Iva al 20%? Alcune ristrutturazioni edilizie o manutenzioni o anche beni o prodotti finiti sono soggette all’iva al 20% indipendentemente dai fattori che il Legislatore ha individuato come aventi diritto all’applicazione dell’Iva agevolata del 4% o del 10% e che qui di seguito trovate a titolo di esempio non esaustivo:
- materiali inerti (argilla, ghiaia, sabbia, silicio, pietrisco calcareo, ecc.)
- leganti e loro composti (calce, cemento, gesso, malta, miscela intonaco, ecc.)
- laterizi (mattoni pieni e forati, tegole, canne fumarie, ecc.)
- ferro per cemento armato (ferro e acciaio tondo, ecc.)
- manufatti e prefabbricati (in cemento, in gesso, ecc.)
- materiali per pavimentazione interna ed esterna e per rivestimenti (piastrelle, listoni in legno, carta da parati, ecc.)
- materiali di coibentazione e impermebilizzanti (bitume, fibra di vetro, ecc.)
- materiali e prodotti dell’industria lapidea (alabastro, ardesia, marmo, granito, ecc.)
- materiali e sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei materiali dell’industria lapidea (pietrisco, granulati, sabbia, ecc.).
- l’argilla (Cfr. risoluzione ministeriale 25 gennaio 1978, n. 9082)
- i profili antiscivolo per gradini (Cfr. risoluzione ministeriale 3 gennaio 1986, n. 324663)
- i rivestimenti per caminetti (Cfr. risoluzione ministeriale 30 luglio 1991, n. 430786)
- i pannelli di legno compensato (Cfr. risoluzione ministeriale 3 maggio 1983, n. 352163; risoluzione ministeriale 2 aprile1987, n. 364228)
- le moquette (Cfr. risoluzione ministeriale 28 luglio 1992, n. 431297)
- le idropitture e pitture murali (Cfr. risoluzione ministeriale 3 febbraio 1989, n. 551469; risoluzione ministeriale 9 marzo 1991, n. 431099)
- i tubi isolanti in polietilene (Cfr. risoluzione ministeriale 24 luglio 1986, n. 323719)
- i paracarri in cemento (Cfr. risoluzione ministeriale 30 gennaio 1988, n. 460624)
- il polietilene espanso reticolato (Cfr. risoluzione ministeriale 27 aprile 1983, n. 341728)
- la sottocarta da parati (Cfr. risoluzione ministeriale 24 luglio 1986, n. 324732)
- i battiscopa in legno (Cfr. risoluzione ministeriale 30 luglio 1984, n. 395477)
- Prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere che hanno subito una o più lavorazioni industriali senza perdere le loro caratteristiche estrinseche e senza trasformarsi in prodotti diversi, sono considerate materie prime
- la pietra pomice (Cfr. risoluzione ministeriale 24 marzo 1988, n. 550206)
- le marmette e i marmettoni (Cfr. risoluzione ministeriale 25 luglio 1977, n. 364262)
- le tegole composte di materiale lapideo (Cfr. risoluzione ministeriale 11 dicembre 1979, n. 368812)
- le lapidi in marmo (Cfr. risoluzione ministeriale 8 febbraio 1983, n. 350577)
- le tombe in marmo e granito (Cfr. risoluzione ministeriale 17 dicembre 1983, n. 343081)
- le statue in marmo (Cfr. risoluzione ministeriale 30 luglio 1990, n. 430395).
- i beni non si incorporano nella costruzione come elemento strutturale, ma come ornamenti o arredi (fioriere, panchine – armadi, tavoli, tendaggi – arredi per palestre (Cfr. risoluzione ministeriale 4 maggio 1983, n. 340514, risoluzione ministeriale 24 febbraio 1989, n. 460142)
- la cessione è effettuata nei confronti di soggetti che li utilizzano per costruire immobili non agevolati o per inserirli in immobili non di nuova costruzione
- la cessione è effettuata nei confronti di soggetti che destinano i beni alla rivendita
- la cessione ha per oggetto non il bene finito, ma singole parti di esso (Cfr risoluzione ministeriale 8 settembre 1986, n. 360866)
- i beni costituiscono attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività
Dalla lettura inoltre delle circolari o delle risoluzioni da cui la rivista dell’agenzia delle entrate ha tratto questo elenco qualche anno fa, è possibile in via teorica associare questi esempi anche ad altre fattispecie su cui l’agenzia non si è ufficialmente espressa o che non ha ancora affrontato.
Lo stesso vale anche per le prestazioni di servizi in edilizia con Iva al 20% che non soddisfano i requisiti agevolativi introdotti dal legislatore e quindi diretti su fabbricati che non soddisfano i requisiti prima casa, o non sono classificabili come rispondenti alla normativa edilizia prevista dalla Legge Tupini, o fabbricati rurali, opere di urbanizzazione primaria e secondaria non inserite nell’articolo 4 della Legge 847 del 1964, o anche i fabbricati rurali che però non sono destinati ad uso abitativo o sono impiegati da soggetti diversi dal proprietario del fondo.
Ciò infatti non deve rappresentare un elenco tassativo ma solo lo sforzo da parte dell’agenzia delle entrate di creare un elenco che possa servire in modo immediato al contribuente per risparmiare sull’irpef.
Forse inutile dirlo, spesso capita che nemmeno il fornitore del bene o del materiale sappia quale aliquota Iva applicare, se al 10%, al 4% o al 20%, e tantomeno il contribuente che si trova a sostenere la spesa che nulla ha a che fare con il diritto tributario nella maggior parte dei casi!
ho fatto imbiancare un magazzino sottostante il negozio di mia proprietà, essendoci state crepe dovute ad infiltrazioni causate dal caseggiato. dovendo fare fattura all ‘ amministrazione che aliquotà di iva ho da pagare? grazie