L’agenzia del Territorio ha ribadito che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno accertate nella categoria “D/1 – opifici”, includendo nella determinazione della relativa rendita catastale i pannelli fotovoltaici” (cfr. risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008).
Per l’Agenzia un parco fotovoltaico è dunque uno stabilimento industriale – opificio – classe D.
Per quelli classificabili nel gruppo catastale D ve ne possono essere anche alcuni che non sono iscritti in Catasto:per questi la base imponibile su cui calcolare l’ICI è quello risultante dalle scritture contabili. Gli impianti fotovoltaici (cfr sole24 ore) non sono solo modulari e amovibili (come osserva la stessa Agenzia) ma anche poggiati al suolo e, solo in alcuni e limitati casi, ancorati.
In altri termini, da un lato non c’è differenza sostanziale tra un impianto di piccole dimensioni e uno di grandi dimensioni, se non per il numero di pannelli utilizzati; dall’altro, non c’è differenza materiale tra un impianto fotovoltaico posto sopra un terreno e quello sopra il tetto di un edificio.
In base all’interpretazione del Territorio, anche quest’ultimo tipo d’impianto dovrebbe essere accatastato come opificio nella categoria D/1.
L’Agenzia delle entrate tuttavia per evitare di far pagare l’ICI anche per i pannelli solari situati sugli edifici sostiene che questi “non hanno autonoma rilevanza catastale” e costituiscono, dunque, pertinenze delle unità immobiliari “le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici”.
La conclusione, pur apprezzabile in termini di equità, evidenzia la difficoltà nel fornire un’interpretazione di portata generale: non esiste, infatti, un fabbricato che ospiti una centrale elettrica a pannelli fotovoltaici, neppure negli impianti di più ampie dimensioni. A oggi un parco fotovoltaico è costituito da pannelli solari, ovviamente ingabbiati in una intelaiatura di metallo, collegati fra loro e a trasformatori (i cosiddetti “inverter”), poggiati al suolo (cfr sole24 ore).
Non esiste, al contrario, un’ulteriore struttura (in altri termini, un fabbricato) cui siano uniti i pannelli fotovoltaici, come accade per le centrali di produzione di energia elettrica dotate di turbine, dove queste e il fabbricato in cui sono poste finiscono con il costituire un tutto inscindibile, come ha concluso la Cassazione con la sentenza 16824 del 2006, citata anche dall’Agenzia. Ritorna quindi applicabile, ma con ben altra conclusione, proprio l’interpretazione della Cassazione: “Quel che davvero conta è l’impossibilità di separare l’uno (il macchinario mobile) dall’altro (l’immobile) senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica)”. Per i parchi fotovoltaici, allora, la conclusione dovrebbe essere esattamente opposta a quella raggiunta dall’Agenzia del Territorio, poiché i pannelli fotovoltaici produttivi di energia elettrica rimangono tali anche se rimossi e spostati su di un altro terreno e non c’è alterazione materiale che derivi da una eventuale separazione. C’è poi un ulteriore elemento contrario alla conclusione dell’agenzia del Territorio. L’agenzia delle Entrate aveva infatti concluso in senso opposto con la circolare 46/E del 2007, nella quale si legge (paragrafo 9.2.1.2) che “l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo”.
Salve colleghi, sto accatastando un impianto fotovoltaico a terra di 500KW ed il Catasto non mi ha dato una risposta esauriente sulla determinazione della rendita catastale da attribuire. Qualcuno mi sa aiutare in questa fase?
aiutatemi a capire: ammesso che l’impianto venga accatastato D/1, le regole di calcolo sono standard oppure la tassa è proporzionale al numero dei moduli, alla potenza installata, alla superficie occupata? Grazie
Parecchio scomodo con quel caldo: e se davanti installassimo una pala ed una turbina eolica potremmo almeno attenuarlo. Però che sciocco se non sbaglio anche su quelle si paga l’ICI :)
Purtroppo non è proprio così immediata la concesisone dell’abitablità, anche se l’osservazione è pertinente.
ICI, imposta comunale sugli immobili (escula abitazione pricipale), prenendo alla lettera cosa significa ICI, non nasce il problema in quanto sotto un impianto non nasce di fatto un volume abitativo soggetto alla tassa, se dovesse verificarsi quanto previsto dall’agenzia del territorio tutti coloro che hanno un impianto potranno procedere all’agibilità e di fatto potranno abitarci. Grazie
viviamo in un paese dove questi burocrati nullafacenti creano solo problemi a chi li mantiene
sto pensando di andare a vivere in un paese dove la civiltà è un’altra cosa