Per tariffa incentivante si intende quindi un contributo in conto capitale che viene erogato per venti anni al titolare dell’impianto fotovoltaico, riconosciuto sull’energia prodotta.
Per gli impianti di potenza fino a 20 kW, infatti, il soggetto responsabile può optare:
- per il servizio di scambio sul posto la tariffa incentivante viene data alla sola quota di energia elettrica prodotta e consumata e non sul saldo positivo annuale tra l’energia prodotta e l’energia consumata, pur se la maggior energia prodotta rimane a disposizione del titolare fino a tre anni dalla produzione; in tal modo è come se si accumulasse l’energia in una sorta di deposito ed il risparmio sarebbe diluito su un orizzonte di tre anni.
- per la cessione al gestore della rete elettrica dell’energia non consumata in loco invece viene prevista la tariffa incentivante anche per il saldo positivo tra l’energia prodotta e l’energia consumata.
Quest’ultimo rappresenta il regime naturale per gli impianti di produzione fotovoltaica con potenza superiore a 20kW.
Questa forma di incentivi, come affrontato nei precedenti articoli, viene direttamente concesso dal Gestore del Sistema Elettrico gestito dalla Gse S.p.a.
Giova ricordare che l’aiuto è preceduto da un’istanza a cui corrisponderà da parte della GSE S.p.a., soggetto incaricato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas di gestire ed erogare la tariffa incentivante, una graduatoria per identificare i soggetti produttori di energia a cui saranno concessi gli aiuti.
Ricordiamo che nel caso si possa aderire a più forme di incentivi sarà necessario verificarne la convenienza economica in quanto la tariffa incentivante non è cumulabile con il contributo in conto capitale o conto interessi che ricordiamo può essere richiesto per costruire l’impianto e che risulti eccedente il 20% del costo dell’investimento. La tariffa incentivante inoltre non sarà cumulabile con la detrazione fiscale del 36% concessa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nè con gli incentivi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera o) del Dlgs n. 387/2003, articolo 9 comma 1 del Dlgs n. 79/99 e articolo 16 comma 4 del Dlgs n. 164/2000.
Ciao Francesco,
se l’impianto è in produzione per il un quarto io imputerei in bilancio un quarto degli ammortamenti se non fosse perchèle immobilizzazione stanno erogando la loro utilità e per questo dovrebbero essere ammortizzati. Inoltre eventuali perdite che dovessero emergere dal conto economico e dela fondo imposte sono illimitatamente riportabili senza limiti di tempo se relative ai primi 3 anni di imposta pertanto anche dal punto di vista fiscale la convenienza a sospendere i costi non si riscontra.
Certo da un putno di vista di presentazione del bilancio una cosa è chiudere in utile o leggerissima perdita ed una cosa è caricare gli ammortametni che probabilmente in questa situazione ti abbattono il risultato di esercizio, ma un lettore attento del bilancio sa fare le sue valutazioni indipendentemente dall’ammortamento sugli impianti nel primo anno di attivtà; in questi casi dipende da cosa vuoi far emergere a livello informativo dal bilancio ma nella sostanza non rinvengo grosse diffierenze.
Ti consiglio di leggere cosa dice l’OIC al riguardo o se sei una ias adopter cosa dicono gli IAS.
Dal momento che ancora si stanno effettuando degli investimenti, anche se l’impianto e’ per una parte e’ entrato in produzione ( un campo su quattro ) , non si sono avuti ricavi di vendita di energia elettrica ma solo al momento l’erogazione del contributo incentivante .Per il 2010 , come e’ al momento , chiuderei il bilancio senza ammortamenti in quanto non avrebbero la giusta remunerazione nei ricavi ma pareggerei il contributo incentivante con i costi di gestione sostenuti nell’anno. Che ne dite ?
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