Cessione diritto superficie terreni agricoli edificabili: guida fiscale tassazione

Guida alla cessione del diritto di superficie di terreni, terreni agricolo, terreni edificabili, a fronte di un corrispettivo secco unico o a fronte di più corrispettivo e per diversi anni.

 Cessione del diritto di superficie di terreno agricolo da parte di una persona fisica entro i cinque anni dall’acquisto
Nel caso di cessione del diritto di superficie di un terreno agricolo da parte di una persona fisica i proventi percepiti dal singolo dovranno essere dichiarati nel rigo L6 in quanto è classificabile come un reddito diverso disciplinato dall’art 67, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi e sempreché tale cessione avvenga prima dei 5 anni dalla precedente acquisizione del terreno e del diritto di proprietà sullo stesso.

In realtà non si parla di reddito o di provento ma di plusvalenza realizzata sulla cessione del diritto di superficie a fronte di corrispettivo.

La costituzione del diritto di superficie ha lo stesso trattamento fiscale della cessione di un diritto reale di godimento e pertanto si può assimilare fiscalmente al pari di una cessione di una casa e come tale rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 e dell’art. 9, comma 5 del tuir.
Utile domandarsi se la costruzione dell’impianti determina una ulteriore riqualificazione inq aunto il trattamento fiscale cambierebbe  e lo vediamo tra poco.

Cessione del diritto di superficie di terreno agricolo da parte di una persona fisica
Nel caso di terreno posseduto da più di 5 anni la cessione del diritto di superficie al pari di una vera e propria cessione non determina plusvalenze imponibile e non dovranno pertanto dichiararsi redditi nella dichiarazione posseduto per un periodo superiore a cinque anni, non comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile.

In caso di cessione entro i 5 anni la plusvalenza va a formare il reddito secondo quanto scritto nel precedente articolo essendo sempre un reddito diverso ma stavolta sottoposto a tassazione secondo gli scaglioni di reddito.

Nel caso di importo corrisposto annualmente  si dichiarerà solamente la parte percepita ogni anno.

Cessione del diritto di superficie di terreni soggetti ad utilizzazione edificatoria
In questo caso la plusvalenza derivante dalla cessione è soggetta a tassazione secondo quanto definito dall’art. 68 del Tuir ed indipendentemente dal periodo di possesso in quanto non operano le condizioni esimenti del periodo di possesso, purtroppo per intenderci nell’articolo sono inserite quelle tre paroline “in ogni caso” valide solo per i terreni soggetti ad utilizzazione edificatoria ed andrà a formare il reddito imponibile da inserire nella dichiarazione dei redditi.

Questo vale anche per le cessioni a società fotovoltaiche.

Dichiarazione Terreni nel 730



1 commento

  1. salve sono proprietario di un terreno agricolo pervenuto per successione da più di 5 anni. Ho costituito un diritto di superficie per 25 anni, a favore di una società agricola che ha costruito un impianto fotovoltaico su serra da un mega. due anni fa quando abbiamo stipulato il contratto con la società la norma era chiara e diceva che il canone annuo da me percepito non doveva essere messo in dichiarazione. Oggi invece ( e precisamente il 19 dicembre 2013) è uscita una circolare da parte dell’agenzia delle entrate che invece dice il contrario e cioè che il canone annuo da me percepito dovrà essere dichiarato e dovrò pagare circa il 40 % .Questo è quello che ho capito anche tramite il mio commercialista. datemi qualche chiarimento in merito. Grazie in anticipo per la vostra disponibilità.

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