Nuova Rateizzazione Cartelle Agenzia delle Entrate 2022: cosa cambia in pratica e quali novità

Vediamo cosa cambia dopo il collegato fiscale 2021 del Governo Draghi per le cartelle di pagamento emesse dall’agenzia della riscossione o delle entrate e quando scadono i termini per proporre eventualmente ricorso per non pagare.

Facciamo prima un riepilogo delle scadenze in essere e poi vediamo le novità in modo da avere un primo quadro di quanto tempo avete per muovervi. Per la rottamazione delle cartelle il pagamento delle rate del 2020 e 2021 deve avvenire entro il 30 novembre 2021. Tuttavia il collegato fiscale introdotto dal Governo Draghi ha introdotto alcune novità.

Ha dato la possibilità infatti di prorogare la rateizzazione e di estendere il numero di girono entro cui impugnare eventuali accertamento estendendone il termine.

Avrete più tempo per recuperare le rate non pagate

Vediamo però prima le scadenze orinarie vigenti. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) impone il termine di pagamento ordinario delle rate 2020 e 2021 entro la scadenza del 30 novembre 2021. Per quello che concerne le rate 2019 e 2020 non ancora versate il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 30 novembre 2021.

Tuttavia viene anche previsto un termine di tolleranza di 5 giorni per cui slittiamo al 6 dicembre 2021 così come previsto dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Anche le rate 2021 le rate in scadenza nel 2021 sono fissate al 30 novembre.

Cartelle ricevute nel quarto trimestre 2021

Le cartelle oggetto di notifica al domicilio fiscale del contribuente effettuate nel IV trimestre 2021 non saranno soggetto ai termini ordinari di prescrizione della notifica ma saranno posticipati più in là. Parliamo in altri termini delle cartelle notificate nell’intervallo di tempo che va dal dal 1° settembre e fino al prossimo 31 dicembre.

Quando precisamente la nuova scadenza per la prescrizione ed il pagamento allora.

La sospensione sarà pari a 150 giorni dalla notifica contro i termini ordinari di 60 giorni previsti all’interno della cartella di pagamento.

Parliamo di un provvedimento per venire incontro alle esigenze di liquidità che potrebbero avere i contribuenti nel vedersi vedere notificare una sanzione dopo l’interruzione nella sospensione delle azioni di accertamento introdotte dai due precedenti governi durante la pandemia.

Fonte Normativa articolo termini scadenza notifica cartella pagamento e accertamento

Questa modifica interviene sui termini previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dpr n. 602/1973, che recita: 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;(1)

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;

c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.

1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per i crediti rientranti nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l’annullamento dell’accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, o dell’articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all’insinuazione al passivo ai sensi dell’articolo 87, comma 2, senza necessita’ di notificare la cartella di pagamento.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Come vedete qui i termini ordinari sono di 60 giorni dalla notifica mentre con questo provvedimento TEMPORANEO vengono estesi a 150 giorni

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo e’ stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e’ considerato giorno festivo

qui nel seguito e che potete trovare in pdf formato scaricabile gratis.

Superati i 150 giorni potranno essere applicate e proseguite le successive azioni volte al recupero del credito erariale con l’applicazione di interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla scadenza e l’avvio di eventuali azioni esecutive per il recupero dei crediti.

Parliamo del pignoramento dei conti correnti, del blocco delle auto. cos’ come previsto dall’articolo 50, del Dpr n. 602/1973.

Termini proposizione ricorso in commissione tributaria: nessuna novità

Nessuna modifica per i termini per la proposizione del ricorso. Alcuni si lamentano ma nella realtà la finalità del provvedimento è aiutare chi non può pagare per esigenze di liquidità e no per dare maggiori termini a coloro che non hanno intenzione di pagare. Fermi quindi i 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso tributario.

Omessi pagamenti rate cartelle di pagamenti: maggiore tolleranza

Viene prevista la possibilità di saltare più rate rispetto a quelle che prima avrebbero interrotto il piano di rateizzazione. Mentre prima, durante la pandemia il numero di rate la cui sospensione non avrebbe dato luogo ad azioni esecutive era stato aumentato a 10, oggi sale a 18 rate. Per approfondire l’argomento puoi leggere l’articolo dedicato alla riammissione alla rateizzazione delle cartelle di pagamento Equitalia.

Le rate non pagate si intendono ovviamente anche NON consecutive.

Più tolleranza quindi per i ritardatari che hanno avuto difficoltà nel pagamento delle rate scadute dei debiti fiscali e tributari emergenti da cartelle di pagamento. Il riferimento normativo anche qui, molto utile è l’articolo 68, comma 2-ter del Decreto legge n. 18/2020.

Nel seguito anche qui il testo dell’articolo relativamente al comma di nostro interesse e il testo da scaricare per leggerlo tutto per un approfondimento ulteriore del funzionamento della sospensione del piano rate.

2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive.

Restano validi gli effetti dei provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore della norma e anche gli effetti delle azioni esecutive portate avanti dall’agenzia della riscossione come per esempio pignoramenti, accessi, ispezioni, verbali, fermi amministrativi su auto, ganasce fiscali, vincoli sui conti etc. Lo stesso vale per gli interessi di mora e le maggiori spese addebitate dal concessionario per tali azioni e senza possibilità quindi di rimborso.

Novità 2021: Saldo e Stralcio Cartelle fino a 5 mila euro: Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Leggi anche:

Sollecito cartelle di pagamento da Equitalia: cosa fare

Proroga rateizzazione ordinaria e straordinaria

Rottamazione cartelle pagamento

Cancellazione Cartelle di pagamento sotto i mille euro

Vi ricordo anche di leggere l’articolo dedicato alla rottamazione che di anno in anno conosce nuove evoluzioni.

Guida alla rottamazione delle cartelle di Equitalia

Naturalmente il pagamento è sempre conseguenza di una omessa impugnazione della precedente cartella di pagamento e del ruolo che l’ha originata. Vi consiglio sempre di valutare anche se la cartella può essere impugnata, in quanto non è detto che lo sia… anzi, dati alla mano, sulle cartelle e accertamenti forniti in occasione della relazione annuale sullo stato del contenzioso oltre un terzo delle cartelle sono annullate, annullabili, prescritte ecc.

A tal proposito vi consiglio quindi di leggere l’articolo dedicato alla prescrizione della cartella esattoriale di pagamento di Equitalia e quello sulla convenienza o meno a presentare ricorso tributario.

Novità 2022

I contribuenti che che hanno ritardato nella presentazione della rateizzazione possono beneficiare della novità introdotta dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021 che consente di rateizzare le somme a patto che la domanda sia trasmessa entro il 30 aprile 2022.

Sono ammessi solo i contribuenti decaduti prima dell’8 marzo 2020

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