Incentivi Rottamazione Auto 2020 e acquisto veicoli elettrici: come funziona, detrazioni fiscali spese infrastrutture di ricarica

La Legge di Bilancio 2019 introduce nuovi incentivi per la rottamazione e l’acquisto di veicoli elettrici oltre ad una maggiorazione di imposta per quelli inquinanti e una detrazione per le spese finalizzate alla costruzione di infrastrutture di ricarica elettrica. Viene quindi confermato il disincentivo, sotto forma di maggiorazione di imposta per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia. Parallelamente introduce incentivi per la rottamazione di quelle vecchie e l’acquisto sotto forma di sconto sul prezzo di listino, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.

Come funziona l’incentivo sulla rottamazione delle auto dal 2019 e lo sconto sul prezzo

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. Questo rappresenta il solito periodo di tutela contro operazioni elusive dirette a sfruttare il beneficio.

Il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente, e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e senza applicazione dei limiti per le compensazioni stabiliti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e dall’articolo l, comma 53, della legge 244 del 2007, presentando esclusivamente il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate (comma 1037).

L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4.

Di seguito si riporta la tabella relativa al contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro in caso di contestuale rottamazione:

In assenza di rottamazione il contributo è invece pari a:

Emissioni di CO2 g/KM

CONTRIBUTO (euro)

0-20

6.000

21-70

2.500

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Emissioni di CO2 g/KM

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CONTRIBUTO (euro)

0-20

4.000

21-70

1.500

 

Fattispecie particolari: leasing o locazione finanziaria

In caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all’utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi. Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il mancato riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Tali veicoli non possono essere rimessi comunque in circolazione.

Quanto dura l’incentivo

L’agevolazione avrà effetto a vale dal primo gennaio 2019 e per il triennio 2019, 2020 e 2021 sarà possibile fruire di un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, sempre di categoria M1, caratterizzato da base emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi.

Previsioni per il venditore, concessionario o impresa costruttrice

È fatto obbligo alle imprese costruttrici o importatrici di conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

Come al solito il problema è vedere il listino da dove parte….o come si è modificato negli ultimi mesi o come si modificherà…per comprendere se realmente avremo ottenuto il beneficio.

Detrazioni Fiscali Infrastrutture di ricarica o colonnine

Viene introdotta anche una nuova detrazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica senza distinzione questa volta introducendo il nuoca comma 16-ter al decreto legge n. 63 del 2013.

Sono agevolate tutte le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all’acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

La detrazione:

  • è ripartita in dieci quote annuali di pari importo;
  • è riconosciuta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
  • è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Per la disciplina applicativa dell’incentivo e della detrazione si rinvia all’emanazione di un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministero dell’economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Definizione Categoria categoria M 1 ed esempi

Ricordo qual’è la classificazione dei veicoli nel seguito

  • classe M1: veicoli per il trasporto di persone aventi al massimo nove posti a sedere (compreso il conducente)
  • classe M2: veicoli per il trasporto di persone aventi oltre nove posti a sedere e con massa totale fino a 5 t
  • classe M3: veicoli per il trasporto di persone aventi oltre nove posti a sedere e con massa totale oltre 5 t
  • classe N1: veicoli per il trasporto di merci con massa totale fino a 3,5 t
  • classe N2: veicoli per il trasporto di merci con massa totale oltre le 3,5 t e fino a 12 t
  • classe N3: veicoli per il trasporto di merci con massa totale oltre le 12 t

La definizione dei veicoli rientranti categoria di veicolo M1: veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. 

Alcuni chiarimenti utili sulla categoria M1: E’ possibile guidare un veicolo M1 o N1, come un’autovettura o un autocarro leggero, essendo titolare solo di patente di categoria AM (ovvero A1, A limitata, A2, A senza limitazioni)? Assolutamente no. Si tratta di un reato e rischia l’ammenda che è una pena pecuniaria che in questo caso è compresa tra 2257 euro e 9032 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se poi è alla seconda violazione dello stesso tipo in un biennio, rischia l’arresto fino a un anno e la confisca del veicolo. Se poi il fermo o la confisca non possono essere applicati perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, allora la patente o il patentino sono sospesi da tre a dodici mesi.

Tassazione aggiuntiva per i veicoli inquinanti

Viene introdotta anche una imposta aggiuntiva sui veicoli che superano una determinata soglia di emissioni parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia- inclusi, ai sensi del comma 1043, anche i veicoli già immatricolati in altri Stati che vengano reimmatricolati in Italia- un veicolo nuovo di categoria M1, quindi un’autovettura (veicolo a motore destinato altra sporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km. Viene così rimodulato l’importo da versare in base a 4 fasce di emissioni, indicate nella tabella riportata nella norma:

Emissioni di CO2 g/KM

IMPOSTA (euro)

161-175

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1.100

176-200

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1.600

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201-250

2.000

>250

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2.500

Esenzioni o cause di esclusioni dalla maggiorazione di imposta

Il nuovo comma 1044 viene a prevedere che l’imposta non sia applicata ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli “dolly”, rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni.

Circa le modalità di versamento, si prevede (comma 1045) chel’imposta venga versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, in base agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

Ai fini della determinazione del contributo, il (nuovo) comma 1046 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro sia quello relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle), cioè il vecchio sistema di calcolo delle emissioni. Il dato di stima viene riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di ciascun veicolo ed è quello da utilizzare per determinare il contributo.

Il ciclo NEDC è costituito dalla ripetizione di quattro cicli “urbani”, a una velocità massima di 50 km/h e uno extraurbano, alla velocità massima di 120 km/h e per stimare i livelli di emissioni inquinanti dei veicoli e per il consumo di carburante.

Il ciclo NEDC è stato sostituito, a decorrere dal 1° settembre 2017 per i nuovi modelli di auto e dal 1° settembre 2018 per tutte le nuove immatricolazioni, dal nuovo test denominato WLTP (procedura mondiale di prova per veicoli leggeri) per la misurazione delle emissioni di CO2, degli altri inquinanti (ossido di azoto e particelle PM) e dei consumi di carburante.

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