alle predette lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 54, barrando l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 1.
Esclusioni per caratteristiche qualitative: requisiti
Non possono avvalersi del regime forfetario (art. 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni):
-
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’ attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 TUIR.
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; il rispetto del predetto limite è irrilevante, se il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto, il contribuente:
- qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si trovi nel primo anno di fruizione del regime forfetario, attesta di non trovarsi, al momento dell’ingresso al regime, in alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a), b), c), e d), qualora invece abbia già fruito del regime forfetario nel precedente periodo d’imposta, attesta che, nel corso dello stesso, non si è verificata alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a), b), c) e d);
- attesta che, nel corso del precedente periodo d’imposta, non si è verificata la causa ostativa indicata dall’art. 1, comma 57, d- bis). A tal fine barra l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 2.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4 TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Immobili strumentali, studio e casa ad utilizzo promiscuo
Gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del presente regime. Pertanto, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016).
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, il reddito determinato con le modalità fissate al comma 64, è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15% (articolo 1, comma 111, legge 28 dicembre 2015, n. 208), a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anchein forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma dilavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nelperiodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
Si precisa che i soggetti che già aderivano al regime forfetario nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, possono fruire dell’aliquota ridotta, per gli anni che residuano al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016): se, all’ingresso nel regime, erano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c); ovvero se, negli anni precedenti a tale ingresso avevano aderito al regime di vantaggio, (o se, pur in possesso dei requisiti per accedere allo stesso, avevano optato per il regime ordinario).
Ove non diversamente indicato, le istruzioni della presente sezione si riferiscono al primo modulo.
Qualora il reddito determinato forfettariamente prodotto nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione debba essere assoggettato alle due distinte aliquote d’imposta sostitutiva, in tal caso, nel primo modulo andranno indicati gli elementi reddituali relativi all’attività “nuova” svolta nella prima frazione di periodo, barrando la casella e, nel secondo modulo, i dati relativi alla seconda attività, da assoggettare all’aliquota del 15%, compilando distintamente tutti i campi della sezione.
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella “Impresa familiare”.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.
I contribuenti che adottano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Inoltre, tali contribuenti non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973. Tali soggetti devono tuttavia fornire, nell’apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 69 e 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Infedele attestazione sul possesso dei requisiti
Questi sopra descritti sono i requisiti per cui sappiate che se barrate la casella di adesione al regime e di possesso dei requisiti state attestando di possederli. Questo vi darà la possibilità di fruire di indubbi vantaggi sulla possibilità di applicazione di una imposta sostitutiva unica del reddito del 5% o del 15% e anche di decurtazione dei ricavi tassabili (e anche delle spese deducibili). Sappiate però che l’infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 e 65, comporta l’aumento delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in misura del 10 per cento, nei casi previsti dal comma 74 del citato articolo 1.
Il contribuente attesta la sussistenza delle condizioni elencate alle lettere a), b), c), barrando l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 3.