Impianti fotovoltaici e diritto di superficie: la tassazione del reddito

Domanda sul regime fiscale connesso alla cessione del diritto di superficie per impianti fotovoltaici o eolici o anche altro impianto.

Novità 2021

In calce all’articolo vedremo come l’ordinanza della Corte di Cassazione ha riqualificato nel 2021 ha di fatto modificato l’approccio nel considerare la cessione del diritto di superficie destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Abbiamo letto, ricercando su internet l’argomento in oggetto, una Vostra
risposta dell’ 8 ottobre 2009. Siamo tre fratelli che hanno ricevuto in successione (da più di cinque anni) dei terreni agricoli in quote indivise. Ci hanno proposto di vendere il diritto di superficie per +/- 25 o 30 anni,
per installarci dei pannelli fotovoltaici.
Ci chiedevamo se le somme percepite sono soggette ad imposizione dirette?
Sono da considerare plusvalenze? (art. 67 Tuir); Sono rateizzabili in più
anni?
Oppure non sono soggette a dichiarazione?

Quesito 2 Impianti fotovoltaici e cessione del diritto di superficie 

Ho trovato un vostro link, e vorrei avere il vostro aiuto.

la mia situazione è la seguente dovrei cedere il diritto di superficie ad un’azienda per il fotovoltaico, sono una persona fisica titolare di p.iva però, sono proprietaria del fondo per il 33% da piu’ di cinque anni, mentre l’altro 66% mi è pervenuto in donazione nel 2006. La cessione e’ a tempo determinato 20 anni  prezzo stabilito 15.000 con l’aumento di 500 euro all’anno sotto forma di bonus.

Vorrei sapere cosa dovrei dichiarare a quali tasse vado in contro.

La costituzione di un diritto reale di godimento quale è il diritto di superficie su un terreno (di cui è necessario verificare la natura in quanto può determinare diverse tipologie di tassazioni o di regimi fiscali applicabili) o su cui si erge un immobile così come disciplinato dall’art 952 del c.c. ai fini delle tasse è da assimilare alla vendita di immobili ( cfr RM 210/2008, e art. 9 c. 5 del Tuir sulla determinazione del valore normale).

I redditi sono da considerarsi come redditi diversi ex art. 67, lett.b del Tuir dove il cedente venditore potrà essere sia una persona fisica che un socio di una società di persone.

In tal senso la cessione del diritto di superficie che insiste su un terreno agricolo per esempio se tale terreno sarà posseduto da più di cinque anni o è stato acquisito per successione ereditaria non determinerà imposte.

Cosa diversa invece se sarà un terreno soggetto ad utilizzazione edificatoria in quanto in questo caso ritengo che la tassazione sia piena e pertanto seguirà gli scaglioni di reddito del soggetto cedente (23%-43%).

Per le somme invece che si vedono nei contratti ed erogate al cedente al fine di indennizzare il cedente dalla disposizione della superficie dovranno essere seguite le regole previste per le somme date a titolo di indennizzo ricordandosi che se è vero che la contrattazione tra le parti è libera è pur vero che tali somme non devono essere indirizzate ad eludere norme tributarie in quanto il fisco potrebbe riqualificare tali somme come parte integrante del prezzo di cessione e così seguire il medesimo trattamento fiscale.

Imposta di registro ed IVA

Per la determinazione ed il pagamento delle imposte di registro ed iva vi segnale un vademecum fiscale sulla costituzione del diritto di superficie ad una società di produzione di energia fotovoltaica ai fini dell’imposta di registro ed iva.

Nella categoria energie rinnovabili trovate anche tanti altri articoli dedicate alle tassazione e alla fiscalità legati agli impianti fotovoltaici ed eolici.

Diritto di superficie o locazione per impianto fotovoltaico? La sentenza della Corte di Cassazione riqualifica la natura

La Corte di Cassazione ha riqualificato un atto relativo alla costruzione di un impianto fotovoltaico e alla successiva gestione in un contratto di locazione in luogo della concessione di un diritto di superfice.
Il contratto quindi pur essendo qualificabile come un contratto di affitto di natura atipica non può essere considerato come di superficie per la suprema corte.
Questo vale sia ai fini delle imposte di registro sia ai fini delle imposte ipotecarie e catastali
(Cfr n. 23399 – Ordinanza 24 agosto 2021)

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