Ristrutturazione del portone di ingresso con impianti fotovoltaici?
Nel caso si intenda ristrutturare un appartamento di un immobile nel quale si sostituisca anche un portoncino interno ricevendo dal produttore la certificazione che tale opera, oltre a quelle per le opere murarie interne, infissi, impianti idrici ed elettrici, soddisfa i requisiti per fruire delle detrazioni del 55%.
Il Fisco ci dice che le spese sostenute nel 2007 e anche nel 2008 (per effetto della finanziaria 2008) per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici preesistenti sono state chiaramente identificate dal legislatore già nel corso del 2006 nella Legge 296: il produttore dovrà attestare i requisiti di trasmittanza termica richiesti dalla normativa in esame, realizzati su edifici esistenti o su parti di edifici esistenti, riguardanti le strutture opache, verticali e orizzontali, e le finestre comprensive di infissi.
Giova ricordare che oltre a questi il Legislatore ha emesso un DM il 19 febbraio 2007nel quale sono definiti e ampliati i contenuti dell’agevolazione, specificando che per interventi sull’involucro di edifici esistenti si intendono gli interventi riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti, per le spese sostenute nel 2007, nella tabella di cui all’allegato D del decreto stesso e, per le spese sostenute a partire dal 2008, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
Riportiamo quindi il testo della Risoluzione (n. 475/2008) recente dell’agenzia delle entrate:
Per quanto concerne le spese ammesse a fruire della detrazione, l’articolo 3 del citato decreto interministeriale menziona:
“a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
– fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
b) l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, anch’esso prodotto da un tecnico abilitato successivamente alla esecuzione degli interventi, che riporti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio.
– I due documenti, indicati dal decreto interministeriale (art. 4, 5 e 7) ed espressamente previsti dalla stessa legge finanziaria per il 2007 [comma 349, lett. a) e b) ] hanno finalità diverse in quanto l’asseverazione consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti per la specifica tipologia di lavori mentre l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica è
– finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio. Limitatamente agli interventi consistenti nella sostituzione delle finestre sono state introdotte delle semplificazioni in merito alla documentazione da acquisire. L’art. 7, comma 2, del decreto interministeriale specifica, infatti, che l’asseverazione “..può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il
– rispetto dei medesimi requisiti -previsti per gli interventi sull’involucro degli edifici -, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto”. Inoltre, l’art. 1, comma 24, lett. c), della legge finanziaria per il 2008 (con riferimento quindi ai lavori eseguiti a partire da tale periodo d’imposta) dispone che “per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita’ immobiliari, non e’ richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296”, vale a dire non è richiesto l’attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.
– Per quanto concerne il caso in esame si deve quindi ritenere che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalla specifica normativa che disciplina la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico, la certificazione rilasciata dal produttore possa essere utile ai fini dell’applicazione dell’agevolazione soltanto se il portone d’ingresso che si intende sostituire presenti le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle finestre, in quanto diversamente, come sopra precisato, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, la rispondenza dell’intervento alle finalità di risparmio energetico dovrà essere attestata dalla specifica documentazione rilasciata dal tecnico abilitato.
– Si fa presente, per completezza, che la possibilità di fruire della detrazione del 55 per cento delle spese sostenute per l’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica è condizionato al rispetto degli adempimenti introdotti, dall’art. 29 del Decreto Legge 28 novembre 2008, n. 185, al fine di verificare il rispetto del limite di spesa complessivamente previsto per le annualità 2009, 2010 e 2011.
– In particolare, il comma 7 del richiamato articolo 29 prevede che, per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti debbono inviare, nel rispetto di intervalli di tempo prestabiliti, una istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale comunica, entro 30 giorni dal ricevimento, l’esito della verifica effettuata. Solo a seguito dell’assenso
– dell’Agenzia delle Entrate (che si intende non accordato quando, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, non sia intervenuta esplicita risposta positiva) è possibile fruire della detrazione.
– Il modello da utilizzare per la presentazione della richiesta di fruizione dell’agevolazione sarà approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Vi invitiaao laddove vorreste avere ulteriori precisazioni, a consultare l’ultima risoluzione dell’agenzia uscita nel dicembre 2008.
Tale tesi è stata ribdita dalla cirocolare 21/2010 nella quale si fa presente che qualora vi sia la possibilità di sostituire un portone con uno che garantisca anche un risparmio energetico secondo i valori contenuti nella tabella di riferimento allora potrà essere agevolato altrimeni se si pensa di sostituire un portone di legno di un edificio con un altro ve lo sconsigliamo.
Segnalo che è partita la campagna per riconfermare le detrazioni fiscali del 55% oltre il 2010.
Promossa da Uncsaal, FederlegnoArredo e il Centro di Informazione sul Pvc.
Per aderire: http://www.uncsaal.it/aderisci.html