Presento una piccola guida per la presentazione del ricorso tributario in commissione provinciale di primo grado o regionale di secondo grado: traccio i punti salienti, gli elementi che lo costituiscono, i tempi ed i costi della redazione del ricorso.
Cos’è il ricorso Tributario
Il ricorso tributario è la manifestazione di volontà del contribuente di reagire ad una pretesa dello Stato in merito a presunti debiti fiscali la cui comptenza è del giudice tributario. In pratica se credete che l’atto ammnistrativo che vi è stato notificato dall’agenzia delle Entrate o da Equitalia o più generalmente dall’mministrazione finanziaria non sia dovuto, in tutto in in parte, e non ci riuscite mediante la presentazione di una semplice istanza o uno sgravio breve, allora vi toccherà prendere la strada lunga e, forse anche costosa, del contenzioso tributario.
Quando e contro quali atti è possibile presentare ricorso tributario
Dovete sapere che non avverso ogni cosa è possibile presentare ricorso: per esempio non si potrà presentare un ricorso tributario contro un avviso bonario, nè contro un semplice sollecito di pagamento, ma lo sarà invece contro le classiche cartelle di pagamento o esattoriali, contro gli avvisi di accertamento, i ruoli, i provvedimenti che irrogano sanzioni al contribuente, gli avvisi di liquidazione, la revoca di agevolazioni fiscali o dell’accertamento con adesione o i provvedimenti che danno il diniego alla restituzione di crediti tributari.
Ognuno di questi atti dovrà riportare all’interno le metodologie di presentazione del ricorso per cui se leggete tutte le pagine della cartella di pagemnto troverete anche questo ossia dove e come presentare ricorso. Di certo non vi diranno però cosa scriverci.
Da Sapere sull’avviso bonario
L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli arti. 36-bis, collima 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 sulle imposte dirette e 54-bis. comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 per l’Iva non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi.
La preventiva comunicazione con avviso bonario può avere una valenza molto importante ma non sempre come nel caso della cartella di pagamento per errori nella dichiarazione che legittimerebbe la successiva notifica della cartella di pagamento anche senza prima aver ricevuto l’avviso come non è causa di nullità l’omissione della comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto.
Necessario invece nei casi di recupero del credito precedentemente erogato
Le informazioni che devono essere riportati nel ricorso tributario
Alcuni elmenti però devono necessariamente essere riportati pena la nullità del ricorso e sono ovviamente la commissione tributaria a cui è diretto e l’ente impositore nei confronti del quale è diretto. Sarà poi fondamentale riportare le proprie generalità e l’eventuale procura a margine del soggetto che vi rappresenterà in giudizio. In alcuni casi infatti che dipendono principalmente dagli importi in questione, la rappresentanza in giudizio da parte di un professionista abilitato (Dottore commercialista o Avvocato autorizzato) sarà obbligatoria per cui il ricorso andrà sottoscritto da quest’ultimo e al margine del ricorso ci sarà la delega a rappresentarlo in nome e per conto.
Poi andranno indicati gli estremi dell’atto che è oggetto di impugnazione nonchè l’oggetto della domanda oltrechè le motivazioni del ricorso e la richiesta che fa il conribuente ossia se uno sgravio parziale o totale dell’atto.
Istanza di sospensione dell’atto e delle sanzioni
All’interno inoltre ci sarà l’indicazione se viene richiesta la sospensione dell’atto laddove vi siano gli estremi per richiederla ossia qualora dall’irrogazione delle sanzioni vi sia una ragionevole convinzione che la continuità aziendale sia compromessa e la cui valutazione e l’accoglimento spetterà al Giudice Tributario.
Discussione in pubblica udienza
Inoltre nel ricorso ci potrà essere anche il trafiletto che indica la volontà del contribuente di discutere in pubblica udienza il ricorso in quanto in assenza il ricorso viene discusso si dice a porte chiuse, ossia il giudice senza le parti analizza gli atti, la documentazione tributaria ed eventuali memorie e valuta emettendo poi il dispositiva ossia la sentenza senza che prendano parte le parti in causa ossia accusa (Amministrazione finanziaria) e difesa (il contribuente ricorrente).
Quanto descrottivi vviamente non prende in considerazione le fattispecie che ruotano intorno alla formazione del ricorso e che vi consiglio di studiare di farvi spiegare dal professionista che vi consiglio di contattare in tali ipotesi.
Come presentare Ricorso
Il ricorso potrà essere presentato mediante la consegna diretta dell’originale alla controparte con l’applicazione di un contributo unificato il cui valore è funzione del valore della lite ossia l’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto e che troverete indicata nell’atto stesso da inviare mediante raccomandata A/R anche senza inserire gli allegati che saranno poi inseriti nel fascicolo per la costituzione in giudizio.
Vi anticipo però che per i ricorso contro Equitalia non è possibile questa modalità ma sarà necessario prediporre il plico raccomandato che altro non è che il il foglio A4 piegato e spillato in tre parti senza busta ma con avviso di ricevimento.
In pratica scriverte il ricorso, lo firmerete e vi applicherete le marcheda bollo e lo invierete entro i 60 giorni canonici dalla notifica dell’atto o diverso termine indicato nell’atto alla controparte anche senza inserire gli allegati citati eventualmente. Attenderete la ricevuta di avvenuta consegna, inserirete gli allegati le ricevute delle raccomandate e confezionerete il fascicolo da presentare in commissione tributaria.
Cotituzione in giudizio: preparazione del fascicolo
Dalla ricezione del ricorso alla controparte il ricorrente avrà poi 30 giorni per presentare il fascicolo senza marche da bollo in commissione tributaria. Succesivamente il ricorso è andato e se non avete fatto istanza di discussione in pubblica udienza vi sarà, prima o poi, inviato il dispositivo con cui vi diranno sinteticamente se hanno o meno accolto il ricorso. Solo dopo qualche tempo avrete a disposizione il testo della sentenza che vi servirà poi ad opporla alla controparte. In caso contrario invece verrete convocati per la discussione dinnanzi al Giudice tributario.
Occhio ala sospensione dei termini feriali che vanno dal primo agoto al 15 settembre e non si comuptano ai fini dei 60 giorni.
I tempi
Purtroppo ve lo dico che i tempi sono lunghi per avere il dispositivo: a me non è mai capitato di attendere meno di un anno e mezzo.
Il Giudice della sezione tributaria comunque a cui è assegnato il ricorso prenderà in considerazione prima eventuali cause manifeste di inammissibilità del ricorso e solo successivamente entrerà nel merito della controversia. Questo per dire che se il ricorso, o l’atto che vi hanno notificato, presentava dei vizi di nullità o annullabilità evidentissimi, il Giudice non si metterà nemmeno ad analizzare le motivazioni e rispettivamente concederà lo sgravio o rigetterà il ricorso del contribuente senza analizzare le motivazioni. Insomma non hanno tempo da perdere da quelle parti, credetemi, per cui il mio consiglio è di impostarlo in modo “semplice”, sintetico e se vi sono questi vizi, scriveteli per primi.
Quanto costa presentare ricorso
Come avrete avuto modo di vedere il costo vivo della presentazione del ricorso non è significativo in quanto con il nuovo contributo unificato il valore dipende dal valore della lite, per cui potrebbe avere il suo peso ed incidere anche nella decisione o meno. Quello che costerà in aggiunta sarà l’onorario del professionista che vi assisterà e per cui vi consiglio di chiedere un preventivo prima di iniziare a lavorare, onorario basato sul valore della controversia (in genere si definisce una percentuale in caso di vittoria e perdita con un minimo). Consiglio di farsi un’idea con i tariffari pubblici, anche se non più obbligatori, in modo da avere un limite (a mio avviso massimo) del costo.
Vi segnalo a tal proposito l’articolo dedicato all’analisi sulla convenienza a pagare o presentare ricorso in cui sono delineati alcuni aspetti da tenere in considerazione nella valutazione se pagare la cartella o presentare ricorso, primo tra tutti quello riguardante al prescrizione della cartella di pagamento.
Strutturare il ricorso
Se aveste davanti un ricorso trovereste dall’alto verso il basso, per punti: l’intestazione, i dati anagrafici con a margine la delega al professionista, i riferimenti all’atto, la descrizione della cartella ed il contenuto dell’atto. Le evidenze in merito ad eventuali visi di nullità o annullabilità, le considerazione nel merito.
Potete scaricare qui un Esempio Format Ricorso Contenzioso Tributario
Riferimenti normativi
Potete comunque sempre consultare il riferimento principale per il contenzioso che il D. Lgs 546 del 1992
Errore del commercialista, CAF o fiscalista
Altra ipotesi potrebbe essere quella di una cartella notificata per un errore…E se l’errore fosse stato del Commercialista cosa altro potremmo fare? leggete l’articolo dedicato a Errore del Commercialista, fiscalista o del CAF: come comportarsi
buongiorno, ho bisogno d’aiuto sulle tempistiche del ricorso. in data 9.5.2014 ho fatto protocollare la richiesta di rimborso, per tassa non dovuta, per l’importo versato relativo a cartella TOSAP (passo carraio a raso). Il 15.09.2014 il comune risponde che l’importo è dovuto. Vorrei contestare ma i 60 gg. posso contarli dalla data di risposta del comune ? La commissione Tributaria potrebbe non prendere in carico il mio ricorso considerandolo fuori termine rispetto alla data di emissione della cartella ?
ringrazio in anticipo
buongiorno, ho ricevuto l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio con cui mi viene notificata la revisione in aumento della rendita catastale di un immobile urbano di mia proprietà.
Ho chiesto, motivando, l’annullamento in autotutela dell’atto notificatomi ma l’Ufficio del Catasto non mi ha risposto e, entro i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, intendo presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Non ho capito se, prima della presentazione del ricorso (Notifica entro 60 gg all’Ufficio che ha emanato l’atto e successiva costituzione in giudizio entro 30 gg con deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale) devo esperire il tentativo di mediazione e in tal caso avrei bisogno di chiarimenti in merito circa la procedura da seguire. grazie
Leggere l’articolo dedicato alla Donazione piuttosto che questo legato al ricorso in commissione tributaria potrebbe essere un buon inizio…legga questo: donazione casa ai figli e gli articoli correlati evidenziati in azzurro e si farà una rapida idea dei passi da percorrere e della tassazione conseguente se esiste.
Ho una sola casa di proprietà ma la voglio donare al figlio dato che andrò a vivere in affitto. Come devo fare?
Apparentemente sussistono gli strumenti di tutela del cittadino a fronte delle cartelle esattoriali attivate per presunte imposte di registro non versate (affitto bottega etc.) ed invece regolarmente pagate come da ricevute in possesso controllate . Certamente il ricorso alla commissione tributaria previa conciliazione etc. D’accordo …!! Ma nel caso stante l’evidenza ho ritenuto produrre istanza di sgravio allegando le ricevute dei pagamenti .Nessun riscontro .Nel contempo sono decorsi i 60 giorni previsti per l’azione di ricorso al predetto organo .Allora ? Possibile che occorre innescare un contenzioso anche in questi casi tenuto conto della comprova di quanto a suo tempo versato con ingolfamento della giustizia e gravami ?. Inoltre i periodi interessati riguardano gli anni 2006-2007 e la notifica è stata eseguita nel c.a.2014 mentre l’iscrizione al ruolo è del Nov. 2013. Chiaro intervento della prescrizione !
C’è da ipotizzare un ‘atteggiamento perverso anti-virtuoso che non lascia sperare nella risoluzione a buon fine!! Da annotare che la legge di stabilità 29.12.2012 per il 2013 prevede la possibilità per il destinatario delle cartelle ,di contestare all’ente di riscossione entro determinati termini dalla notifica le pretese somme nel caso dei versamenti effettuati a norma nei termini o comunque in data antecedente alla formazione del ruolo stesso , chiedendo la sospensione di ogni procedura esecutiva , ma l’applicheranno questa disposizione innovativa che non prevede responsabilità di nessun tipo per la P.A , se non le norme di carattere generale previste dal nostro ordinamento?