Mancata Tenuta Contabilità: Ricostruzione forfettaria del Reddito imponibile in casi di Accertamento Fiscale

Qualora non abbiate proceduto alla registrazione delle scritture contabili della vostra attività di lavoro autonomo, professionista arti o professioni qui potete sapere a cosa andate incontro in termini di accertamenti fiscali e di sanzioni.

La mancanza della contabilità del lavoratore autonomo con partita IVA potrebbe far configurare prima di tutto l’esercizio abusivo della professione.

Questo se accompagnato anche ad incassi sul proprio conto corrente e versamenti che potrebbero far presupporre effettivamente l’esercizio di una attività in nero.

Sentenze della Cassazione

Questo è quanto asserito da diversi sentenza della Cassazione. L’ultima che ho trovato è la sentenza n. 2894 del 7 febbraio 2018.

La sentenza trae origine da una verifica ispettiva della Guardia di finanza presso un libero professionista con partita IVA di Benevento. Questi esercitava abusivamente la professione sanitaria come se nulla fosse. Neanche il consulente, proprio un medico, alla faccia della spregiudicatezza.

Le fiamme gialle hanno così emesso due avvisi di accertamento aventi ad oggetto la contestazione del mancato versamento delle imposte e tasse e l’IVA.

L’accertamento è partito da una verifica sul conto correnti bancario dell’abusivo che accoglieva una serie rilevante di incassi. Parte così un accertamento in base all’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 e del successivo articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 633

Per ciascuna operazione è stata rilevata una omessa fatturazione e tassazione.

Questo perchè il professionista non aveva alcuna registrazione delle scritture contabili ne è una tenuità del libro giornale o qualcosa di simile.

Le fiamme gialle hanno così rideterminato il reddito imponibile attraverso una ricostruzione forfettaria del reddito basata sui movimenti di conto corrente integrati di eventuali elementi qualitative ed informazioni utili a comprendere se vi fossero anche movimentazione e ricavi imponibili non transitati tramite conto corrente ma in contanti.

Dal conto corrente sono stati esclusi i saldi iniziali di periodo perché non di competenza dell’anno e sono stati esclusi alcuni prelievi per difetto di concrete motivazioni.

Violazione degli articoli 2727, 2728 e 2697 del codice civile.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione “tutti i versamenti e i prelevamenti risultanti dal conto …(quando, come nella specie, sia accertato l’esercizio abusivo di un’attività professionale) costituiscono presunzioni di reddito in rapporto all’anno nel quale sono effettuati…”, in assenza di un tenuta della contabilità attendibile. In questo caso non esisteva proprio.

Gli accertamenti bancari sono uno degli strumenti a disposizione della guardia di finanza. A questi seguono anche delle presunzioni legali sui movimenti in entrata che sarebbe attribuibili a ricavi non dichiarati come reddito imponibile per questo oggetto di tassazione.

L’onere di provare il contrario diventa così a carico del contribuente che deve fornire idonea motivazione e documentazione a sostegno della non imponibilità del provento incassato. Esempio una donazione di un parente o di estraneo. Nel caso del parente  potrebbe anche essere facile da motivare ma nel caso un estraneo la presunzione trova la porta aperta. Il contribuente potrebbe solo trovare una difesa nel dimostrare che quel movimento in entrata sul conto corrente sia riferibile ad un fatto, collegato ad una operazione non imponibile o no tassabile.

Assoggettabilità ad IVA

Quello che sorprende nella sentenza è altresì che le operazioni sanitarie (nella fattispecie svolte da un odontoiatra) seppur in linea teorica esenti da IVA, se poste in essere da un dentista non abilitato perdono il requisito dell’esenzione IVA. A tal proposto quindi è stata contestata anche l’omessa applicazione dell’IVA oltrechè della fatturazione.

L’esenzione IVA infatti discende da requisiti espressamente individuati dall’articolo 10, n. 18, Dpr n. 633/1972

Cassazione, sentenze n. 2843/2008 e n. 21975/2009, n. 13818/2007).

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