I corrispettivi relativi alla cessione di energia elettrica immessa nella rete da impianti fotovoltaici di piccoli dimensioni potrebbero non essere soggetti ad imposte, tassati, per opzione da parte di colui che riceve i contributi in conto scambio, in quanto sembrerebbe non ancora disciplinato il caso di soggetto persona fisica che installa impianti di potenza superiori a 20 Kw e che poi rapprsenterebbe la categoria interessata.
L’eccedenza di energia prodotta da impianti fotovoltaici di piccole dimensioni da persone fisiche che hanno installato impianti che producono energia in surplus da cedere al gestore, classificheranno in dichiarazione tali redditi tra i redditi diversi.
La tassazione dei redditi diversi così intesa sconterà una imposta proporzionale per scaglioni di reddito con le solite aliquote che conosciamo secondo la propria aliquota di reddito ed il proprio scaglione di appartenenza. Questo il trattamento fiscale stabilito che adotta l’Agenzia delle Entrate per il contributo in conto scambio di cui abbiamo già parlato nei precedenti post.
Tuttavia per quegli impianti di produzione di energia fotovoltaica di potenza inferiore ai 20 Kw e quindi essenzialmente costruiti da famiglie di piccole e medie dimensioni il contributo potrebbe considerarsi anche non rilevante fiscalmente sempre che i soggetti destinatari del contributo siano persone fisiche e che tali impianti fotovoltaici siano asserviti all’abitazione principale, così come anche chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 2009.
Nel caso invece di produzione e di impianti di produzione di energia superiori alla soglia dei 20 Kw allora il contribuente che riceverà il contributo in conto scambio potrò scegliere tra due opzioni: ossia potrà a partire dal 2010 optare per il riporto del crediti nelle annualità successive o procedere alla liquidazione delle eccedenze.
In questo ultimo caso tuttavia non si può più parlare di contributo in conto scambio quanto più di un provento derivante da una vera e propria cessione dell’energia con conseguente rideterminazione del reddito imponibile e anche delle imposte sulla base di questa somma che non potranno tuttavia dare luogo ad una attività commerciale da parte del proprietario dell’impianto ma che saranno somme tanto non soggette ad Iva, quanto non soggette a ritenuta d’acconto.
Per gli impianti comunque di potenza superiore ai 20 Kw i proventi (corrispettivi) rientrerebbero nell’ambito di applicazione non solo delle imposte Irpef ma anche dell’Iva.
Per i soggetti imprenditori invece purtroppo non è possibile il distinguo e tutte le somme percepite concorreranno alla determinazione del reddito imponibile secondo il principio di cassa per il principio di attrazione del reddito di impresa che determina la commercialità anche dell’attività di cessione del bene energia al gestore dei Servizi relativamente alla quantità di energia immessa nella rete.
Per approfondire le tematiche relative alle energie rinnovabilie alla tassazione degli impianti fotvoltaici potete consultare i precedenti articoli riguradanti la cessione del diritto di superficie, oppure attraverso le ultime forme di incentivi statali.
Vi consiglio tuttavia di usare sempre un approccio cautelativo… a meno che non siate supportati da evidenze documentali e giurisprudenza.
Potete consultare anche l’articolo dedicato a come creare un’iniziativa imprenditoriale nel settore fotovoltaico o eolico scegliendo le migliori modalità di finanziamento.
Guida Fiscale del contributo Tariffa Incentivante o Omnicomprensiva del GSE
Guida Fiscale alla cessione diritto di superficie per impianti di produzione di energia