Incostituzionalità del Contributo Unificato per le sanzioni amministrative

Nella mia attività di politica forense e come avvocato impegnato nel sociale, sto denunciando ormai da mesi, anche a titolo personale, in tanti articoli sulla stampa e sul sito dell’Associazione che mi onoro di rappresentare, la vera e propria aggressione che un certo potere economico, per il tramite della politica, sta effettuando nei confronti dei cittadini, con provvedimenti legislativi che di fatto limitano (se non eliminano) alcuni diritti che la Costituzione della Repubblica pone a presidio del corretto svolgimento dei rapporti sociali.

Con questa logica e con queste finalità, ho attentamente studiato ed esaminato due recenti ordinanze della Corte Costituzionale (143/2011 e 195/2011), ed ho deciso di intraprendere un’azione personale a tutela dei cittadini tesa alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 212 della legge finanziaria 2010 con il quale è stato introdotto il versamento del contributo unificato per le sanzioni amministrative. Ho utilizzato due ordinanze-ingiunzione notificate al sottoscritto, al fine di non far rischiare nulla ai miei assistiti, derivanti da multe per violazioni al Codice della Strada (divieti di sosta) per esercitare il diritto, che ritengo un dovere, di portare davanti al Supremo Giudice delle Leggi una normativa che ritengo incostituzionale per violazione dei seguenti articoli: 3, 24 e 53 della Costituzione.

Devo precisare che la scelta di non versare il contributo unificato è stata un’azione giuridicamente studiata e necessaria. In caso contrario, si è constatato che le pronunzie della Corte Costituzionale avevano dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dai Giudici di Pace rimettenti per carenza di interesse dei ricorrenti, avendo gli stessi già versato il contributo per l’iscrizione a ruolo. L’ unica strada da intraprendere, quindi, è risultata quella di omettere il versamento del contributo unificato, fatto che comporterà l’applicazione della normativa sanzionatoria da parte dell’Agenzia delle Entrate. Solo seguendo questa procedura sarà possibile presentare le eccezioni di incostituzionalità della legge sul contributo unificato, nella parte relativa all’applicazione del tributo per i procedimenti di impugnazione delle sanzioni amministrative, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale in sede di opposizione al provvedimento di iscrizione a ruolo o all’intimazione di pagamento.

Ci tengo a far conoscere questa azione anche a scopo di tutela dell’immagine della categoria forense che, utilizzando le conoscenze del diritto e la professionalità che gli è propria, può far comprendere agli italiani la realtà, nascosta dai mass media, nel senso che l’Avvocatura è rimasta l’unico vero presidio a garanzia dei diritti dei cittadini. Non bisogna dar credito ai programmi di maggior ascolto, monopolio degli interessi dei più forti e da questi abilmente manipolati.

Fabrizio Bruni
Avvocato del Foro di Roma e Presidente dell’Associazione degli Avvocati Romani

1 commento

  1. Gentile avv. Bruni,
    Sarei curiosa di sapere se la sua iniziativa ha avuto seguito, ovvero se è stata sollevata la relativa eccezione di costituzionalità.
    Cordiali saluti,
    Anna Carobolante

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