Se l’impianto fotovoltaico è utilizzato dal professionista (o associazione professionale) senza la formula dello scambio sul posto, e quindi con la vendita al gestore dell’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al proprio consumo, per l’energia prodotta in eccesso e ceduta al gestore della rete si configura un’attività imprenditoriale. Il regime ai fini delle imposte sui redditi, è pertanto il seguente:
– le somme percepite a titolo di tariffa incentivante, eventuali incrementi e premi, per la quota corrispondente all’energia ceduta, concorrono a formare il reddito d’impresa e la base imponibile IRAP come contributi in conto esercizio (art. 85 del T.U.I.R.), nell’esercizio di competenza;
– all’atto della corresponsione di dette somme, sempre limitatamente all’ammontare proporzionalmente corrispondente all’energia ceduta, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF/IRES pari al 4%, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
– i ricavi percepiti a fronte della cessione dell’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al proprio consumo concorrono a formare il reddito d’impresa e la base imponibile IRAP, nell’esercizio di competenza;
– l’impianto fotovoltaico rappresenta un bene mobile strumentale, il cui costo di acquisto o di realizzazione è ammortizzabile (con aliquota pari al 9%) nell’ambito del reddito d’impresa per la sua quota proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l’energia ceduta e quella prodotta. Per la differenza, il costo fiscale dell’impianto è deducibile in forma di quote di ammortamento nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. Il criterio di suddivisione proposto è solo uno di quelli utilizzabili. In ogni caso, la suddivisione tra ambito imprenditoriale e ambito professionale deve avvenire tenendo conto dell’effettivo utilizzo (circolare n. 46/2007/E, par. 9.6). Infine, qualora l’impianto sia utilizzato anche per usi personali o familiari, la quota di costo fiscale dell’impianto che risulta ammortizzabile (la quale va ancora suddivisa tra reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo) è pari al 50% del costo complessivo, in quanto la restante metà, corrispondente all’utilizzo privato o familiare, non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo o professionale.