Vediamo come si calcola il reddito agrario prodotto dallo sfruttamento, entro determinati limiti, dei terreni di proprietà, quali sono le attività economiche tassate secondo questa metodologia, i casi di esenzione o esclusione e la tassazione ai fini Irpef e delle imposte dirette in generale, nonché le agevolazioni presenti attualmente nell’ordinamento che ci potrebbero consentire di pagare meno tasse.
Abbiamo visto come i redditi fondiari sono quei redditi che derivano dalla proprietà di terreni o fabbricati situati sul territorio Italiano e che potranno produrre:
- Reddito dominicali derivante dal possesso del terreno
- Reddito dei fabbricati
- Reddito agrario derivante dallo sfruttamento del terreno (entro certi limiti che vedrete sotto)
Il reddito agrario al pari di quello dominicale consiste nella determinazione del reddito mediante le tariffe d’estimo previste dal legislatore con appositi decreti. Il reddito dominicale tuttavia colpisce chi ha il diritto di proprietà o altro diritto reale sul terreno mentre il reddito agrario colpisce chi ha il diritto a fruttarne le potenzialità ossia che ne ha l’uso per intenderci. Qui parliamo di quello agrario.
Cosa si intende per reddito agrario
Si intende una modalità diversa da quella classica di determinazione del reddito soggetto a tassazione Irpef in luogo di quella vista per altre tipologie di reddito. Abbiamo visto nel corso dei precedenti articoli che il reddito fondiario è il reddito comunemente derivante dalla proprietà di terreni o fabbricati e dal loro sfruttamento; a tal proposito si segnalano infatti gli articoli dedicati alla tassazione del reddito fondiario e dal reddito dominicale.
Nel seguito per darvi un’idea di cosa significa vi presenta quella che sarebbe la tassazione secondo gli scaglioni di reddito Irpef.
Scaglioni di reddito Irpef | Aliquota Irpef (%) | Imposta da pagare Irpef |
fino a euro 15.000,00 | 23 | 23% sull’intero importo |
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 | 27 | 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 |
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 | 38 | 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 |
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 | 41 | 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 |
oltre a euro 75.000,00 | 43 | 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 |
Qui invece vediamo cosa il fisco tassa qualora il proprietario non si limiti alla mera detenzione o possesso ma decida di avviare una attività agricola sfruttandone le proprie capacità. Per la normativa tributaria diviene indispensabile conoscere quanto state sfruttando il terreno (esistono dei limiti allo sfruttamento) e quale attività (agricoltura, allevamento, etc) state svolgendo. I limiti determinano lo spartiacque tra un reddito agricolo soggetto ad una tassazione Irpef prevista per il reddito agrario ed un terreno soggetto in forma imprenditoriale tassato secondo le logiche del reddito di impresa (costi e ricavi > IRES, IRAP).
Tipologie di reddito agrario
Le tipologie di reddito derivante da attività agricola non se lo è inventato di certo il legislatore tributario, ma parte da quello civilistico che nell’articolo 2135 del codice civile definisce le varie tipologie di attività agricola. Tra queste qualcuno di voi che ha studiato diritto privato ricorderà a tal proposito la silvicoltura :-)
Coltivazione agricola
A titolo di esempio parliamo di reddito agrario nel caso di sfruttamento di terreni agricoli mediante l’attività di coltivazione diretta (nei limiti che vedremo dopo fissati da apposito decreto ministeriale). Nel caso della produzione di vegetali per esempio la superficie coltivata deve essere inferiore alla metà di quella coltivabile.
Allevamento di animali
Lo stesso dicasi nel caso di sfruttamento del terreno per allevamento di bestiame o animali; in questo caso gli animali devono essere alimentati con cibo derivante almeno per un quarto dal terreno mentre il numero massimo di animali viene definito dal decreto ministeriale da apposite tabelle sotto riportate dove troverete molte specie, dai vitelloni agli struzzi.
Lo stesso ragionamento si applica a qualsiasi attività di manipolazione o trasformazione in beni di quanto prodotto dalle due tipologie di attività sopra ossia dalla coltivazione del terreno o dagli allevamenti (pastorizia, formaggi, ecc). Per maggiore chiarimento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con apposita Risoluzione Ministeriale n. 127/E del 2005 che ha avuto modo di precisare che le attività consistenti nella manipolazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e conservazione sono definite come attività agricole connesse e come tali rientrino nella determinazione del reddito forfettaria ossia nel reddito agrario.
Vi sono anche casi più particolari come nel caso di società agricole di persone che svolgono attività di allevamento di animali su che possono si calcolare il reddito secondo il regime ordinario ossia secondo il reddito dominicale laddove il numero di capi allevati non superi il limite di sfruttamento imposto dal legislatore, ossia il limite del reddito agrario applicando i criteri catastali. Laddove si superi tale limite subentra il regime forfettario di determinazione del reddito sull’eccedenza in base alla differenza tra costi e ricavi e per il quale dovrà tenersi un registro di carico e scarico di animali un pò come avviene per le rimanenze di magazzino in cui le rimanenze iniziali rappresentano un costo fiscalmente riconosciuto, da considerare ai fini del reddito di esercizio e quelle finali rappresentano un ricavo tassabile/imponibile.
Fonte normativa Reddito Agrario 2020: articolo 32 commentato
Vediamo cosa di ce la legge a tal proposito e più precisamente all’articolo 32 del Tuir: Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni (rendita catastale o tariffa) imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno (limiti fissati in apposito decreto), nell’esercizio di attività agricole su di esso.
Sono considerate attività agricole:
- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
- 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’art. 24
I terreni indicati nell’articolo 24:
- che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani
- dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 51 (che sarebbero i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice
nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa). quest’ultima previsione buttata li con una vago riferimento normativo fa parte del tema della tassazione dei redditi derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili che va avanti solamente da oltre 10 anni….
Come funziona la tassazione del reddito agrario?
Anche in questo caso per la tassazione del terreno con il reddito agrario si prenderanno in considerazione le tariffe d’estimo contenute nelle visure catastali e ai fini dell’Irpef suddivise per ciascun tipo di attività svolta: allevamento, coltivazione, etc…in base alla tabella allegata al DM 2006 che trovate nel seguito. La relativa tariffa andrà rivalutata del 70 per cento e di un ulteriore 15 per cento. Questo 15 per cento diviene 5 per cento qualora parliamo di IAP imprenditori agricoli professionali o anche coltivatori diretti.
La definizione di Coltivatori Diretti CD e di Imprenditori agricoli professionali IAP la trovate nel seguito.
Nella tabella del DM del 2006 vedrete come, a titolo di esempio, per l’allevamento gli animali siano indicati per fascia di terreno e tipologia di bestiame – dai vitelloni agli struzzi – e sia indicato il numero di capi massimo allevabile ed il reddito tassabile il numero di capi allevabili.
La tabella allega al Decreto ministeriale del 2006
Nella tabella ministeriale potrete vedere come a seconda della fascia siano identificate le tariffe d’estimo per singola tipologia di cultura o allevamento: traverse l’indicazione anche del numero di animali massimo al superamento del quale scatta la riqualificazione del reddito da agrario a reddito di impresa che, come potrete immaginare, segue altre logiche e la tassazione si inasprisce in modo considerevole.
Il superamento del limite fa si che dalla tassazione secondo l’articolo 32 del Tuir ricadiate nell’ambito di applicazione dell’rticolo 56 del Tuir ossia del reddito di impresa.
Non essendo sempre semplice determinare il numero di animali nel corso dell’anno intervenne nel 1978 l’allora amministrazione finanziaria indicando le metodologie di calcolo del bestiame ai fini del calcolo. Parliamo della Circolare ministeriale n. 150 del 1978 nella quale si indicava la possibilità di calcolare il numero di animali basandosi sulla somma di tutti i cicli conclusi nel biennio di riferimento. A ciascun capo di allevamento andrà applicato un reddito medio ordinario entro il limite medesimo indicato nelle tabelle moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
La determinazione forfettaria del reddito attraverso le tariffe d’estimo fa si che i costi o le spese, seppur inerenti e strumentali all’attività agricola, non siano deducibili dal reddito di impresa. Lo stesso di quanto avviene nella determinazione dell’imposta sostitutiva previsti nei regimi forfettari.
Calcolo Limite potenzialità del terreno
La determinazione del limite di potenzialità del terreno è molto importante in quanto lo sforamento determina l’abbandono dei criteri di determinazione del reddito tassabile come reddito agrario per passare alle modalità di determinazione ordinaria del reddito che potrebbe essere ben più onerosa per il contribuente.
Il calcolo di questo limite diviene quindi essenziale.
Nel seguito trovate la formula
(Reddito Arario Rivalutato X Importo in base) / 51,64569
Se prendiamo in considerazione per esempio un allevamento co reddito agrario di 1000 euro di vitelloni di prima fascia (Valore 11,76). Sviluppando la formula avremmo
(1000 X 11,76) / 51,64569 = 220,71
Il limite massimo di vitelloni allegabili sarà 220.
Variazioni nelle tariffe d’estimo
Le variazioni delle tariffe dovranno dare luogo ad una revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono e qualora siano in aumento interessando il gettito fiscale dovranno essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi ed hanno effetto da tale anno. Qualora invece siano in diminuzione queste avranno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti modificativi, se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo o dall’anno in cui è stata presentata la denuncia, se presentata successivamente.
La denuncia va presentata, utilizzando la procedura software “DOCTE“, all’Ufficio del Territorio competente, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono, con dimostrazione grafica del frazionamento, qualora le variazioni interessino porzioni di particelle.
Se il terreno è concesso in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
Sanzioni
L’omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazione in aumento del reddito dominicale comporta una sanzione da euro 258 a euro 2.065.
Esenzioni ed esclusioni dalla tassazione del reddito agrario
Come abbiamo visto riportato nel testo di legge vi sono delle tipologie di terreni che non subiscono la tassazione come reddito agrario come per esempio le pertinenze di fabbricati come cortili o aree verde di palazzi o centri residenziali. Anche i parchi o giardini aperti al pubblico, proprio per la loro destinazione, non saranno oggetto di tassazione anche perché per la maggior parte sono di proprietà dello Stato ma anche nell’ipotesi in cui siano di proprietà di privati ma siano riconosciuti di interesse pubblico.
In generale anche i redditi dei terreni di proprietà di società persone giuridiche non saranno tassati come reddito agrario ma come reddito di impresa secondo gli articoli 56 e seguenti del Tuir.
Nel caso in cui affittiate questi terreno per scopi non agricoli questi non saranno tassati come reddito agrario. Mi viene in mente a tal proposito la diatriba di qualche anno fa sulla configurazione e conseguente tassazione dell’affitto del terreno per impianti eolici o fotovoltaici e si chiedeva se potessero essere sostituiti con una determinazione forfettaria del reddito ai fini dell imposte dirette Irpef.
Altri casi di esclusione sono subordinati alla preventiva comunicazione all’agenzia delle entrate sempre con apposita procedura entro tre mesi dall’evento calamitoso o che ha determinato una perdita superiore al 30 per cento della coltivazione annua. Qualora non sia possibile identificare un giorno precisa ma sia la sommatoria di più eventi si potrà richiedere ugualmente ma a patto che la comunicazione sia effettuata almeno 15 giorni prima del raccolto.
Terreni non coltivati: come si calcolano le imposte?
La tassazione dei terreni non coltivati avviene sulla base delle renditeVi segnalo l’articolo dedicato alla tassazione dei terreni edificabili ma non affittati e non coltivati
http://dev.tasse-fisco.com/case/tasse-sui-terreni-agricoli-edificabili-non-affittati/16018/
Tassazione sulla vendita di terreni
Vi segnalo da subito la guida alla tassazione dei terreni sulla vendita.
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