Lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili, con Iva al 4% e 10%: chiarimenti e casi

Chiarimenti IVA per lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili.
Nelle ristrutturazioni edilizie o manutenzione di immobili è possibile fruire dell’Iva al 4% o 10%: vediamo qui molti casi in cui è possibile ottenerla e come fare a richiederla al rivenditore o prestatore d’opera. L’applicazione dell’iva nella misura del 4%, 10% o 20% è una variabile che come potrete facilmente intuire potrebbe determinare un notevole risparmio negli acquisti dedicati alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione dell’immobile, casa, fabbricato o appartamento e che comprende sia i beni sia i servizi ossia sia i materiali o prodotti sia le opere di servizi acquistate.

Se siete interessato alla fase della costruzione potete leggere l’articolo dedicato all’aliquota iva del 4% nella costruzione di fabbricati. Nell’ambito della costruzione del fabbricato o della casa le fattispecie che possono portare all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 o del 10 per cento in edilizia possono essere l’acquisto delle materie prime e semilavorati o di beni finiti o le spese di costruzioni o di servizi accessori a questa connesse in base al criterio dell’identificaizone della destinazione del bene o del servizio per l’acquirente.

I fattori da cui in genere dipende l’applicazione o meno delle aliquote agevolate Iva sono la natura del soggetto che acquista la meteria prima, il semilavorato o commissiona la prestazione d’opera e l’utilizzo che di queste sarà fatto o la tipologia del fabbricato ossia in quale momento del processo della costruzione o implementazione viene utilizzato.

Per facilità di lettura dividiamo il mondo dell’Iva ordinaria da quello dell’Iva agevolata del 10% o anche del 4% e qui ci dedichiamo alle fattispecie agevolate. Vi invito poi sempre a consultare gli altri articoli collegati come per esempio i casi in cui si applica sempre l’aliquota del 20% oppure su come fare l’autocertificazione o dichiarazione per l’iva agevolata.

Beni Finiti con aliquota Iva ridotta agevolata al 4% o al 10%

Il bene finito in sé ha una sua aliquota Iva ma può anch’esso essere assoggettato ad aliquota Iva ridotta del 10% o del 4% a seconda dell’opera o del bene a cui si riferisce e che dovrà essere comunicata al venditore al momento della richiesta della fattura specificando la motivazione per cui si intende richiedere l’applicazione dell’Iva ridotta.

Beni finiti con Aliquota Iva al 4%

Si applicherà l’aliquota Iva ridotta o agevolata del 4% a quei beni finiti materiali e non che dovranno essere utilizzati per immobili che godono delle agevolazioni prima casa, oppure fabbricati non di lusso costruiti secondo i dettami della Legge Tupini o costruzioni rurali che sono destinate ad uso abitativo del proprietario del fondo o agli altri addetti alla sua coltivazione.

Per i fabbricati assimilati a quelli della legge Tupini invece si applicherà l’aliquota Iva del 10%. A questo ci si arriva per il tramite del rimando alla famosa tabella che vi citavo nei precedenti articoli ossia la Tabella A, parte II, n. 24, del DPR 633 del 1972.

Le ristrutturazioni e manutenzioni con Iva al 4 per cento
Le prestazioni di servizi con aliquota Iva agevolata al 4 per cento sono quelle dirette su fabbricati della Legge Tupini o assimilati, o prime case, o fabbricati destinati ad attività di assistenza, cura  o beneficienza o per l’istruzione, o opere di urbanizzazione primaria e secondaria descritte dalla Legge 847 del 1964 articolo 4 escluse le prestazioni si servizi svolte nei confrotni di società di costruzioni per cui il legislatore fiscale, tutelando soprattutto il diritto all’abitazione, non prevede questo genere di agevolazioni essendo il loro fine speculativo.

Beni finiti e prestazioni di servizi con aliquota Iva al 10%
Si applicherà invece l’aliquota iva del 10% a quei beni finiti materiali e non che dovranno essere impiegati nei fabbricati non di lusso o nelle opere di urbanizzazione (primaria e secondaria, linee di trasporto, eccetera descritte nell’articolo 4 della Legge 847 del 1964) e opere assimilate (parcheggi realizzati ai sensi della legge n. 122/1989) o nell’ambito di opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.  Questo semprechè i beni finiti siano impiegati per fabbricati.

Se le prestazioni per esempio di urbanizzazione primaria e secondaria sono svolte su fabbricati conformi alla legge Tupini prevarrà il requisito della Legge Tupini per cui si applicherà l’aliquota iva del 4% e non quella del 10%. A questo ci si arriva per via del rimando contenuto nella Tabella A, parte III, n. 127-sexies e 127-terdecies del DPR 633 del 1972.

Nei restanti casi come per esempio abitazioni di lusso si applicherà l’aliquota iva ordinaria del 20%.

Cosa si intende per prodotti finiti in edilizia
Deve intendersi un prodotto od un bene diverso dalla semplice materia prima che di per sé ha una propria autonomia ma che può essere impiegato come parte di un’opera o di un altro bene come per esempio porte o finestre che di fatto mantengono la loro individualità, nel senso che possono essere riutilizzati per altri fabbricati.

Lo strumento o principio che dovete utilizzare per individuarli è quello di verificare la funzione che svolgono non per il venditore ma per l’acquirente e della destinazione che l’acquirente intende attribuirgli. Alcuni poi sono espressamente esclusi perché considerati materie prime e parliamo del cemento o delle piastrelle, mattonelle, mattoni e simili che sono più che altro semilavorati.

Un elenco che viene fornito dall’agenzia delle entrate è contenuto nella circolare n. 14 del 1981 o nella circolare 1 del 1994 in cui si fa riferimento ai montacarichi, prodotti per impianti a gas – contatori, tubazioni, infissi interni e esterni, prodotti e impianti per il riscaldamento – caldaia, elementi termosifoni, prodotti per impianti idrici – tubi, contatori, vasche e botti in cemento per vino e altri prodotti alimentari (Cfr. risoluzione ministeriale 26 luglio 1985, n. 397671), impianti di riscaldamento a energia solare, caminetti (Cfr. risoluzione ministeriale 18 ottobre 1982, n. 353485), ascensori, porte a scomparsa, prodotti per impianti elettrici – interruttori, sanitari per bagno preparato dalla rivista dell’agenzia delle entrate anni fa ma tuttora a mio avviso valido.

 

1 commento

  1. Buongiorno,
    nella mia prima casa,categoria A4 rifarò il pavimento che agevolazioni posso richiedere e come faccio in questi casi:
    a)la posa in opera la faccio io
    b)la posa in opera la fa un artigiano

    Inoltre voglio comprare una stufa a legna ,ho quache agevolazione ?
    grazie

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