Il nuovo redditometro introdotto con il Decreto Anticrisi (cfr DL 78 del 2010) al fine di combattere la l’evasione fiscale partendo è uno strumento che ha creato e continua a creare notevoli problemi ai contribuenti e non solo quelli che evadono le tasse e qui vediamo come funziona e come difendersi.
Da dove nasce la simpatia verso il redditometro
Il punto fondamentale risiede nella modifica dell’articolo 38 del DPR 600 del 1973 ossia il testo unico dell’accertamento e che di fatto attribuisce al contribuente l’onere di provare che le spese che sono state sostenute sono riconducibili a redditi tassati o esenti e non a somme non dichiarate o incassate nero. Mi immagino che per un libero professionista non commercialista o una persona fisica questo possa essere difficile da comprendere in quanto già quando inizio a parlare di redditi tassati o esenti mi immagino che possiate storcere il naso. Cerchiamo di parlarne in modo più semplice per capire anche come difendersi rispetto all’invito al contraddittorio da parte del fisco ad avere informazioni su come avete speso i vostri soldi.
Processo di accertamento da redditometro in sintesi con il nuovo redditometro
Detto in poche parole laddove i vostri consumi ricostruiti sulla base degli indici definiti dall’agenzia delle entrate generino un reddito superiore al 20% rispetto a quello che avete indicato voi nella dichiarazione dei redditi, l’agenzia delle Entrate vi invierà una comunicazione nella quale dettaglierà le voci che generano un reddito stimato non compatibile con le risultanze della vostra dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. A questo l’agenzia delle entrate dovrà fare seguito un invito a comparire presso gli uffici per fornire spiegazioni. Successivamente qualora crediate che l’Agenzia delle Entrate abbia ragione avrete tempo fino al 31 settembre del secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento per presentare una dichiarazione integrativa indicando la maggiore imposta e pagando delle sanzioni ridotte al 12,50% rispetto alla maggiore imposta a titolo di sanzione, ben più bassa della sanzione del 30% che potrebbe derivare dalla cartella di pagamento.
Esistono due famiglie di indicatori della capacità contibutiva del soggetti che sono divisi in indicatori della capacità contributiva derivanti dal possesso di beni o pagamento di servizi come appunto il possesso di imbarcazioni, auto, cavalli da corsa e altri ed un altra famiglia di indicatori relativi alle spese per incrementi patrimoniali come il possesso di rendite finanziarie, azioni, partecipazioni, quote ed obbligazioni, finanziamenti e anche conferimenti in società.
Cosa fare se ci notificano un accertamento sintetico ex art. 38 da redditometro
Consiglio pertanto che laddove dopo questo articolo non vi vengono spunti per difendervi dal redditometro e dalla richiesta di esibizione della documentazione e di informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate di procedere al più presto alla predisposizione di una dichiarazione integrativa con il versamento contestuale delle maggiori imposte e sanzioni ridotte.
Tuttavia una volta che siete stati invitati dall’Agenzia delle Entrate è sempre meglio produrre della documentazione che può servire a difendervi da una ricostruzione penalizzante per voi. In che modo…
Prima regola d’oro è mantenere copia della documentazione di acquisto dei beni o servizi che formano il monte delle vostre detrazioni/deduzioni o per l’acquisto si auto o simili, in quanto potrebbero addirittura disconoscervi le agevolazioni. Al fine anche di scongiurare una eventuale maggiore ricostruzione del fisco rispetto alla spesa effettivamente sostenuta nel periodo di imposta. Ricordate che nell’accertamento del contribuente persona fisica governa un criterio di cassa pertanto dovrete considerare solo le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente (mi viene in mente un acquisto a rate). Quello che dobbiamo cercare di fare è di smontare la ricostruzione del reddito contestando la legittimità del metodo con cui si è arrivato a quella quantificazione (spesso non risponde proprio a realtà solo che non sappiamo come spiegarlo), oppure anche semplicemente portando quegli elementi che abbattono quel valore in virtù di elementi che il fisco non conosce.
Quali spese sono sotto osservazione
Potete vedere le spese rilevani consultando l’articolo dedicato al redditometro e spese sotto il controllo del fisco.
Quella più immediata di difesa è la presenza di liquidità sul conto corrente bancario all’inizio dell’anno di imposta oggetto di accertamento e di cui se ne abbia la piena e tale da giustificare le spese sotto controllo del fisco. All’agenzia delle entrate, come ho visto fare per tale motivo accerta direttamente due anni di imposta in modo tale che va a controllare anche l’anno precedente come si è formata la liquidità sul conto corrente se attraverso ricavi non dichiarati o tassati. Questa non è una previsione assurda in quanto viene prevista dallo stesso articolo 38 del DPR n. 600 del 1973.
Segnaliamo la sentenza 6 ottobre 2014, n. 228 della Corte Costituzionale che depotenzia lo strumento verificatore del redditometro eliminando, almeno per i lavoratori autonomi i controlli automatici che consentivano, secondo mio modesto avviso in modo assurdo, che i prelevamenti dai conti correnti del libero professionista erano costi produttivi di ricavi che non erano stati tassati per cui venivano applicate sanzioni sull’imposta derivante dei prelievi non giustificati.
L’onere della prova non sempre a carico del contribuente
Rispetto al rpoblema ellonere della prova inoltre a mio avviso questa graverà solo sui beni che formano oggetto degli indici redditometrici esplicitamente evidenziati dalla tabella ministeriale, per cui per gli altri invece si dovrebbe parlare di onere a carico dell’agenzia. Questo perchè mentre lo sforamento del limite del 20% in presenza di auto, residenze e tutti gli altri elementi indicati determinerebbe una presunzione legale relativa il cui onere è a carico del contribuente, nel caso di altri elementi non disciplinati si parlerebbe di presunzione semplice e come tale andrebbero valutati quegli indizi di gravità precisione e concordanza che il giudice dovrà valutare.
Altra motivazione come abbiamo visto è che le somme che le spese che sono state effettuate per l’acquisto di una macchina o di na casa o altro sono frutto di redditi che hanno già subito una tassazione a monte come nel caso di redditi di capitale derivante per esempio dal possesso di titoli di stato, fondi comuni di investimento, e altri che sono soggetti alla ritenuta d’acconto al momento della loro percezione o maturazione e che come tali “entrano” sul conto in banca senza poi essere tassati in unico, de facto aumentando la capacità reddituale del contribuente. In questi gironi per esempio si parla di deposito di titoli ed imposta di bollo, anche quelli sono un esempio del genere.
Oppure possiamo avere dei redditi di fabbricati per esempio come quelli derivanti dai canoni di affitto o locazione che entrano nel modello unico in misura inferiore rispetto a quella percepita: è il caso della decurtazione forfettaria del 15% o del 25% prevista esplicitamente dal Tuir e che non so di preciso se il Fisco, seppur indicata nel modello unico sia in grado di calcolare invece nella reale misura in cui alimenta la capacità reddituale del contribuente.
Vi segnalo a tal proposito il nuovo articolo dedicato ai 3 modi per evitare il redditometro sull’acquisto di casa in cui troverete dei chiarimenti dati ad un lettore che aveva il timore di essere accertato sull’acquisto di casa.
Sempre sul versante dei redditi derivanti dagli immobili potremmo addirittura trovarci in una situazione peggiore: mi viene in mente anche la vendita di un fabbricato da parte di persona fisica trascorsi i 5 anni dal possesso oppure la cessione di terreno agricolo che non diviene reddito tassabile in capo al contribuente pertanto entrerà come provento sul conto corrente bancario ed il fisco non potrà dire nulla perchè neanche li indichiamo nella dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico.
Poi ci sono i redditi che sono soggetti a tassazione separata che sono quelli indicati nell’articolo 17 del Tuir e a quelli che si riferiscono a questo o quelli che scontano un’imposta sostitutiva per esempio quelli derivanti dal regime dei minimi o altri. Per quello che concerne i redditi soggetti a tassazione separata vi posso segnalare a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o anche le indennità di mobilità o le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni. Ma ce ne sono altre pertanto vi consiglio di leggere direttamente l’articolo di riferimento e quelli ad esso collegati.
Le indagine finanziare non fanno parte dell’accertamento
Alcuni hanno la convinzione che mostrare estratti conto o la richiesta alle banche delle movimentazioni finanziarie sia un passo automatico a seguito del redditomentro o accertamento sintetico ma non è così. Il Fisco ha la possibilità di intensificare i controlli oltre al redditometro, ma non può in sede di redditometro esigere la documentazione bancaria. A tal fine potete leggere l’articolo di approfondimento legati al controllo sui conti correnti bancari.
Nuova sentenza 2014 contro il redditometro
Segnaliamo la sentenza 6 ottobre 2014, n. 228 della Corte Costituzionale che depotenzia lo strumento verificatore del redditometro eliminando, almeno per i lavoratori autonomi i controlli automatici che consentivano, secondo mio modesto avviso in modo assurdo, che i prelevamenti dai conti correnti del libero professionista erano costi produttivi di ricavi che non erano stati tassati per cui venivano applicate sanzioni sull’imposta derivante dei prelievi.
In passato infatti e non poche vittime ha mietuto questa presunzione legale in forza della quale e con molta scioltezza si prendevano gli estratti conto, si andava a guardare i prelievi effettuati sul conto corrente e si sosteneva che quelli sarebbero andavano a remunerare fornitore pagati in nero per cui non sapendo di colpire si colpiva colui che aveva prelevato i soldi dallo sportello, applicando l’aliquota dell’imposta Irpef e affermando che quelle erano imposte evase. A queste si aggiungevano sanzioni ed interessi in forza dell’art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973.
Fattispecie particolari
Per esempio nella dichiarazione dei redditi del professionista titolare di redditi di lavoro autonomo possiamo avere anche delle componenti di costo a cui non corrispondono dei veri e propri esborsi o utilizzi di liquidità come nel caso degli ammortamenti dei beni strumentali (auto o studio, ecc) oppure gli accontamento al Fondo TFR oppure le svalutazioni dei crediti verso la clientela o altre.
Il contribuente può anche dire che il finanziamento è avvenuto con la capacità reddituale di altri soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, che sia frutto di una donazione ma sarà meglio che tale elementi siano dimostrabili con estratti conto bancari.
Donazioni dal padre: possono salvare dal redditometro
Nella Sentenza 98/31/13 della CTR della Lombardia è stata data ragione al contribuente che ha dimostrato fornendo gli estratti conto del padre che il suo maggiore reddito derivava da versamenti effettuati dal padre e dai quali si evinceva che i versamenti in contante fatti dal figlio corrispondevano a prelevamenti fatti dal padre. Va da se cche questa sntenza crea un discreto ed ulteirore appiglio in quanto se passa questo princpio va preso in considerazione che non è detto che corrispondano in quanto un padre può prelevare mille euro e regalarne 500 al figlio ed il figlio può versarne solo 300 per cui. Certo sempre meglio se fossero fatti tramite bonifico bancario ma se passa questo principio bisogna dire che il redditometro avrà ancora minori probabilità di successo in contenzioso. A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato alla donazione o acquisto della prima casa ai figli.
Raccolta di sentenze contrarie al redditometro:
Inizio ad evidenziarvi alcune sentenze contrarie all’uso del redditometro che stanno sempre più crescendo formando un vero e proprio indirizzo giurisprudenziale:
Cassazione Tributaria, sentenza del 25 settembre 2013, sentenza n. 21994/13
Tribunale di Napoli sentenza n. 10508/2013
Ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2013 n. 250
Sentenza 98/31/13 della CTR della Lombardia
L’invito al contraddittorio è obbligatorio pena la nullità dell’atto da far valere in contenzioso
Altra modo per difendersi si può avere nel caso in cui l’agenzia delle entrate non abbia provveduto al precedente invito al contraddittorio da parte del contribuente che renderebbe nullo l’accertamento essendo previsto con carattere di obbligatorietà. L’obbligatorietà è stata espressamente prevista con il DL n. 78 del 2010 o decreto anticrisi. Quello che direte potrà essere usato contro di voi in giudizio (:-)nel senso che al momento del contraddittorio o in sede di invio delle informazioni quello che metterete a disposizione dell’agenzia delle entrate costituirà un elemento di prova in un ipotetico giudizio futuro. Nonostante questo essendo nella facoltà dell’agenzia delle entrate non procedere al successivo accertamento ed essendo previsto che la successiva esibizione in giudizio di elementi richiesti in sede di invio delle informazioni e non presentati, non è valida cercate di riflettere sulle possibili scelte che avete a disposizione.
Spesso le spese sono sostenute grazie ai regalie e donazioni dei parenti
Spesso quello che compriamo, le nostre spese straordinarie, le colf o donne di servizio, inutile negarlo, sono pagate dai genitori per chi ancora fortunatamente li ha e capita che quelle spese sono inserite comunque nel 730 e che come ora saprete vanno ad alimentare il calcolo del redditometro. In effetti l’agenzia delle entrate deve recepire questo genere di osservazioni ma in questo caso potrà allargare l’accertamento anche al familiare o terza persona che ha effettuato il regalo o la donazione.
Sentenza contraria alla presunzione di nero sull’uso del contante (fate girare)
Vi segnalo una importante sentenza della corte di Cassazione del 6 ottobre 2016, n. 228 che si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 con cui l’agenzia delle entrate presupponeva che i prelievi di contante da conto corrente fossero costi produttivi di ricavi non dichiarati e come tali soggetti a tassazione con applicazione di sanzioni ed interessi per di più con onere della prova a carico del contribuente. In pratica uno strumento assurdo come lo era al tempo il redditometro sulle auto, poi modificato e corretto, ma solo dopo anni di accertamenti che hanno visto forse ingiustamente vittoriosa l’agenzia delle entrate.
Acquisto della casa per il figlio da parte dei genitori, del padre o della madre
Un caso a parte merita l’acquisto della casa al figlio da parte dei genitori padre o madre che merita un trattamento fiscale a parte ed una discussione a parta in qaunto è salva. Vi ricordo che le parole in celeste rimandano agli articoli di approfondimento con ulteriori chiarimenti.
Nuovo articolo su Redditometro sull’acquisto di casa
Vi segnalo l’articolo dedicato ai 3 modi per evitare il redditometro sull’acquisto di casa in cui troverete dei chiarimenti dati ad un lettore che aveva il timore di essere accertato sull’acquisto di casa.
Presentare ricorso contro il redditometro Se vi è stato notificato un accertamento con il redditometro e volete presentare ricorso potete scrivere all’indirizzo info@tasse-fisco.com. Tale strumento deve essere perfezionato perchè a mio avviso vi sono spazi per ribadire l’errata ricostruzione automatica del reddito presunto insieme ad altri elementi giuridici rilevanti.
Il Garante della Privacy boccia il Nuovo redditometro
Il Garante della Privacu ha analizzato lo strumento del Redditometro rilevando diversi profilid i criticità non solo dal punto di vista della Privacy ma sopratutto dal punto di vista della impossibilità di analizzare un contribuente specifico facendo riferimento alle sole medie Istat evidenziando una serie di problematiche relative alla individuazione delle spese sostenute dal contribuente in via del tutto presuntiva, alla conseguennte poca attendibilità dei dati prodotti dall’agenzia, alle informazioni rese dall’agenzia nell’atto e quelle che può rendere il contribuente e che rendono questo strumento meno affilato e più attaccabile in sede di contenzioso.
Consulta le nuove tabelle e indici sul redditometro
Il 16 settembre con apposito decreto sono stati approvati i nuovi indici e le tabelle dove trovate i coefficienti di redditività presunta in base alla compizione del nucleo familiare valevoli dalle annualità di imposta accertabili 2011.
Leggete anche il testo del decreto del 16 settembre 2015 sul redditometro per ulteriore scrupolo
Precedenti tabelle
TABELLE SUL REDDITOMETRO per capire quali potrebbero essere le spese oggetto di controllo oltre che la nuova tabella con le nuove VOCI DI COSTO E SPESA DEL REDDITOMETRO diramate nel 2013.
ATTENZIONE: LEGGERE SOTTO A tal proposito vi segnalo che nei prossimi giorni probabilmente partiranno i questionari sul redditometro relativo all’anno di imposta 2007 (il cui termine prescrizionali di accertamento scadrebbe casualmente quest’anno) per cui vi indico che potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica del sito e potrete avere assistenza relativamente:
Compilazione del questionario sul redditometro inviatovi dall’agenzia delle entrate;
Compilazione del redditest on line;
Gestione del colloquio eventuale con l’agenzia delle entrate;
In ultima istanza predisposizione del contenzioso dinnanzi alle Commissioni Tributarie competenti
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Elenco voci possibili controllate del redditometro
Auto e Redditometro
Sentenza contraria alla presunzione di nero sull’uso del contante (fate girare)
Vi segnalo una importante sentenza della corte di Cassazione del 6 ottobre 2016, n. 228 che si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 con cui l’agenzia delle entrate presupponeva che i prelievi di contante da conto corrente fossero costi produttivi di ricavi non dichiarati e come tali soggetti a tassazione con applicazione di sanzioni ed interessi per di più con onere della prova a carico del contribuente. In pratica uno strumento assurdo come lo era al tempo il redditometro sulle auto, poi modificato e corretto, ma solo dopo anni di accertamenti che hanno visto forse ingiustamente vittoriosa l’agenzia delle entrate.
Certo che ce ne avete di fattispecie particolari! Comunque mi sentirei di dire di si nel senso trattasi di permuta. La cosa più logica sarebbe quella di dire al suo simpatico clienti con dei lingotti di cambiarli al controvalore di un giorno per lui conveniente in base alle fluttuazioni del valore del mercato e pagarla come farebbero tutti…..ma qualcosina mi fa ipotizzare che il suo cliente i lingotti li ha avuti a fronte di prestazioni non dichiarate. Al suo posto fare comunque una scrittura privata in cui si determinano le fatture a fronte delle quali viene prevista la consegna di X lingotti di euro di peso Y al controvalore del giorno Z.
Buongiorno, mi è balenata una curiosità.
Sono un libero professionista e vanto un certo credito per prestazioni eseguite (negli anni) presso due società che non attraversavano (ed ancora non attraversano) un periodo florido, pertanto gran parte dei miei pagamenti sono stati posticipati.
Poiché le cifre cominciano ad essere rilevanti e volendo limitare le “perdite” di pagamenti tardivi (che ovviamente non generano nemmeno interessi) mi chiedevo se fosse legalmente lecito che i miei pagamenti fossero, nel tempo, effettuati almeno in parte in oro (ad esempio piccoli lingotti), qual’è la normativa in materia ?
Inoltre mi chiedevo se questo potesse essere un vantaggio fiscale per l’azienda di cui sono creditore e per me.
Grazie in anticipo e mi scuso per la bizzarria della domanda.
salve sto acquistando la mia prima casa, da 4 anni sono disoccupato e vivo ancora a casa dei miei genitori ,ho pagato al costruttore piu di meta’ casa in assegni(soldi che avevo messo da parte versati in posta negli anni che lavoravo precedenti al 2011) l’altra parte sto faccendo il mutuo cointestandolo con mio padre pensionato .. vorrei sapere se sono soggetto a controllo e come mi posso diffendere..visto che il mio cud negli ultimi 4 anni e pari a zero.
Un tempo avrebbe rischiato di più. Lessi proprio delle sentenze a proposito. Con le novità introdotte sul nuovo redditometro la possibilità è più che mai remota. Certo se poi suo padre dovesse comprarle una Porsche e lato suo è un famoso evasore le possibilità aumenterebbero ne sono certo ma immagino non sia il suo caso
Ho acquistato un’utilitaria nuova con il denaro regalatomi da mio padre.In questo periodo non ho reddito e sono a suo carico.Sono soggetta ad accertamenti?Grazie
Buonasera. Io ho una busta paga mensile regolare di 1350 – 1450 contratto indeterminato non ho alcuna spesa sono giovane e vivo con i miei genitori. Ero indirizzato nel acquistare una macchina sportiva del valore di 700 euro mensili a rate per 5 anni. Devo temere il redditomentro e quindi delle scocciature o posso stare tranquillo come funziona?
Non credo sinceramente le possano fare delle contestazioni. E anche se gliele dovessero fare lei potrebbe provare con gli EC. In banca comunque le faranno firmare un modulo per l’antiriciclaggio dove dichiarerà la loro provenienza.
Buongiorno,vorrei un vostro prezioso consiglio,io nel 2008 quando ci fu la crisi per paura che mi facessero un prelievo forzoso nel mio conto corrente,prelevai nel mio conto corrente ogni mese fino al 2012 l’accredito del mio stipendio di circa 1.000€ che sommando fanno circa 45.000€.Io come preva ho solo l’estratto conto dei miei prelevamenti fatti fisicamente in cassa,premetto che io vivo ancora con i miei genitori è quindi non ho spese di gestione.Siccome sono soldi risparmiati con molti sacrifici,potrei stare tranquillo al 100% nel versarli in banca?E l’agenzia delle entrate potrebbero darmi problemi riguardo il redditometro?Premetto che come prova ho solamente l’estratto conto è sufficiente?Anche perchè attualmente sono disoccupato e quei soldi saranno la mia pensione…
Vorrei un consiglio su come risolvere questo problema,certo di una vostra preziosa risposta.Grazie e Distinti Saluti da Cristian.
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Ma NO! Se avevate dei buoni questi sono tassati alla fonte per cui stia assolutamente tranquillo.
Buongiorno,vorrei un vostro prezioso consiglio,io nel 2008 quando ci fu la crisi per paura che mi facessero un prelievo forzoso nel mio conto corrente,prelevai nel mio conto corrente ogni mese fino al 2012 l’accredito del mio stipendio di circa 1.000€ che sommando fanno circa 60.000€.Io come preva ho solo l’estratto conto dei miei prelevamenti fatti fisicamente in cassa,premetto che io vivo ancora con i miei genitori è quindi non ho spese di gestione.Siccome sono soldi risparmiati con molti sacrifici,potrei stare tranquillo al 100% nel versarli in banca?E l’agenzia delle entrate potrebbero darmi problemi riguardo il redditometro?Premetto che come prova ho solamente l’estratto conto è sufficiente?Anche perchè attualmente sono disoccupato e quei soldi saranno la mia pensione…
Vorrei un consiglio su come risolvere questo problema,certo di una vostra preziosa risposta.Grazie e Distinti Saluti da Cristian.