Risparmio energetico del 55%-110%: cumulabilità delle agevolazioni fiscali

Le agevolazioni previste per l’efficientamento ed il risparmio energetico possono incontrare anche altre agevolazioni spesso introdotte a livello territoriale dai singoli comuni. Vediamo se, quando e quali sono cumulabili.

Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del MISE 28 dicembre 2012, riteniamo che le detrazioni fiscali ex legge 296/2006, dal 3 gennaio 2013 siano:

– non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
– compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”).
Si ricorda che le detrazioni fiscali si applicano alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2019.

Le detrazioni del 55% ai fini dell’IRPEF o dell’IRES previste per il sono compatibili con la concessione delle agevolazioni non fiscali fiscali previste per altri interventi come per esempio gli incentivi promosse dalla Legge 488 del 1992. A tal proposito è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E del 31 maggio 2007 la quale indica l’orientamento del fisco nelle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico non cumulabili con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre sono compatibili con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

Ricordiamo tuttavia che in presenza di entrambi i benefici opererebbe il disposto di cui all’art. 17, comma 1 del Tuir secondo cui le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata ex art. 23 del Tuir.

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