Rinuncia all’agevolazione fiscale prima casa per evitare sanzioni o multe dal Fisco dopo i 18 mesi

prima casaIn caso non si riesca a spostare la residenza nel comune ai fini dell’agevolazione fiscale prima casa (o benefici prima casa) è conveniente presentare un’istanza di rinuncia prima del decorso dei 18 mesi in cui si rinuncia all’agevolazione in modo da evitare l’applicazione della multa mentre rstano dovuto gli interessi legali calcolati dal giorno del rogito notarile al giorno di versamento della differenza tra quanto dovuto e quanto versato precedentemente.

La residenza come primo requisito delle agevolazioni fiscali prima casa

La condizione per fruire delle agevolazioni prima casa necessita di una dichiarazione da rendere al momento dell’acquisto della prima casa che consiste nell’impegno a spostare la propria residenze nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione e questa dichiarazione è esplicitamente previsto che sia per legge a pena di decadenza dall’agevolazione.

Sanzione sull’agevolazione prima casa

Il disposto normativo prevede inoltre che nei casi di decadenza dall’agevolazione prima casa sarà obbligatorio versare il differenziale dell’imposta oltre sanzioni del 30% e degli interessi legali. La sanzione sarà irrogata mediante una cartella di pagamento ed avrà ad oggetto principlamente tre voci:

  • Differenziale tra imposta di registro pagato in misura ridotta e imposta in misura ordinaria;
  • Applicazione al valore di cui sopra della percetuale del 30%;
  • Applicazione degli interessi legali secondo il tasso di riferimento;
  • Altri valori minori per costo della riscossione.

Con un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate un contribuente ha chiesto esplicitamente se fosse possibile rinunciare prima del decorso dei 18 mesi alle agevolazioni prima casa, perchè per cause di forza maggiore non avrebbe potuto trasferirsi in tempo ed ha chiesto la non applicazione delle sanzioni.

Prescrizione dell’azione di accertamento

Prima di correre ai ripari verificate che non siano decorsi i termini prescrizionali per l’azione di accertamento ai fini delle imposte di registro in quanto per questa tipologia di tributo e questa fattispecie non vigono i soliti termini quinquennali ma quelli definiti nell’articolo 76 del testo unico delle imposte di registro e che impone agli uffici di accertare eventuali violazioni entro il termine di tre anni per accertare se il contribuente che ha acquistato una ‘prima casa’ usufruendo dei benefici fiscali abbia rispettato le condizioni previste per ottenere le agevolazioni.

Qualora sia prescritta non scordatevi che dovrete comunque azionarvi per farvi annullare l’atto presso il soggetto che l’ha emesso ed i cui riferimenti a cui inviare o recarvi sono inseriti nell’atto stesso. L’impugnazione avverrà attraverso un ricorso da presentare in commissione tributaria. Non vi riducete all’ultima settimana per dare incarico ad un commercialista di assistervi ma fatelo subito. I tempi tecnici di redazione possono essere di diversi giorni per cui non rischiate di scavare i termini altrimenti la vostra azione sarebbe nulla e sareste obbligati a pagare l’importo richiesto.

La rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa: prima o dopo i 18 mesi fa la differenza

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che qualora si presenti presso l’ufficio territoriale competente, per intenderci quello competente secondo il comune dove è situato l’immobile o quello dove ha la residenza il contribuente (ossia l’altro comune se differente) il differenziale di imposta di registro o di Iva (nel caso di acquisti direttamente da un’impresa) comprensivo degli interessi che maturano al saggio di interesse legale giornaliero che va dalla data dell’atto notarile (giorno da cui in teoria nasce il l’obbligazione tributaria al versamento delle imposte di registro) al giorno di effettivo versamento.
Questa conclusione non la trovate in alcuna norma in quanto non c’è scritto espressamente che ci si può rinunicare tuttavia l’agenzia delle entrate con la propria risoluzione ministeriale numero 105 è giunta finalmente, oserei dire, a queste conslusioni ossia potete finalmente rinunciare volontariamente al beneficio. In tal modo se dopo aver reso le dichiarazioni nell’atto notarile vi renderete conto di non poterle più soddisfare, e mi riferisco al trasferimento della residenza per motivi di forza maggiore allora potrete chiedere espressamente di poter rinunciare alle agevolazioni

Quali le conseguenze della rinuncia alle agevolazioni fiscali

Naturalmente non pensate che facendo questo geste il fisco non vi chiederà niente, e quando ci casca. Dovrete versare il differenziale tra l’imposta di registro versata nella misura ridotta dell’1% contro quella ordinaria sulle seconde case che è ben, udite udite del 9%. La rinuncia inoltre sarà riconosciuta si dovrà fare riferimento al termine dei 18 mesi per la modifica della residenza la decadenza dall’agevolazione. Nel caso in cui, invece, non siano ancora trascorsi e non possiate trasferire la residenza potrete revocare la dichiarazione dovrete presentare un’istanza all’ufficio territoriale competente presso il quale è stato registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta nella misura ordinaria versando così il differenziale tra imposta agevolata e quella normale. L’ufficio recepita l’istanza ricalcola il dovuto e vi fa avere l’atto senza sanzioni da versare comprensivo degli interessi legali ma senza sanzioni come detto prima.

Se invece sono decorsi i 18 mesi per il trasferimento della residenza potrete sanare la questione ma avvalendovi del ravvedimento operoso con cui applicherete si le sanzioni ma in misura estramente ridotta e calcolando il decorso della sanzione dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione. Ricordo che le parole in celeste sono i link per gli articoli di approfondimento.

Vi segnalo che qualora siete foste stati accertati dall’agenzia delle entrate riguarda le dichiarazioni da rendere nell’atto sulle unità locali immobili case o appartamenti sul territorio nazionale dal primo gennaio 2016 anche coloro che al momento dell’atto possiedono già un immobile potranno chiedere di godere dei benefici prima semprechè procedano al riacquisto entro un anno dalla data del rogito di acquisto dell’abitazione acquistata con le agevolazioni.

Sanzione sulle agevolazioni prima casa

In sostanza quindi lo scherzetto vi costerà il 9% del valore catastale aggiornato che indicherete nell’atto…quasi una follia se pensate.

Lo Stato si prende il 9% del valore catastale…io lo trovo un valore inaccettabile per un paese civile. Con quei soldi, che diciamolo non servono a niente nella pratica o quanto meno possiamo dire che più che remunerano l’attività operativa che esiste dietro la registrazione dell’atto. Non serve veramente ad effettuare un’opera di trascrizione compilata che andrà sui sacri registri in quanto ad oggi è tutto dematerializzato e per di più la registrazione telematica al Catasto immobiliare è effettuata dai Notai per cui a che titolo versiamo quest’imposta???? … lasciamo perdere.

So solo che con quei soldi le persone ci potrebbero rifare una stanza per i figli oppure meglio ancora andarci in vacanza piuttosto che regalarli ad un apparato burocratico come il catasto. Se poi un giorno vi volete rendere conto di come stanno messi fateci anche un giro così capirete come sono impiegati i vostri soldi e quel 9% di imposta di registro….scusate ma capita che quando si scrive di domenica pomeriggio ed il giorno dopo si lavora si è un po’ critici.

Agevolazione Prima Casa
Decadenza agevolazioni prima casa

Come si calcola il valore catastale di un immobile a cui applicare l’imposta di registro

Potrebbe interessarvi anche l’articolo dedicato al valore catastale di casa e dei terreni

 

http://dev.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

http://dev.tasse-fisco.com/case/prezzo-valore-registro-acquisto-terreno-accertamenti/33645/

http://dev.tasse-fisco.com/case/prima-casa-2010-agevolazioni-fiscali-imposta-registrochi-come-quando-quanto-vale/1944/

82 Commenti

  1. Il delta è pari al 7% oltre sanzioni ed interessi laddove si decada, non arriviamo ca. al 9%?

  2. Buona sera ,
    lo scorso 18/12/2015 ho acquistato casa con agevolazione fiscali “prima casa”…
    ancora oggi non sono riuscito a fare il cambio residenza.. volevo presentare un’istanza di rinuncia prima del decorso dei 18 mesi…
    Posso evitare l’applicazione della multa pari alla percentuale del 30% ?….

  3. Ha letto le novità riguardanti la possibilità di acquistare prima di vendere il proprio immobile non perdendo i benefici prima casa?

  4. Buongiorno.
    Sto per acquistare un appartamento, ma non sono certo di poter vendere entro l’anno quello sui cui ho già beneficiato delle agevolazioni prima casa.
    – Quest’ultimo è nello stesso comune di quello che sto per acquistare.
    – Finanzierò il nuovo acquisto con una parte di mutuo
    Se non vendessi più l’appartamento sui cui ho già beneficiato delle agevolazioni, posso in qualche modo evitare la sanzione? Ovviamente pagando la differenza di quanto non versato originariamente.
    Grazie per il chiarimento

  5. Sembrerebbe di si perché è in gradi di rendere nell’atto le dichiarazioni richieste

  6. Se prima dei 18 mesi comunico all’agenzia delle Entrate che non sono riuscita ad effettuare l’acquisto entro 18 mesi avrò poi in futuro la possibilità di acquistare un altro immobile con le agevolazioni della prima casa?

  7. Buongiorno, possessore di prima casa posta in vendita ma non ancora venduta, vorrei iniziare lavori di costruzione di nuova abitazione in altro comune dove andrò a prendere residenza. Posso beneficiare agevolazione iva 4% su costruzione prima casa, da quando decorre il computo dell’anno di tempo per vendere la prima casa vecchia? Esempio dalla data di appalto con l’impresa costruttrice, dal ritiro del permesso di costruire o altro? Ringrazio e saluto cordialmente.

  8. Un po’ tantino….perchè l’imposta di registro sulla seconda casa quei simpaticoni l’hanno alzata al 9% per cui se lei ha pagato il 2% significa che dovrà calcolare il 7% di differenziale non pagato e a questo andarci ad applicare le sanzioni e gli interessi. Se dovesse incorrere in questa eventualità si ravveda prima che le arrivi la sanzione del 30% in tal modo andrà ad abbattere notevolmente la sanzione.

  9. Salve, ho riacquistato prima casa nel 2005… ora ho acquistato un altro immobile adibendolo a prima casa e spostando residenza con l’impegno a vendere l’altro entro un anno… beneficiando delle agevolazioni… se non riesco a venderlo che accade e quanto pagherei?

  10. Ho detto il valore indicato nell’atto perché quasi sempre si fa riferimento all’opzione del prezzo valore, però ha ragione e grazie per la precisazione. Modifico l’articolo di conseguenza. Grazie del contributo

  11. “In sostanza quindi lo scherzetto vi costerà il 9% del valore che indicherete nell’atto….quasi una follia se pensate.”
    A me sembra sbagliata la frase: non è il 9% del valore indicato nell’atto, ma del valore catastale aggiornato con opportuni coefficienti (sono ben diversi i 2 valori, in genere almeno un fattore 2).

    Vorrei chiedere: si può spostare la residenza nell’acquisto di una seconda casa per pagare l’imposta agevolata e dopo, ad esempio per fine contratto di lavoro, rispostare la residenza nella casa originale? Cio’ avrebbe senso se le varie IMU-TASI della casa originale sono molto più alte della seconda.

  12. Buona sera io ho venduto nel giugno 2012 e non ho riacquistato nessuno mi ha mai detto neanche il notaio che esisteva la possibilità dell’auto denuncia come pisdo fare? ??

  13. Buonasera,
    Volevo avere dei chiarimenti. Dal 2008 sono posserore di una abitazione acquistata come prima casa, nella quale però non risiedo più.
    Oggi vorrei acquistare come prima casa un’altra abitazione sita in comune diverso.
    Non potendo vendere l’abitazione già in possesso (occupata dai miei genitori) posso pagare l’imposta che avrei dovuto pagare non usufruendo dell’agevolazione come prima casa e comprare la seconda casa, che diventerà residenza principale, usufruendo dell’agevolazione Prima casa e senza incorrere in problemi legali?

    Grazie mille per i chiarimenti

  14. Ho venduto casa, godendo delle agevolazioni di prima casa, prima dei 5 anni e ricomprero’ entrò l’anno.però il 20 ottobre 2016 (data in cui scadrà il mio anno di tempo per ricomprare) scadranno anche i 5 anni per il venditore che a sua volta ha acquistato come prima casa. Se l’atto viene effettuato in quella data il venditore risulta aver venduto entro i 5 anni o esistono delle deroghe che salvano sia me che lui? Grazie

  15. Salve, vorrei dei chiarimenti sulla vendita di un immobile prima casa entro 5 anni:
    Mia moglie ha acquistato a novembre 2010 un appartamento usufruendo dell’iva al 4% come prima casa. A febbraio 2015 (quindi dopo circa 4 anni e mezzo) abbiamo venduto l’appartamento perchè siamo andati a vivere presso i miei genitori. La mia domanda è: ora mia moglie è obbligata a riacquistare entro un anno un altro appartamento per non incorrere in sanzioni? O come mi dice qualcuno può non riacquistare entro un anno ma, in tal caso non potrà più beneficiare dell’iva al 4% nel caso in futuro dovesse acquistare un altro edificio come prima casa? Grazie

  16. (Per completezza di informazione: ho venduto settimana scorsa e so per certo che non acquisterò entro l’anno, per tanto faccio in tempo a “autodenunciarmi” per evitare eventuali sanzioni)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

articoli correlati