Versamento Tasse Dichiarazione dei redditi 2022: Irpef Ires Irap Iva Addizionali regionali e Comunali

Versamenti Tasse derivanti dalla dichiarazione redditi 2022 tramite Modello 730 ordinario o pre compilato o Modello Unico Redditi PF sia con o senza partita Iva per il pagamento dell’Irpef, ires, Irap, IVA e addizionali regionali o comunali entro le scadenze che trovate riepilogate nel seguito nell’intento di darvi chiarimenti utili per non incorrere in ritardi e sanzioni amministrative.

Scadenza Tasse Contribuenti IRES IRAP con partita IVA

Le scadenze restano invariate per i contribuenti che non sottostanno ai nuovi ISA o indicatori sintetici di affidabilità per cui avremo che il saldo e il primo acconto dell’anno N+1 andrà versato entro le scadenze ordinarie del 30 giugno o 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Il discorso cambia invece per coloro che rientrano nell’ambito di applicazione dei nuovi ISA che potranno beneficiare di una proroga del versamento del saldo e degli acconti.

Per i contribuenti titolari di partita IVA che sono soggetti al versamento dell’IRES il versamento del saldo delle imposte e dell’acconto per l’anno successivo 2020 deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a  quello  di  chiusura  del periodo d’imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre  2001,  n. 435). Parliamo quindi del termine ordinario del 30 giugno o del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% sul totale delle imposte da versare per cui da calcolare sia sul saldo sia sull’acconto da versare.

Il versamento, come vedremo meglio più in là, può essere effettuato con un’unica soluzione o si può optare per il versamento rateizzato.

Entro quando presentare il 730

Vi ricordo che con il 730 precompilato le scadenze sono cambiate per cui vi invito a leggere l’articolo dedicato alle nuove scadenze del 730 2020

SCADENZE* CONTRIBUENTE SOSTITUTO DI IMPOSTA CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.
ENTRO IL 31 MARZO Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A PARTIRE DAL 15 APRILE Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata
ENTRO

IL 29 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
ENTRO

IL 7 LUGLIO

Presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
ENTRO

IL 23 LUGLIO

Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio . Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO

(Per i pensionati a partire dal mese

di agosto o di settembre )

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

ENTRO

IL 30 SETTEMBRE

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
ENTRO

IL 25 OTTOBRE

Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
A NOVEMBRE Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

ENTRO

IL 10 NOVEMBRE

Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

Proroga Scadenza 730 precompilata dichiarazione dei redditi 2020

A seguito dell’emanazione del Dl n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale

Proroga Scadenza 730 2020, Certificazioni Uniche CU, Anagrafe tributaria
Adempimento Scadenze 2020 Scadenze 2020
(ante modifica) (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)* 28/02/2020 31/03/2020
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia 07/03/2020 31/03/2020
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 15/04/2020 05/05/2020
Termine di presentazione del modello 730 precompilato 23/07/2020 30/09/2020

Proroghe

Dal momento che spesso, nel corso degli anni passati sono state concesse delle proroghe proprio per recepire modifiche normative che aggravano il lavoro degli addetti del settore, in primis i dottori commercialisti, a scapito del contribuente

Chi deve Versare le Tasse a Giugno

Modello Unico

Sono soggetti all’obbligo di versamento, pena l’applicazione di sanzioni per omessi, parziali o ritardi nei versamento, tutti i contribuenti titolari d partita IVA che superano il limite di imposta definito nell’articolo appositamente dedicato al versamento del Saldo e Acconto. Per ogni imposta infatti ci sono dei minimi tabellari che consentono di non versare le tasse qualora il saldo o l’acconto si situi al disotto di tale soglia minimale.

In pratica se parliamo di importo molto piccoli il debito viene fatto riportato al futuro e dovrà sommarsi a quello dovuto per l’anno successivo fino al superamento della soglia minima.

Qualora utilizziate il metodo storico di calcolo dell’acconto da versare il valore teorico da versare è riportato nel rigo RN33 del modello Unico conosciuto come “Rigo differenza“: qualora questo superi i 51,65 euro l’importo sarà dovuto. Se è pari o inferiore a questo limite no. Il contribuente poi che ha un importo “differenza” maggiore di 257,52 euro, deve versare a giugno il 40% dell’importo che risulta nel rigo RN33 a titolo di primo acconto 2018.

Qualora utilizziate il modello previsionale in quanto sapete fin da oggi che il saldo dovuto sulla base del dato storico è eccessivo in base alle informazioni che avete oggi o perché sapete per esempio che state avendo una contrazione importante dei volumi che si rifletterà per tutto l’anno, o perchè già sapete per esempio che chiuderete la partita Iva, allora potete versare l’acconto in misura inferiore.

Inutile dire che se vi site sbagliati quello che avrete dovuto versare in più vi viene riaddebitato con le sanzioni del 30% oltre gli interessi passivi decorrenti dalla data di omesso versamento. Tuttavia per voi dovrebbe essere facile capirlo per cui potrete sempre rimediare prima della notifica dell’avviso bonario attraverso il santo istituto del ravvedimento operoso.

Modello 730

Nel caso del 730 le modalità di versamento sono le medesime per cui il 2 luglio 2018 (30 giugno sarebbe la scadenza ordinaria) è il termine per il versamento del saldo 2017 e dell’acconto per il 2017. Per il 730 pre compilato vi invito a leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio alle scadenze del 730 pre compilato 2018 dove le trovate tutte (e sono tante)

Versamento seconda rata Unico: scadenza entro 30 novembre

In sintesi a Giugno paghiamo la prima rata dell’Irpef, Ires o Irap (rateizzata in 6 quote o meno) mentre  entro il 30  novembre dobbiamo pagare la seconda rata. Questa si chiama secondo acconto e non potrà essere rateizzata come avviene per il primo acconto.

http://dev.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/la-rateizzazione-delle-imposte-giugno-irpef-irap-inps-iva-730-unico/14476/

Il secondo acconto può essere versato in un unica rata se è inferiore a 257,52 euro o in due rate di pari importo se superiore. Il secondo acconto si versa però in un’unica soluzione se utilizzate il metodo storico è pari al restante 60% dovuto rispetto al 40% versato a giugno.

Se invece utilizzate il metodo previsionale dovrete calibrare il residuo sulla base di quello che avete pensato di versare a giugno. tuttavia ricordo sempre di monitorare effettivamente quanto arriverete a pagare a fine anno. A novembre infatti dovrete sapere con un grado di ragionevole attendibilità se avete cannato la previsione fatta a giugno e rimediare con il ravvedimento. Per l’approfondimento del riscontro che si dive fare a novembre in tal senso potete leggere la guida pratica gratuita al versamento del secondo acconto.

Addizionali Regionali e Comunali

Le addizionali regionali e comunali seguono le stesse scadenze previste previste per l’Irpef per cui possiamo dire che in questo caso non abbiamo problemi. Cambierà solo come vedrete più n seguito i codici tributo da utilizzare e la sezione del modello f24 da utilizzare, oltre naturalmente alle modalità di calcolo.

Codici Tributo

Nel seguito vi segnalo i codici tributo da utilizzare per il versamento dei saldi e degli acconti. Se li cliccherete vi si apriranno le modalità di compilazione in esempio. Solitamente però il CAF o dottori commercialisti ve li stampano pre compilati in formato .pdf per cui non dovrete avere problemi a compilare nel vostro home banking:

  • 4001: Saldo Irpef
  • 4033: Acconto Prima rata
  • 4034: acconto seconda rata

Casi Particolari: IVA, Cedolare, Forfettario, INPS

Acconto Regime Forfettario dei contribuenti Minimi

Acconto Iva: la disciplina dell’acconto Iva segue altre modalità e scadenze di versamento per cui rimando al suo specifico articolo di approfondimento.

Acconto INPS

Acconto Cedolare Secca

Novità 2020

Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto-legge del 08/04/2020 n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, l’articolo 20 recita che nel caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non e’ inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Questa disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Calcolo IRES: Elenco Deduzioni e Detrazioni 

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