Le tasse sul fotovoltaico: reddito di impresa o reddito agrario per opzione

La circolare n. 32/E del 6 luglio afferma che la produzione e la vendita di elettricità, calore, carburanti e prodotti chimici da fonti alternative rientrano nella categoria delle attività agricole connesse non solo la generazione di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche bensì anche la realizzazione di carburanti e altri prodotti chimici ottenuti da vegetali provenienti in larga misura dal fondo.

Già nei precedenti articoli pubblicati e dibattutti abbbiamo affrontate l’annoso problema affermando che il vuoto normativo imponeva di considerare il reddito prodotto come reddito agrario.

Nella categoria dei carburanti derivanti da produzioni vegetali sono inclusi, tra gli altri, il bioetanolo, il biodiesel e il biogas, mentre i prodotti della cosiddetta chimica verde sono i biopolimeri, le bioplastiche e gli altri materiali fabbricati usando amido e miscele di amido.

Fondamentale diventa la classificazione fiscale di tale reddito se agrario o di impresa il chè genera un enorme differenziale sul caricom impositivo in quanto il primo concorrerebbe con la rendita catastale ed il secondo secondo i costi ed i ricavi effettivamente di competenza.

L’agenzia è del parere (contestabile) che la il reddito agrario si configura solo per le attività agricole connesse svolte utilizzando prevalentemente beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole principali (cfr articolo 1, comma 369, della Finanziaria 2007), pur se tale concetto è applicabile dato il tenore della norma solamente per la produzione di carburanti e prodotti chimici, e non anche dal fotovolataico. Diventa necessario per l’agenzia fare un confronto quantitativo fra i prodotti usati nello svolgimento delle attività connesse e ricavati dal fondo e quelli acquistati da terzi. Se questo paragone non è possibile a causa della natura particolare dei beni, si fa riferimento al rapporto tra il loro valore normale e il costo dei prodotti estranei all’impresa. Ancora, se le materie utilizzate nella produzione non hanno un valore stimabile, come nel caso dei residui zootecnici, si farà una comparazione a valle del processo produttivo tra l’energia derivante dai prodotti propri e quella ricavata dai prodotti comprati da terzi.

Il fotovoltaico rappresenta però un caso a sé in quanto è un’attività agricola connessa di natura atipica, cheha reso necessario individuare criteri alternativi i quali consentono comunque di ricollegare tale attività a quella tipicamente agricola. I parametri entro i quali considerare la produzione di energia fotovoltaica attività connessa e dunque produttiva di reddito agrario sono stati individuati dal ministero per le politiche agricole e forestali (Mipaaf) per il quale la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli producono sempre reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kw di potenza nominale installata.

La produzione di energia che supera questa soglia è considerata produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti seguenti:

  1. se deriva da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;
  2. se il volume d’affari legato all’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw entro il limite di 1 mw per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw, l’agricoltore deve dimostrare di avere almeno un ettaro di terreno riservato all’attività agricola.

Già nei precedenti articoli pubblicati e dibattutti abbbiamo affrontate l’annoso problema affermando che il vuoto normativo imponeva di considerare il reddito prodotto come reddito agrario.

10 Commenti

  1. Buongiorno,
    ritengo che la vostra amministrazione comunale sia un soggetto pubblico e come tale rientrerà nell’ambto di applicazione del reddito di impresa solo qualora svolga in via esclusiva o prevalente che abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio l’esercizio di attività commerciali. Un’altra domanda che le porrei per verificare se vi rientrate è se presentate il modlelo Enc o il Modello Unico e se già versate imposte non solo come sostituti di imposta ma anche perchè svolgete attività commerciali. Questo perchè i proventi che derivano dalla vendita di energia, se rispettano determinate caratteristiche, sono reddito di impresa e come tale soggetto a tassazione (verificherei anche l’ambito soggettivo di applicazione ai fini irap a questo punto).

  2. vorrei sapere se il venditore di energia proveniente da un impianto fotovoltaico
    fosse un’amministrazione comunale, questa deve pagare le tasse ?
    Non riesco a trovare una risposta , potete aiutarmi .
    Grazie di cuore

  3. Buonasera ,qualcuno mi sa dire cosa si va a pagare di tasse nel caso in cui,un agricoltore o un imprenditore agricolo affitti il terreno per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 5 mega watt?
    grazie

  4. in sintesi: fino ai 200kw e’ produzione agricola , necessita opzione rigo VO 23 dato che la societa’ e’ per ragione sociale agricola ma produce energia elettrica FTV;oltre i 200 KW non rientrando nelle lettere a,b e c deve fare un bilancio normale a costi e ricavi ….l’iva si sa’ sulle fatture emesse al GSE e’ al 10%

  5. 1. NECESSITA PER UNA SRL AGRICOLA , FARE L’OPZIONE NEL quadro VO rigo VO3 ART.34 punto 3 e/o 5 per l’applicazione del regime di esonero per quei primi 200kw in quanto considerata in ogni caso connessa all’attivita’ agricola.Quella eccedente i primi 200 kw, non rientrando nei requisiti indicati, dovra’ essere calcolato nei modi ordinari…..
    2. Si creerebbero due bilanci : 1) a costi e ricavi fino a 200kw ;2) a costi e ricavi eccedenti i 200kw;

  6. No, al momento non siamo a conoscenza di alcun disegno di legge in tale direzione anche se sarebbe auspicabile al fine di mantenere le agevolazioni fiscalie finanziarie per un settore, come quello delle enrgie rinnovabili che dovrebbe essere tenuto in larga considerazione.
    Quello di cui lei parla, forse, è più un indirizzo dottrinario teso ad associare il reddito prodotto dalle fonti rinnovabili a reddito agrario e come tale tassable secondo altri criteri rispetto al reddito di impresa, ma ciò viene escluso nel caso di società e quindi nei casi come lei afferma di aziende.
    Ce lo auguriamo ma credo che sia difficile in quanto bisognerebbe agire su uno dei principi del diritto tributario più consolidati ossai della res attrattiva del reddito di impresa per il quale in parole povere se ti costituisci come una società i redditi che produci sono tassabili tutti come reddito di impresa.
    Speriamo nella prossima manvra correttiva o nella finanziaria che verrà.

  7. Buongiorno,
    ho sentito che e’ in corso di approvazione una legge in base alla quale il reddito derivante da impianti fotovoltaici inferiori a 24 kw, se aziendali, non si cumulano con il reddito aziendale stesso quindi non sono tassabili. Vorre sapere se questa cosa e veritiera. Grazie

  8. é accatastato come un opificio D1….se mi da qualche giorno sto per pubblicare un post appositamente dedicato. Se vede nella categoria energie rinnovabili ho publicato altri post sul tema. Li legga sono veramente interessanti.

  9. un imprenditore agricolo che installa un impianto fotovoltaico sul terreno agricolo, come viene accatastato? rimane agricolo o il comune può importi l’accatastamento come D1 ? ci sono normative a tal proposito? grazie

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