In questo articolo vediamo se esiste una convenienza economica o finanziaria ad immatricolare l’auto come autocarro in quanto nel corso degli anni si è maturata la convinzione che questo potesse portare ad un enorme risparmio fiscale ed in alcuni casi effettivamente c’è ma solo in determinate circostanze. Vediamo quindi quando e come è possibile immatricolare un automezzo come un autocarro e per questo beneficiare di un favorevole trattamento fiscale e quando invece l’immatricolazione come autocarro diviene semplicemente un rischio a fronte del quale il risparmio di imposta o sulle tasse non giustifichino l’impresa.
Che differenza c’è fra trattamento fiscale come autocarro e trattamento fiscale come auto ad uso promiscuo
Il regime di deducibilità fiscale ai fini Irpef o IRES varia notevolmente in quanto nel caso di autocarro parliamo di mezzo strumentale all’attività produttiva e come tale qualsiasi costo relativo a tale mezzo sarà deducibile al 100% o secondo le limitazioni imposte dall’articolo 164 del TUIR, dal reddito imponibile mentre nel caso di automezzi promiscuamente adibiti all’attività propria dell’impresa o di lavoro autonomo sarà soggetta a delle limitazioni percentuali al di sopra dei quali il costo non concorrerà più alla riduzione del reddito imponibile.
Ai fini della detrazione Iva non vi sono problemi in quanto è prevista nella misura del 40% indipendentemente dalla natura giuridico del soggetto che acquista il bene sia che sia un lavoratore autonomo sia titolare di partita Iva, sia un agente o un rappresentante di commercio sia un’impresa in quanto, secondo una direttiva europea viene data per assodata l’inerenza dell’utilizzo della macchina per l’attività.
Ai fini Irpef, IRES e Irap la deduzione dell’auto quindi potrebbe determinare un indubbio vantaggio fiscale ed essere conveniente immatricolare l’automezzo come autocarro in quanto sul piatto possiamo quantificare un risparmio in un buon 70%. Ai fini Iva invece no perché vale la stessa detrazione del 40% in entrambi i casi. Tuttavia per analizzare le % di detrazione Iva e di deduzione dell’IVA rimasta indetraibile potete fare riferimento all’articolo Guida alla tassazione delle Auto dove li trovate riassunti.
Quali sono e come si classificano gli autoveicoli
Negli anni 80, forse anche 90, il contribuente faceva immatricolare un mezzo in altre categorie proprio per beneficiare della ridotta tassazione sugli autocarri sfruttando, quindi come al solito, un buco normativo che poggiava le proprie basi su requisiti di natura esclusivamente formali come l’immatricolazione. Poi con l’avvento dei SUV si è assistito ad una sproporzione nelle immatricolazioni che ha indotto il legislatore a correre ai ripari ed ha capito che doveva intervenire su una norma per identificare dei criteri oggettivi e sostanziali per classificare in modo inequivocabile quali erano effettivamente classificabili come autocarri e quali invece erano falsi autocarri.
Per fare questo ha studiato e secondo me ha chiesto anche aiuto a ingegneri proprio del settore automotive perché ha definito una classificazione degli automezzi introducendo una vera e propria formula per identificare quei mezzi che sono assimilati a autocarri.
Per cui la formula prevede che il rapporto fra potenza e portata deve essere uguale e maggiore di 180 Dove l’unità di misura è espressa in kilowatt.
Gli autoveicoli si classificano in tre macro categorie che sono i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono tutti definiti all’interno del decreto legislativo 285 del 1992 e dello stesso decreto legislativo che rappresenta la fonte normativa ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale per l’Irpef IRES Irap l’Iva e altri tributi minori che vedremo in seguito.
Se negli anni 80 l’immatricolazione come autocarro rappresentava una favorevole modalità per eludere il fisco e dedurre tutti i costi relativi agli automezzi come se fossero beni esclusivamente strumentali a far data dal 1 luglio 2006 n. 223/2006 è disciplinato una serie di caratteristiche dell’automezzo che sono tese a smascherare questi comportamenti elusivi, anzi evasivi.
La prima novità è proprio che l’omologazione non rileva ai fini del trattamento fiscale dell’automezzo ma sarà necessario individuare una serie di caratteristiche.
Esistono infatti due categorie principali che sono la categoria M1 e la N1 rispettivamente una identifica i veicoli progettati per il trasporto persone mentre N1 identifica i veicoli progettati e immatricolati per il trasporto di merci e con una massa non superiore a 3,5 tonnellate. La scelta di come immatricolarli è praticamente libera nel senso che le modifiche da portare per esempio ad un SUV per farlo diventare autocarro sono praticamente inesistenti per cui potrete individualmente ed autonomamente omologare un automezzo facendolo rientrare sia nella categoria M1 sia nella categoria N1.
A proposito delle diverse categorie di mezzi trovate scritto anche un altro articolo dedicato alla classificazione ai fini fiscali degli automezzi. Il legislatore fiscale quindi individua una serie di caratteristiche che se rispettate abbattono il regime di deducibilità e tali caratteristiche sono spiegate nel seguito.
Trattamento fiscale degli acquisti delle autovetture
L’Agenzia delle entrate, con lo specifico provvedimento del 6 dicembre 2006, afferma che non rientrano fra la categoria degli autocarri tutti quei vincoli che pur essendo stati immatricolati nella categoria N1 hanno il codice di carrozzeria F0, hanno quattro o più posti e hanno il rapporto che viene spiegato successivamente superiore a 180.
Inoltre esiste la formula messa a punto dall’agenzia delle entrate per verificare se il veicolo di massa inferiore alle 3,5 tonnellate e con codice carrozzeria F0 (che trovate sempre nel libretto di circolazione del mezzo) è considerato come autocarro o no, prendendo come riferimento i dati presenti sul libretto della macchina e che in tal modo rendono indeducibili eventuali costi sostenuti per l’acquisto la manutenzione e la gestione dell’auto per difetto di inerenza.
Avendo questi dati: I= Potenza in kw / (portata in Tonnellate – tara in tonnellate)
Se il risultato di questo rapporto è superiore a 180 il veicolo è considerato un autoveicolo, mentre in caso contrario è un autocarro con tutto quello che ne consegue in termini di deducibilità fiscale vista sopra.
I falsi autocarri
I falsi autocarri saranno quelli che sono stati squisitamente immatricolati come autocarri ossia rientranti nella categoria N1 quelli e che hanno come codice di carrozzeria F0 per intenderci il furgone che ha più di quattro posti ma soprattutto che ha il rapporto maggiore o uguale a 180. Il rapporto tra la potenza espressa in kilowatt fra la massa complessiva raggiungibile a pieno carico espressa in tonnellate meno la para ossia la massa a vuoto. Questi dati sono tutti ricavabili dal libretto di circolazione.
Sanzioni e multe per utilizzo di falsi autocarri
Le sanzioni per questo genere di infrazione sono di due tipologie:
- una alla ripresa tassazione costi dedotti in modo illegittimo dal contribuente e la seconda riguarda una sanzione per trasportare persone automezzi che sono stati destinati al trasporto di cose. Ma la sanzione prevista per questa ultima infrazione da 389 al € 1.559 a cui aggiungere anche la sospensione della patente da uno a sei mesi. Questa infrazione potrà essere rilevata da tutti gli organi di controllo polizia, vigili urbani, Guardia di Finanza.
Insomma non so dove abitate voi ma andare in giro con il timore che mi sospendono la patente da uno a sei mesi mi sembra eccessivo per risparmiare qualche centinaio o migliaio di euro: non so quanto valga la pena in quanto stare senza patente sarebbe veramente molto più costoso oltre al fatto di dover sostenere il costo per le sanzioni.
Consiglio di leggere un articolo dedicato alla deducibilità dei costi auto sia per i lavoratori autonomi per gli imprenditori che hanno la propria impresa e gli agenti e rappresentanti.
Facciamo un esempio per i lavoratori autonomi
L’acquisto di un’auto porta una detrazione ai fini fiscali pari al 20% del costo sostenuto mentre nel caso di acquisto di un vero e proprio autocarro (questo è valido squisitamente principalmente per le imprese) la situazione cambia e di molto in quanto la deduzione del costo salirà fino al 100%.
Ora se il risparmio dell’80% valesse per qualsiasi tipologia di macchina e quindi anche di fascia di prezzo potrebbe anche essere interessante il discorso. Ma dovete considerare che esiste un tetto massimo anche sul prezzo di acquisto per singolo automezzo che il legislatore fiscale individua nell’acquisto di questi mezzi ogni avviso in quanto, per le auto il limite è di 18.075,9 mentre per i motocicli e pari a euro 4.131,66 mentre per i ciclomotori o simili è di 2.065,83.Come vedete è anche piuttosto contenuto considerando anche il valore delle auto di oggi.
Per cui se prendiamo un autovettura di 18 mila euro nel caso di acquisto ed immatricolazione come automezzo dovremmo considerare che il risparmio di imposta sarà pari all’80% (100% nel caso di autocarro – 20% nel caso di lavoratore autonomo) applicata però alla quota di ammortamento annua che immaginiamo essere di un altro 20%. Il risparmio quindi potrà essere di 1.500/2 mila euro l’anno. Insomma per chi ha una società non stiamo parlando di cifre che, a mio modesto avviso, giustifichino le sanzioni e soprattutto la sospensione della patente da uno a sei mesi.
Premetto che comunque esistono, a livello di lavoratore autonomo o di agente o rappresentante, anche due limiti di prezzo che si aggirano intorno ai € 20.000 per cui stiamo parlando di risparmi che vengono calcolati su un livello massimo costo contenuto e questo è un ulteriore elemento che deve aiutarvi nel calcolo di convenienza.
Per i lavoratori autonomi vale un solo mezzo
Ricordate anche che per i lavoratori autonomi sarà consentito portare in deduzione in questi posti limitatamente ad un solo mezzo quindi o auto o moto o ciclomotore. Per cui dovrete scegliere quale mezzo utilizzate di più; ma può non essere questo il corretto driver in quanto anche se utilizzate l’attività il motorino potreste avere convenienza a destinare altro automezzo all’attività in quanto il risparmio fiscale potrebbe essere maggiore.
Differenze di costi tra assicurazione auto e autocarro
Se volete approfondire il discorso potete anche verificare le eventuali differenze di costi di assicurazione tra autovetture e autocarri.
Trattamento fiscale automezzi per i lavoratori autonomi liberi professionisti con partita Iva
Trattamento fiscale leasing auto
Tanto vale allora valutare la convenienza o meno a prendere una macchina in leasing oppure verificare la possibilità di fare ricorso ad un noleggio a lungo termine
Tassazione Noleggio a lungo Termine
Trattamento Fiscale Leasing auto Titolari di partita Iva Lavoratori Autonomi
Trattamento Fiscale Auto assegnata al Dirigente
Salve sono il titolare di un’azienda individuale , sono in procinto di prendere un duster e immatricolarlo come autocarro, questo perché lo uso principalmente per lavoro , ma anche per il trasporto dei miei famigliari. Il mio assicuratore mi ha detto che non corro rischi in merito al risarcimento ( in caso di sinistro) dei trasportati, è una cosa giusta ? In più vorrei chiedervi se sono esposto a sanzioni nel caso in cui le forze dell’ordine mi fermino per un controllo. Grazie mille
Supponiamo si trovi di fronte ad un bivio: scrivo un articolo utilizzando termini in inglese usando il corsivo, utilizzo il bolt nelle frasi più importanti e mi dilungo in costrutti articolati e rileggo 3 volte la bozza prima di pubblicarla oppure scrivo un articolo in più con informazioni gratuite per tutti che possono anche aiutare le altre persone o fermarmi anche con qualche errore di battitura (che alle vostre segnalazioni solitamente rivedo e correggo come farà in questo caso per cui la ringrazio)? Io scelgo la prima ma non ritengo sia quella che preferiranno tutti. Mi dispiace per gli errori, continuate a segnalarmeli. Spero che colga il senso delle mie parole…
La materia è interessante ed importante per società, autonomi, etc. . Ma scusate: gli articoli li scrivete con Google Translator? Questo pezzo è pieno zeppo di errori grammaticali e di “battitura”. Perché non rivedete le bozze prima della pubblicazione??