La tariffa incentivante

La tariffa incentivante

 

Il fisco ha chiarito che il beneficiario delle tariffe incentivanti, ossia il beneficiario delle agevolazioni per la produzione di energia elettrica è individuato dal Ministero dello Sviluppo economico e non all’agenzia delle Entrate.

 

Nella risoluzione del 28 gennaio 2008, n. 22/E, si chiarisce tale problema nell’ipotesi in cui l’utilizzatore dell’impianto sia diverso dal soggetto che lo acquista o lo realizza.

 

L’Agenzia delle entrate nell’istanza presentata dal contribuente al fisco ha subito chiarito che non è competente a individuare chi debba essere il responsabile dell’impianto nel caso di utilizzatore diverso da chi acquista o realizza l’impianto, in quanto i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica tramite fotovoltaico solare (articolo 7 D.lgs. 387/2003) sono stati dettati dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con l’Ambiente.

Il fisco tuttavia ha chiarito che:

  1. la tariffa incentivante, da chiunque percepita, è sempre esclusa da Iva, essendo un contributo a fondo perduto percepito in assenza di controprestazione al gestore;
  2. la detrazione dell’Iva per la realizzazione dell’impianto può essere effettuata solo nel caso in cui l’istante utilizzi l’impianto per compiere operazioni attive, cioè per produrre energia da cedere al gestore di rete o per dare in locazione l’impianto realizzato;
  3. l’istante può iscrivere l’impianto tra le proprie immobilizzazioni;
  4. l’istante può ammortizzare l’impianto sia nel caso di comodato (circolari 51/E/2000 e 90/E/2001) che di locazione;
  5. le spese sostenute dal comodante possono essere dedotte;
  6. se la tariffa incentivante è corrisposta dal Gse alla struttura scolastica (ente non commerciale), la ritenuta non si applica, a meno che la produzione di energia non configuri un’attività commerciale (circolare 46/E/2007, paragrafo 8); mentre se la tariffa è corrisposta alla società, la ritenuta deve essere sempre applicata.

Giova ricordare che nel caso di impianti fotovoltaici con una potenza nominale non inferiore a 1 kw la produzione di elettricità è incentivata attraverso il cosiddetto “conto energia” (le cui tariffe sono state aggiornate dal decreto 19 febbraio 2007), mentre nel caso di impianti fino a 20 kW, sono previste due opzioni:

  1. per il servizio di scambio sul posto l’energia prodotta in eccesso viene assorbita dalla rete, oppure l’energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione viene prelevata dalla rete;
  2. per la cessione in rete si utilizza sul posto una parte di energia prodotta, mentre si cede in rete la quota rimanente

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