La cartella di pagamento è lo strumento con cui lo Stato richiede il pagamento di tributi scaduti attraverso il suo organo, chiamato Agenzia delle entrate (ex Equitalia), deputato alla riscossione e al recupero delle imposte e delle tasse dietro specifico incarico che viene chiamato ruolo. La cartella di pagamento deve rispettare determinati requisiti formali e procedurali a meno che non voglia essere considerata illegittima, annullabile o addirittura nulla da pare del contribuente che se la vede notificare a casa.
Come anche descritto dall’agenzia delle entrate è l’atto con l’agenzia delle entrate, per il tramite del suo organo deputato alla riscossione, notifica al contribuente la sua richiesta di pagamento di imposte, tasse, tributi sanzioni ed interessi oltre ai diritti di notifica.
E’ il mezzo con cui che l’Agenzia delle Entrate trasmette un “
ruolo” al contribuente per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).
La riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento per gli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni e per le somme dovute in materia di imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi oneri e sanzioni amministrative.
Per garantire una migliore fruibilità delle informazioni e assicurare maggiore chiarezza e trasparenza al contribuente è stato approvato un nuovo modello di cartella di pagamento
(Provvedimento del 14/07/2017) – pdf
Attenzione: Dal 1° luglio, per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado, diventa obbligatorio procedere in via telematica alla notificazione del ricorso (a mezzo posta elettronica certificata) e al deposito degli atti processuali (a mezzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (
www.giustiziatributaria.gov.it). Resta salva la modalità di presentare ricorso nella tradizionale forma cartacea per i giudizi di valore fino a 3 mila euro, in cui il contribuente sta in giudizio senza necessità di un legale.
Con provvedimento del 28 giugno 2019 sono state aggiornate le avvertenze relative alle modalità di impugnazione a seguito delle modifiche apportate in materia di digitalizzazione del processo tributario dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
La procedura di notifica della cartella di pagamento
La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute, l’invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, a pena di avvio dell’esecuzione forzata, le istruzioni sulle modalità di pagamento (dove, come), sulle modalità per richiedere la rateazione, sulle modalità per proporre ricorso, l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.
La procedura di riscossione è, in sintesi, la seguente: le somme che risultano dovute a seguito dei controlli vengono iscritte a ruolo.
Il ruolo un elenco formato dall’ente impositore, ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute.
Il ruolo viene trasmesso a Agenzia delle Entrate – Riscossione che provvede alle successive procedure che sono nel dettaglio:
- predisposizione e notifica delle cartelle
- riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori
- avvio dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.
In caso di mancato pagamento della cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, gli oneri di riscossione (compensi) dovuti all’agente della riscossione, nella misura piena (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella.
Trascorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia eseguito il pagamento, l’agente della riscossione può mettere in atto le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
In caso di irreperibilità relativa del destinatario, cioè di situazioni di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario – si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
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Cartella di pagamento: cosa fare
Ci siamo occupati già in un precednte articoli dei cosiddetti strumenti deflattivi del contenzioso ossia in altre parole delle opzioni per il contribuente per evitare il giudizio. Non che abbiamo paura viste le percentuali di vittoria da parte del contribuente che sono tuttaltro che esigue.
Tuttavia sempre meglio trovare una soluzione che metta d’accordo tutti.
Per questo nelle pagine degli avvisi di accertamento o della cartella di pagamento trovate anche le diverse soluzioni come l’accertamento con adesione, la presentazione di istanza per la mediazione etc.
Questo sempre che la cartella non sia propria prescritta, ossia non si sia prescritta la pretesa da parte dell’amministrazione pubblica.
Prescrizione della cartella
Nel seguito trovate non solo i termini di prescrizione ma anche le guide di approfondimento gratuite dedicate a riconoscere i vizi formali, sostanziali e procedurali eventualmente commessi nella formazione dell’atto che potrebbero aiutarvi a far dichiarare illegittima la pretesa da parte dell’erario. Inoltre trovate anche quali sono i passi successivi e gli strumenti che ha disposizione l’agenzia per continuare nel suo processo di riscossione verso il contribuente.
Per questo servizio l’agenzia della riscossione riscuote un compenso che viene annualmente definito da una apposito Decreto legislativo. Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016, il calcolo dell’aggio viene parametro ai giorni di pagamento che identificano il costo che in linea molto teorica l’agenzia della riscossione sostiene per gestire quella pratica: