Regime Speciale IVA Agricoltura: Calcolo Detrazione Forfettaria, Percentuali compensazione con Esempi e Tabella

Vediamo come si effettua il calcolo della detrazione Iva sia nel caso produttori agricoli che aderiscono il Regime di Speciale Iva o al Regime di Esonero basato sull’Iva forfettaria sia nel caso quindi il regime ordinario come al solito per fornire chiarimenti utili  in risposta alle domande su casi particolari che pervengono dai lettori.

La premessa è che nel settore agricolo esistono due regimi di liberazione e di determinazione e calcolo dell’Iva dovuta che si basano sulla tipologia di attività svolta e sul volume di affari accertato ho previsto per l’anno di imposta successivo.

Regime di Esonero 2020

Il regime di esonero si applica ai produttori agricoli che nell’anno precedente hanno conseguito, Basandosi su un criterio storico, Un volume d’affari non superiore a € 7.000. Il volume d’affari devi derivare almeno per due terzi dalla cessione di prodotti agricoli definiti dalla tabella A/1. Nel seguito dell’articolo vedrete quali sono le attività ivi indicate.

Regime Speciale Iva 2020

Il regime speciale Iva è quello considerato ordinario e si applica ai produttori agricoli individuali o organizzati in forma associata che esercitano le attività agricole definite dall’articolo 2135 del codice civile. Nonostante si chiami regime speciale Iva non ha molto di speciale in quanto sottostà ai normali adempimenti Iva previsti per la fatturazione, registrazione delle operazioni e annotazione sui registri.

Lo stesso vale per le attività agricole connesse, o per le attività diverse da quelle agricole destinate alla vendita, come la commercializzazione di prodotti agricoli o ittici che non devono costituire tuttavia attività prevalente rispetto a quella della produzione agricola. Le attività le attività diverse da quelle agricole devono avere il carattere di occasionalmente, accessorietà e non devono in alcun modo essere prevalenti rispetto all’attività agricola. Per tali attività che si considerano autonome rispetto a quelle agricoli si consiglia la gestione di sezionali contabilità o anche direttamente di una contabilità separata.

Nel regime ordinario Iva per i produttori agricoli non esistono limitazioni oppure criteri per la forfettizzazione dell’Iva a debito. Avrete quindi aliquote Iva che dipendono dalle tariffe stabilite dagli allegati al DPR n. 633 dell’IVA.L’Iva a debito sarà la risultante tra Iva da versare a debito derivante dalla vendita di prodotto o prestazioni di servizi e l’Iva a credito da portare in detrazione così come emerge nella fattura di acquisto emessa dal venditore.

Per semplicità vi allego le tabelle con le aliquote Iva previste al 4% al 10% e al 22%.

Vantaggi del regime di Esonero Iva

Il regime di esonero definito dall’articolo 34 del DPR n. 633 del 1972 consente i seguenti vantaggi:

  1. Non effettuare alcun versamento Iva
  2. Non effettuare le liquidazioni Iva periodiche mensili o trimestrali di cui all’articolo 21-bis del DL. n. 78 del 2010
  3. Non emettere alcuna fattura
  4. Non effettuare le registrazioni dell’Iva (ma non della contabilità)
  5. Non devono emettere i documenti di Trasporto pe rie merci viaggianti (DDT)

Questo non implica che i produttori non dovranno annotare le fatture di acquisto e di vendita ma sono solo dispensati dagli adempimenti Iva. Dovranno quindi registrare e numerare cronologicamente le fatture ricevute di acquisto nonché procedere alla trasmissione delle operazioni dei dati fatture o meglio dello spesometro fino a quando questo esisterà e non lascerà il posto alla fatturazione elettronica.

Dovranno quindi inviare i modelli INTRA 12 e 13 se previsti dal Decreto legge n. 331 del 1993.

Nel caso di vendite a privati si consiglia di tenere un registro delle vendite separato in modo monitorare il volume d’affari e anche per creare un supporto documentale per difendersi da eventuali accertamenti dell’agenzia delle entrate tendenti alla rideterminazione del volume di affari; ricordiamo che il volume d’affari è la prima variabile che costituisce la causa di esclusione dal regime speciale Iva.

Superamento del limite dei 7 mila euro: cosa succede

Nel calcolo del volume d’affari è necessario considerare anche le cessioni avvenute nel mese di dicembre cui È seguita l’emissione dell’autofattura a gennaio. Come sappiamo infatti il termine di emissione dell’autofattura è pari alla 15º giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il superamento del limite così definito determina la cessazione del regime speciale Iva a partire dall’anno successivo a quello di superamento. Nell’ipotesi in cui superamento del limite si è determinato dalla vendita impegno prestazioni diverse da quelle che riguardano la cessione di prodotti agricoli tipici compresi nella tabella A – parte uno allegata al d.p.r. numero 633 del 1972, la fuoriuscita sarà immediata.

Tabella A – Parte 1 DPR n. 633 del 1972

Superamento 1/3 dei corrispettivi da attività agricola

La fuoriuscita dal regime di esonero  si determina anche nell’ipotesi in cui il produttore agricolo supera 1/3 le cessioni di beni con le prestazioni di servizi non agricoli. La conseguenza del superamento tuttavia è immediata in quanto il contribuente deve abbandonare il regime a partire dall’operazione successiva a quella che ha decretato il superamento.

Si segnala che a differenza di altri regimi particolari di determinazione delle imposte, forfettari o speciali il superamento del 50% della soglia dei ricavi limite non determina la fuoriuscita immediatamente obbliga il contribuente passare dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello violazione. Il contribuente non deve effettuare alcuna comunicazione a trasmissione telematica contenente informazioni circa la fuoriuscita dal regime di esonero.

Con la fatturazione elettronica il superamento del limite sarà pressoché immediatamente visibile all’amministrazione finanziaria. Sarà quindi determinante adottare dei sistemi gestionali che abbian immediato e un’altra parte che informi il contribuente circa l’imminente fuoriuscita dal regime.

Sarà data naturalmente la facoltà del contribuente di aderire a regime ordinario di esonero.

Chi può aderire al regime di Esonero Iva

Possono aderire a regime speciale per il settore agricolo tutti contribuenti persone fisiche e giuridiche titolari di partita Iva cui si segnalano le ditte individuali, le società di persone (SNC, SAS), le società di capitali (SRL, SPA,), cooperative, consorzi, associazioni con e senza scopo di lucro, coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali persone fisiche o giuridiche. Vi sono poi delle categorie particolari che si chiamano Organismi Agricoli di intervento.

La finalità della norma consente anche l’accesso al regime speciale a soggetti che vendono prodotti provenienti prevalentemente da agricoltori. Nel caso per esempio delle cooperative di agricoltori saranno le cooperative a vendere prodotti coltivati e conferiti prevalentemente dai soci che sono anche questi imprenditori agricoli.

Qualora poi l’imprenditore acquisti prodotti presso terzi sarà necessario che questi siano soggetti ad un processo di trasformazione o manipolazione.

Il concetto di prevalenza, come vedete è determinante nell’agricoltura in quanto la ratio legis che sottende le agevolazioni fiscali in questo settore si basa sulla natura agricola dell’attività svolta che deve restare prevalente rispetto ad altri. Come abbiamo visto nell’articolo dedicato alla definizione di coltivatore diretto ed imprenditore agricolo il concetto di prevalenza si basa sia sulla quantità di prodotti venduti sia sul valore che questi hanno. Questo aggiungo anche che i prodotti acquistati da terzi devono rientrare nella filiera produttiva di quelli che sono conferiti alla cooperativa dai soci.

Quali attività consentono di aderire al regime speciale Iva

Per quello che concerne il cosiddetto ambito oggettivo di applicazione del regime speciale Iva 2019 I soggetti di cui sopra potranno accedere solo nell’ipotesi in cui svolgano attività dirette alla produzione agricola o ittica e comprese nella tabella A sopra allegata. Lo stesso regime può essere esteso anche alle attività connesse quelle agricole.

Esempio pratico di calcolo dell’Iva

I soggetti che aderiscono al regime speciale dell’Iva secondo le percentuali di compensazione seguono un particolare calcolo che è indipendente da cosa e quanto acquistano ma che si lega solo alla tipologia di bene venduto e al fatturato. Questi infatti non potranno portare in detrazione l’Iva sugli acquisti ma calcoleranno un’Iva detraibile sulla base di una percentuale di compensazione stabilita da apposito Decreto da applicare al corrispettivo della vendita. Sapranno quindi fin da subito quella singola transizione quale Iva determina da versare all’erario.

Il calcolo dell’Iva a debito oggetto di versamento secondo le normali scadenze previste razioni sarà andato sempre dall’Iva addebito meno l’Iva a credito. Quello che più conta è vedere come si determina l’Iva sulle vendite e live incredibile sugli acquisti. Imposta potrebbe infatti si determina applicando le cosiddette percentuali di compensazione.

L’Iva sulle vendite sarà data dalla percentuale Iva applicata alla tipologia di prodotti venduta senza alcun correttivo particolare.

L’Iva sugli acquisti invece segue le percentuali di compensazione che sono definite dal Decreto Ministeriale 12 Maggio 1992 recante le “Modificazioni delle percentuali di compensazione determinate con decreto ministeriale 19 gennaio 1989, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina della imposta sul valore aggiunto”

Decreto del 12_05_1992 – Ministero delle Finanze

nel tempo il governo ha introdotto delle modifiche a queste percentuali di compensazione in più occasioni talvolta stabilendone anche dei limiti massimi. Quello che noi importa in questa sede verificare come funzioni il calcolo dell’Iva secondo la percentuale di compensazione vigente per una particolare tipologia di attività agricola. Avremo quindi nuove percentuali per il settore lattario o caseario oppure per le cessioni di bovini e suini e così via.

Se dovessimo fare un esempio di calcolo possiamo prendere un produttore agricolo che commercia Uva da vino la cui aliquota Iva è contenuta nella tabella A parte 1 e uguale al 10%. La percentuale di compensazione invece è pari al 4%.

Supponiamo che abbia venduto Uva per 10 mila euro maturando Iva a debito per (10.000 X 10%) = 1.000

L’Iva ammessa in detrazione è pari invece alla percentuale di compensazione del 4% applicata al fatturato derivante dalla vendita che nell’esempio è pari a 10 mila euro. Avremmo quindi 10.000 x 4% = 400 euro

Iva a debito sarà data quindi da euro  (1.000 – 400) = 600 euro

Il problema si pone quando andiamo  vendere i prodotti a persone fisiche che no richiedono l’emissione di una fattura e non sono tantomeno obbligate all’autofatturazione. In tal modo per arrivare a determinare l’Iva effettivamente dovuta si dovrà procedere con il ricalcolo dell’imponibile con questa semplice formula di calcolo.

Seguendo l’esempio di sopra nel caso in cui i corrispettivi siano stati 10.400 e la vendita sia stata effettuata ad un cliente privato avremmo dovuto fare 10.000 / 104 X 100 = 9.615,38

Iva al 10% = 9.615,38 x 10% = 961,53

Calcolo Scorporo dell’Iva per determinare l’imponibile

per il calcolo dell’imponibile Iva si dovrà prendere

Importante: Lo stesso regime si applica anche  conferimento dei soci alle cooperative

Dal punto di vista delle fatturazione invece il soggetto acquirente, seguenti quanto descritto sopra dovrà procedere con l’autofatturazione. Supponiamo il caso in cui una Srl si rechi presso un imprenditore agricolo titolare di partita Iva che opera in regime di esonero Iva dal quale acquisti una partita di uva da vino, egli dovrà emettere autofattura al momento della consegna in quanto trattasi di Beni mobili. Per questi ultimi infatti il termine di effettuazione dell’operazione coincide con la consegna del prodotto o se antecedente con il pagamento della stessa.

L’autofattura dovrà recare al suo interno la dicitura “autofattura emessa ai sensi dell’articolo 34 comma 6 DPR n. 633 del 1972.

1 commento

  1. Il problema si pone quando andiamo vendere i prodotti a persone fisiche che no richiedono l’emissione di una fattura e non sono tantomeno obbligate all’autofatturazione. In tal modo per arrivare a determinare l’Iva effettivamente dovuta si dovrà procedere con il ricalcolo dell’imponibile con questa semplice formula di calcolo.

    Seguendo l’esempio di sopra nel caso in cui i corrispettivi siano stati 10.400 e la vendita sia stata effettuata ad un cliente privato avremmo dovuto fare 10.000 / 104 X 100 = 9.615,38

    Iva al 10% = 9.615,38 x 10% = 961,53

    SCUSATEMI ,SARò IGNORANTE MA L’HO CAPITO QUESTO ESEMPIO

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