Lavoratore dipendente all’estero per una società estera ma con residenza in Italia: domanda e chiarimenti

Tassazione lavoro estero cittadinanza italianaNon sempre i lavoratori dipendenti decidono di trasferire la propria residenza in Italia per cui vediamo il caso di un lavoratore dipendente con cittadinanza italiana che svolge la propria attività all’estero per una società che ha sede all’estero Italia e vediamo di dare alcuni chiarimenti al regime di tassazione previsto dal legislatore e come funziona a livello di irpef e di eventuali crediti di imposta o anche solo per verificare se in Italia potrebbe per esmpio fruire delle detrazioni fiscali o se sia obbligato comunque a presentare la dichiarazioni dei redditi.

Nel caso in cui un cittadino italiano che pur lavorando all’estero, supponiamo in un paese appartenente alla comunità europea, anche per un periodo ininterrotto di un anno, mantiene la residenza in Italia si deve porre la domanda di come trattare le somme percepite a titolo di compenso per l’attività svolta.

Sicuramente dovremmo verificare se il datore di lavoro estero ci sta effettuando delle ritenute a titolo di acconto o di imposta sul nostro reddito ed eventualmente se ci sta trattenendo delle somme anche a titolo di  contributi previdenziali e/o assistenziali.

Come chiarito negli articoli dedicato all’individuazione della residenza fiscale il soggetto italiano che mantiene la residenza in Italia ed è cittadino Italiano deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi modello 730 o modello unico indicando i redditi ovunque realizzati nel mondo per cui sia redditi esteri sia redditi prodotti in Italia se abbiamo la fortuna di averne diversi.

Questo è quanto indicato nell’articolo 3 del Tuir unitamente ad eventuali altri redditi prodotti nello Stato italiano.

Cosa ci dice il 730?

Nel 730 trovate infatti che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2016 sono lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale).

Applicazione della retribuzione convenzionale per quelli esteri

Per quelli prodotto in Italia non credo ci sia molto da dire in quanto sono soggetti alla normativa nazionale italiana.

Il problema si pone quindi per quelli esteri a cui il legislatore fiscale italiano ha previsto che il reddito lordo generato all’estero da attività di lavoro dipendente sia tassato secondo la retribuzione convenzionale prevista dall’articolo 51, comma 8-bis), del TUIR, al ricorrere di alcune condizioni.

In primis la verifica per l’applicazione della retribuzione convenzionale va fatta sulla base dell’attività svolta all’estero che deve rientrare nell’elenco delle attività inserite nel decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale Decreto legge 317 del 1987, articolo 4, comma 1 che recita: “I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all’articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ((e con quello delle finanze)), sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto e’ emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno”.

Ulteriore chiarimenti li possiamo ritrovare nella circolare 20 del 2011 dell’agenzia delle entrate, di cui vi riporto i passaggi che ci interessano in questa sede per fornire eventualmente ulteriori risposte o chiarimenti ai nostri dubbi.

Domanda

Il lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia che presta per un periodo superiore a 183 giorni la propria attività lavorativa all’estero in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro può avvalersi, ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente, della retribuzione convenzionale indicata nel Decreto del Ministro del Lavoro che annualmente determina tali retribuzioni. E’ possibile avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui nel decreto non sia individuabile l’attività svolta dal contribuente operando una assimilazione ad attività similari?

Risposta

Il particolare regime di tassazione previsto dall’articolo 51, comma 8-bis), del TUIR per quei lavoratori che, nel rispetto di determinate condizioni prestano la propria attività lavorativa all’estero, prevede che il reddito di lavoro dipendente, in deroga al criterio analitico dettato per tale categoria reddituale, sia determinato assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata con decreto del Ministro del lavoro, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore e in particolare, senza tener conto degli elementi di retribuzione aggiuntivi corrisposti al lavoratore a seguito dell’invio all’estero.

La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime.

Domanda

Un cittadino italiano fiscalmente residente in Italia che presta la propria attività di lavoro dipendente in Svizzera in via continuativa, determina il reddito di lavoro percepito all’estero sulla base delle retribuzioni convenzionali, ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis), del TUIR del TUIR.

Chiede se, a seguito della sostituzione del vecchio contratto di lavoro, con un nuovo contratto, sempre a tempo indeterminato ma con orario di lavoro dimezzato e stipendio mensile dimezzato, possa dichiarare l’importo dimezzato della retribuzione convenzionale.

Risposta

La possibilità di frazionare le retribuzioni convenzionali è prevista dal decreto del Ministro del Lavoro che ne determina annualmente l’ammontare, al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese.

Sulla base di tale criterio si può ritenere che, nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro preveda che il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale possa essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell’orario di lavoro.

Applicazione del credito di imposta per le ritenute estere applicate a titolo definitivo

Eventuali crediti di imposta riconosciuti andranno indicati in apposita sezione semprechè siano imposte pagate all’estero a titolo definitivo per le quali chi presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive nell’anno oggetto della dichiarazione (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della stessa, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti. Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento delle imposte all’estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

Articoli correlati

Per approfondire questo argomento potete comunque leggere l’articolo dedicato al calcolo del credito di imposta per le tasse pagate all’estero 

Lavoratore all’estero e domanda sulle retribuzioni convenzionali

Per eventuali domande potete scrivere all’indirizzo di posta indicato in calce

3 Commenti

  1. Solito legalese in cui non si capisce NULLA. In un mondo che va molto più veloce dell’Italia e della sua inerpretazione delle leggi.

  2. Buona sera.
    Vorrei per piacere, sapere se un cittadino italiano residente all´estero puó lavorare nel suo paese di residenza per una azienda italiana che ha la sede in Italia. Puó avere una busta paga? Porgo la domanda, perché dovrei iniziare a lavorare in questo modo e vorrei sapere se fosse legale e se la busta paga sia valida nel caso che decida andare a vivere in Italia e cercare una casa in affitto. Grazie mille.
    Le porgo cordiali saluti

  3. Percepirò lo stipendio in Eritrea, pagato da impresa estera con sede in Eritrea. Manterrò la residenza in Italia. Come dovrò pagare le tasse in Italia.

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