Compilazione Modello Pace Fiscale: come fare, istruzioni ed esempi

Nel seguito potete scaricare il modello e le istruzioni per la compilazione del modello per l aPace Fiscale rilasciato dall’agenzia delle Entrate il 18 febbraio 2019 con apposito.

Il modello si chiama DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI consenti la definizione agevolata delle controversie contro l’Agenzia delle Entrate.

La presentazione del modello deve essere effettuata entro la scadenza del 31 maggio 2019 per via telematica per cui occhio a non presentarsi agli sportelli il 30 maggio con il modello compilato a mano.

Alcuni chiarimenti

Deve essere presentato un modello per ciascuna controversia o giudizio pendente dove dentro potrete indicare se state aderendo ad una delle due definizioni seguenti:

  • Articolo 6 DL n. 119 del 2018
  • Articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018

Articolo 6 DL n. 119 del 2018:

Se la controversia è definita ai sensi dell’articolo 6 del DL n. 119 del 2018, nella corrispondente casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

  1. se l’Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all’Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale (per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria di primo grado); in tal caso, l’importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
  2. in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
  3. se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
  4. se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale (per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria di secondo grado); in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
  5. se vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Commissione tributaria provinciale ovvero della Commissione tributaria regionale;
  6. se, alla data del 19 dicembre 2018, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l’importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;
  7. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
  8. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;
  9. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
  10. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l’importo lordo e l’importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l’importo lordo do- vuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 1, 1-bis, 2, 2- bis e 2-ter dell’articolo 6 del DL 119 del 2018 a seconda della soccombenza e del gra- do del giudizio, come sopra specificate.

Associazioni sportive dilettantistiche ex Articolo 7, comma 2 lettera b), DL n. 119 del 2018:

Ai sensi dell’articolo 7 del DL n. 119 del 2018, le società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017, possono definire le controversie, pendenti al 24 ottobre 2018, avverso avvisi di accertamento relativi alle imposte IRES, IRAP e IVA alle condizioni previste dal comma 2 lettera b), e dal comma 3 del medesimo articolo 7. In particolare, ai sensi del comma 3, la definizione alle condizioni previste dal- l’articolo 7 è preclusa nel caso in cui l’ammontare di ciascuna delle imposte IRES o IRAP in contestazione o anche di una sola di esse, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è su- periore a 30 mila euro.

Al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 7, le società o associazioni sportive dilettantistiche che intendono definire le controversie pendenti, devono riportare nella corrispondente casella uno dei seguenti codici:

  1. se alla data del 24 ottobre 2018 la controversia pendeva ancora nel primo grado di giudizio; in tal caso l’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione (comma 2, lett. b), n.1);
  2. in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione (comma 2, lett. b), n.2);
  3. in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione (comma 2, lett. b), n.3);
  4. in caso di reciproca soccombenza dell’Agenzia delle entrate e del contribuente nell’ulti- ma o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione, per la parte in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione per la restante parte.

Per le controversie diverse da quelle contemplate dal citato articolo 7 del DL n. 119 del 2018 le società o associazioni sportive dilettantistiche applicano le disposizioni dell’articolo 6 del medesimo DL n. 119 del 2018, indicando il codice corrispondente allo stato della controversia nella relativa casella, come descritto nel paragrafo precedente. Ad esempio, tali stessi soggetti possono avvalersi unicamente della definizione agevolata prevista dal citato articolo 6, per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per quelle aventi ad oggetto atti impositivi diversi dagli avvisi di accertamento relativi alle imposte IRES, IRAP e IVA o aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni e, in ogni caso, per quelle avverso avvisi di accertamento in cui l’ammontare delle sole imposte IRES o IRAP in contestazione o anche di una sola di esse, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30 mila euro.

Chi può presentare la domanda

La trasmissione può essere effettuata

  • dal contribuente che ha una utenza entratel o fisconline per cui sarà necessario che siate abilitati nell’area riservata dell’agenzia delle entrate e abbiate fatto la procedura di richiesta credenziali e pin;
  • dai soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni muniti di apposito incarico o delega come possono essere per esempio dottori commercialisti, studi professionali o caf;
  • Sarà possibile in alternativa anche andare presso gli ufficio territoriale delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, il quale procede con la consegna al contribuente della stampa del numero di protocollo attribuito e attesta la presentazione diretta della domanda.

La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, insieme a copia dei bonifici effettuatier dimostrare sempre che avete pagato tutte le rate. Potrebbe verificarsi il caso che a sistema la rata non risulti e che vi sia un ritardo nella registrazione per cui sempre meglio avere a disposizione ed ordinata tutta la documentazione. Questo vale sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

Modalità e termini di versamento

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali nei termini previsti dall’articolo 6 del DL n. 119 del 2018. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in un’unica soluzione oppure deve essere richiesta una rateizzazione il cui importo e piano di rate dipenderà anche dalla vostra situazione reddituale, patrimoniale e dipendente anche dall’età anagrafica.

Per la richiesta delle rate poter eleggere un altro articolo scritto ad hoc per questo tema.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.

Scadenza rate

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un’unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l’importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo “Numero rate” (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all’importo netto dovuto.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell’importo net- to dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade:

  • 31 agosto
  • il 30 novembre
  • 28 febbraio
  • 31 maggio

anche per gli anni successivi

Per le scadenze delle rate fissate dal predetto articolo 6, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Codici Tributi per versamento

Al momento non sono disponibili i codici tributo per effettuare il versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme relative alla definizione delle controversie tributarie pendenti da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate. Per cui sarà possibile avere un certificato di pendenze pulito anche dopo il pagamento della prima rata anche se figura che c’è una rateizzazione in corso. Questo è importante per i soggetti che intendono accedere per esempio a gare d’appalto ma che non possono per via di una controversia in atto. Stesso discorso per fidi o richieste di finanziamento.Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

A norma dell’articolo 6, comma 7, del DL n. 119 del 2018 nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DL n, 148 del 2017, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato, altresì, al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute a norma dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del citato DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell’articolo 3 del DL n. 119 del 2018. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Riferimenti normativi

a) Disposizioni riguardanti l’Agenzia delle entrate e il suo Direttore

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4].
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1).

b) Disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 [articolo 6 e articolo 7, commi 2, lettera b) e 3]

c) Disposizioni riguardanti i versamenti e gli adempimenti tributari e processuali

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli 17 e 19).
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (articoli 8 e 15-bis).
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 [articolo 7, comma 1, lettera h)].
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 [articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2].

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