Chi deve Effettuare la Registrazione del Preliminare per compravendita immobiliare di casa

Ci siamo occupati dei casi di in cui sussiste l’obbligo e quelli in cui vi può essere convenienza ad effettuare la registrazione e la trascrizione del preliminare per la compravendita di un casa. Qui vediamo chi deve effettuare la registrazione e la trascrizione della vendita di un appartamento o di altro bene immobile di altra categoria catastale.

I soggetti obbligati alla registrazione del contratto sono le parti contraenti per le scritture private non autenticate dal notaio.

Saranno obbligati a richiedere la registrazione di atti anche i Notai che hanno autenticato il preliminare di acquisto. Sto prendendo come esempio una casa ma questo vale anche nel caso di compravendite aventi ad oggetto altre tipologie come box, garage, cantine, uffici, studi, etc.

Sovente capita anche che le agenzie immobiliari propongano la stipula di un contratto preliminare direttamente in agenzia, mettendo a disposizione dei format da compilare con In tal caso parliamo di scrittura privata non autenticata ma soggetta a registrazione. Questo assicura maggiormente l’incasso della provvigione e la sicurezza di riscuoterla contro venditori e acquirenti furbetti.

Questo vale sia per gli atti pubblici siglati e perfezionati in Italia sia all’estero.

Vi ricordo che il termine per la registrazione del preliminare di acquisto è di 20 giorni dalla stipula dell’atto ossia dall’apposizione della firma per gli atti conclusi in Italia. Per quelli invece conclusi all’estero il termine sale a 60 giorni anche nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto un immobile situato in Italia.

Vi riporto a tal proposito la fonte normativa di quanto asserito che si rintraccia nel TUR – Testo Unico imposta di Registro nell’articolo 10 che recita

Art. 10. Soggetti obbligati a richiedere la registrazione. Sono obbligati a richiedere la registrazione:

  • a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e
    privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4;
  • b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati  della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per
    gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
  • c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli  altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
  • d) gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli  appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da
    registrare d’ufficio a norma dell’art. 15.

Nel seguito vediamo poi come si effettua il calcolo dell’imposta di registro per la registrazione e la trascrizione del preliminare al di là dei soggetti che sono obbligati a farlo. Non di rado mi scrivono per conoscere se quanto gli stanno chiedendo per la registrazione sia corretto o meno. Talvolta infatti la registrazione del preliminare può scontare l’imposta in misura fissa (quando in sede di stipula del preliminare non sono dovute somme), oppure andare in proporzione al valore dell’atto se si parla di una caparra confirmatoria (0,5% del valore ivi indicato e scambiato in sede di preliminare come caparra). Se invece si parla di un acconto sulla vendita con un soggetto persona fisica senza partita IVA ovvero che pur avendo una partita Iva lo acquista privatamente che fa salire la percentuale al 3%.

Tuttavia vi possono essere anche altri casi (per esempio quando nella compravendita è presente un soggetto Iva) che potrebbero far lievitare o ridurre questa percentuale per cui vi consiglio di leggere la guida gratuita di approfondimento che trovate qui sotto.

https://dev.tasse-fisco.com/case/preliminare-compromesso-registro-imposta-casa-acquisto-registrazione-contratto/28326/

https://dev.tasse-fisco.com/case/guida-vendita-di-casa-preliminare-rogito/18938/

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