Per quello che concerne il trattamento fiscale dei pedaggi autostradali legali ai lavoratori autonomi è necessario fare una distinazione tra costi sostenuti da lavoratori autonomi e da agenti e rappresentanti. Le spese sostenute per l’acquisto, l’utilizzo o la manutenzione dell’auto, seguono lo stesso trattamento; sarà necessario pertanto distinguere le differenti tipologie di detrazione in funzione dell’utilizzo che si fa di questi autoveicoli: laddove siano utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’impresa o per finalità aziendali ( e nel caso degli agenti e rappresentanti lo sono) la detrazione sarà pari al 100% mentre nel caso se ne faccia un uso anche personale (perciò detto promiscuo) allora la percentuale di detrazione dell’iva assolta sugli acquisti sarà pari al 40% a far data dall’ultima sentenza della commissione europea che ha inteso disciplinare nuovamente il mancato riconoscimento della detraibilità precedentemente in vigore in Italia.
Precedentemente infatti, ed in questo caso i pedaggi stradali ne erano un esempio il fisco italiano non riconosceva la detraibilità dell’iva: con la finanziaria 2008 invece ed in seguito alle recenti pronunce della comunità europea i pedaggi autostradali diventano detraibili se e nella misura in cui lo sono le spese per l’acquisto, l’utilizzo e la manutenzione (cfr. art. 19 bis del Testo Unico Iva, D.P.R.633 del 1972).