Con La Manovra Finanziaria 2019 si riaprono i termini per la Rottamazione ed il Condono Fiscale 2019 nonché anche la proroga per la rottamazione delle cartelle riferite agli anni pregressi che non avete ancora definito: Pace Fiscale, Rottamazione e Condono 2019 (Link ad articolo gratuito)
Nel caso in cui siate stati destinatari di azioni esecutive come pignoramenti, intimazioni al pagamento, pignoramenti, ipoteche, o siete in contenzioso con il fisco e valutate conveniente il condono per la rottamazione delle cartelle di Equitalia alcune azioni esecutive si considereranno sospese e altre no per cui vi spiego cosa dovrete fare per ciascuna di queste.
Dovrete infatti fare attenzione a come comprarvi nel caso in cui siate stati già oggetto di azioni esecutive da parte di Equitalia perchè in alcuni casi dovrete proprio azionarvi per far sapere d Equitalia che avete presentato istanza per la rottamazione dei ruoli pregressi.
Quali sono le azioni esecutive di Equitalia: Sospensione dei fermi, pignoramenti e ipoteche, intimazione al pagamento etc
Le azioni esecutive utilizzate da Equitalia sono le solite intimazione al pagamento, la costituzione di ipoteche sugli immobile, fermi amministrativi di autoveicoli, pignoramenti presso terzi su conti correnti, depositi, azioni partecipazioni, confisca di beni, etc.
Vi anticipo che se volete sapere come accedere al condono potete leggere la guida gratuita appositamente dedicata al condono per la rottamazione delle cartelle di Equitalia e sulle multe mentre qui parliamo di cosa dovrete o non dovrete fare se siete stati destinatari duna delle azioni sopra citate.
Le azioni esecutive a norma dell’articolo 6, comma 5, del Dl 193/2016, non dovranno più essere iscritte per cui godranno di un regime di sospensione ma non tutte in quanto quelle già notificate alla controparte continueranno ad essere valide.
La condizione per godere della sospensione sarà la presentazione del modello DA1 per il condono
(scarica Modello DA1 per Rottamazione cartelle equitalia). Essere valide significa che se vorrete sospenderle, dovrete necessariamente attivarvi e presentare istanza di adesione al condono per la rottamazione dei ruoli pregressi o cartelle al più presto in modo da spendere l’azione esecutiva nei vostri confronti.
La sospensione varrà a rigore di logica fino all’ultimo giorno previsto per il pagamento dell’ultima rata relativa alla definizione agevolata delle cartelle e si riattiverà dal primo giorno successivo laddove dovesse verificarsi una causa di decadenza dal condono (mancato pagamento di una delle rate previste). Il pagamento dell’ultima rata del piano è il 30 settembre del 2018 per cui verosimilmente entro tale data, se rispettate le scadenze, non dovreste avere problemi e non vi dovrebbero più bussare alla porta a meno di nuove posizioni da definire con il fisco che non rientrano nelle annualità fino al 2016.
Se non procederete al pagamento di una delle rate a partire dal primo giorno successivo a quello di mancato versamento di una delle tate del piano (anche per una sola di queste) il concessionario della riscossione Equitalia o il nuovo agente della riscossione dell’agenzia delle Entrate (è cambiato tutto come potrete immaginare).
Vi ricordo infatti che è sufficiente il mancato pagamento di una rata o di un solo giorno di ritardo per decadere dall’agevolazione.
Condono e contenziosi tributari in essere
Se avete con il fisco un contenzioso pendente e presentate istanza di adesione al condono proprio per cartelle di pagamento oggetto di contenzioso dovrete presentare una apposita istanza di rinuncia al contenzioso con apposita procedura disciplinata dal Dlgs n. 546 , art. 44, altrimenti il giudizio proseguirà e gli effetti saranno considerati validi.
Rinuncia al giudizio tributario
Pignoramento presso terzi
Per quello che concerne il pignoramento presso terzi il terzo debitore di colui che ha aderito al condono non si avrà una sospensione dell’azione ma si potrebbe sostenere che i prelievi per il pagamento della condono in fondo e non si ferma con la presentazione della domanda.
Crediti verso le PA e Debiti Vs Equitalia
Se siete creditori verso la PA di oltre 10 ila euro e debitori verso Equitalia per una cifra almeno pari allo stesso importo dovrete effettuare la segnalazione ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In questo caso conviene presentare subito la domanda ad Equitalia per non farsi bloccare il rimborso del credito della PA.
Guida al condono Gratuita
Condono per la rottamazione delle cartelle di Equitalia