Salvo chiarimenti successivi che certo arriveranno perchè la norma non mi sembra scritta un granché bene, vi segnalo ad oggi tutti gli interventi che godranno dei benefici fiscali relativi agli interventi per la riqualificazione energetica meglio nota come super BONUS 110% sulla base di un’interpretazione letterale della legge.
Parliamo della detrazione fiscale IRPEF del 100% che consentirebbe, in estrema sintesi e senza pretesa di esaustività, di non far spendere una lira al contribuente in cambio del rifacimento di parte degli edifici. Il meccanismo in questione non è applicabile sempre ma deve rispettare un serie di requisiti tecnici. Il legislatore inoltre ha dato la possibilità di cedere il credito fiscale che deriverebbe dalla detrazione fiscale per cui i contribuenti incapienti che, non possono portare i detrazione fiscale IRPEF la detrazione, possono richiedere lo sconto direttamente in fattura ad una banca (che ci guadagna “solo” il 10% da questa operazione).
Attenderemo comunque con una certa ansia il provvedimento dell’agenzia delle entrate con cui sarà meglio descritto il meccanismo in pratica come avverrà e speriamo anche il prima possibile per consentire a coloro che già da oggi potrebbero trovarsi a beneficiare degli interventi di non doverli ritardare ad accordi già presi.
trazione fiscale ai fini Irpef.
Novità dalla Legge di Bilancio 2021 o Manovra Finanziaria: cosa cambia
La Legge di Bilancio 2021 prevede la parziale modifica del c.d. superbonus e anche per incentivi per l’efficienza energetica, il sisma bonus, il fotovoltaico gli incentivi per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli alimentati a batteria o elettrici.
Più in particolare viene introdotta una proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 dell’applicazione della detrazione di cui al superbonus al 110%.
per i condomini viene poi concesso la proroga al 31 dicembre 2022 nel caso in cui siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Viene prorogato anche fino dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il superbonus 110% per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi delle case popolari (IACP) e dagli enti a essi equivalenti. Se al 31 dicembre 2022 il SAL è almeno pari al 60% la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Tutti gli interventi con BONUS Fiscale 110%
Nel seguito tutti gli interventi che godono del BONUS 110% facilmente desumibili dalla norma, Tuttavia dopo il legislatore con un passaggio un pò ardito estende l’ambito di applicazione anche agli interventi di cui
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il legislatore poi aggiunge questo ulteriore comma che di fatto estende di molto l’ambito di applicazione degli interventi ammessi a beneficiare del bonus. Si legge infatti nel seguito che l’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Quali sono gli interventi di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63?
Nel seguito ve li propongo in sintesi
- Spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della commissione, del 18 febbraio 2013.
- Sono esclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
- Interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (le parti comuni dell’edificio) e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita’ immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021; qui di seguito trovate quali sono le parti comuni dell’edificio. A titolo di esempio
- Acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.Allegato decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
- Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.
- Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio. - SISMA BONUS Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari di ciascun edificio. La sussistenza delle condizioni di cui è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza
dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell’ENEA la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
Chiarimenti
A mio avviso l’agenzia delle entrate dovrebbe chiarire i seguenti punti:
- Il richiamo del comma 4 dell’articolo 119 del DL Rilancio si estende a tutti gli interventi ivi contenuti
- in caso di risposta affermativa (come ci aspettiamo considerando un’interpretazione letterale della norma) si applicano i limiti di spesa ivi contenuti o quelli contenuti nel DL rilancio?
- in caso di risposta affermativa (come ci aspettiamo considerando un’interpretazione letterale della norma) si applicano le decurtazioni percentuali previste?
Detrazioni Fiscali IRPEF Risparmio Energetico
Parti Comuni dell’edificio: quali sono
Quali sono gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
Chiarimenti dalla Relazione Illustrativa
Nella nota illustrativa tuttavia le conclusioni non sembrano le medesime anche se si discostano dal dettato normativo riportato:
Con l’articolo si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. In particolare:
- la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1;
- il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2;
- nel comma 4 si prevede, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi;
- nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interven-ti di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4. Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito;
– la disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Modello Per cessione del credito fiscale e sconto in fattura
Nel seguito trovate non solo l’elenco degli interventi ammessi così come ve li troverete all’interno della comunicazione da utilizzare per la cessione del credito o lo sconto in fattura ma trovate anche il modello da compilare e le istruzioni per la compilazione.
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS
1 Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%
2 Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
3 Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente X
4 Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) X
5 Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi X
6 Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A X
7 Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+
sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua X
8 Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari X
9 Acquisto e posa in opera di schermature solari X
10 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili X
11 Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti X
12 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) X
INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3
13 Intervento antisismico
14 Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
15 Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore
ALTRI INTERVENTI
16 Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia X
(solo per
le comunità
energetiche)
17 Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio
18 Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
19 Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici X
20 Intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati X
21 Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici X
INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO
22 Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie
23 Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015
24 Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) X
25 Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) X
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI
26 Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3
(passaggio a una classe di rischio inferiore)
27 Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3
(passaggio a due classi di rischio inferiori)
Altri Bonus Fiscali
- Bonus Ristrutturazioni Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Bonus Efficienza e Risparmio Energetico
- Bonus Mobili e Arredi
- Bonus Facciate
- Bonus Interventi antisismici
- Bonus lavori condominiali su manutenzione ordinaria
Lavori già Iniziati e Bonus 110: come fare per prenderli
Allegato-A-Regolamento-Edilizio-Tipo
Super Bonus 110% Come funziona e come si prende l’agevolazione fiscale