LA MANCATA ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ IMPEDISCE LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA AGLI EREDI DEL DE CUIUS
Nel caso di decesso del socio persona fisica di una società in nome collettivo il reddito delle società di persone non può essere imputato per trasparenza agli eredi prima che abbiano accettato l’eredità.
Nella fattispecie la disposizione testamentaria lasciava in eredità ai cinque nipoti la quota: la questione verteva sulle modalità di tassazione del reddito prodotto nell’anno precedente in capo agli eredi che ancora non avevano accettato l’eredità.
Il fisco ha rilevato che si deve sempre tenere conto delle disposizione civilistiche, che qualificano il socio in base all’art.2884 c.c., fiscali ai sensi dell’art. 5 del Tuir e le disposizioni previste dallo statuto societario in caso di morte o recesso del socio.
Nella fattispecie quindi il reddito si imputa ai soci per trasparenza nel momento di chiusura del periodo di imposta, indipendentemente dalla percezione ed in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ai sensi dell’art. 5 del Tuir.
La problematica che caratterizza però la fattispecie affrontata dal fisco nella risoluzione 157 del 2008 è che le disposizioni dello statuto non avevano previsto non essendo previste ulteriori modalità di determinazione: nel caso di morte del socio i soci restanti avrebbero potuto sciogliere la società mediante assemblea straordinaria, liquidare gli eredi per la quota del de cuius ovvero lasciare in vita la società permettendo agli eredi di continuare.
Giova ricordare che l’accettazione dell’eredità da parte degli eredi non vincola i soci restanti a far subentrare gli eredi nella società: la decisione infatti è rimessa ai soci rimasti in vita.
Il reddito prodotto dalla società può, pertanto, essere imputato solo agli eredi che abbiano accertato l’eredità e che abbiano altresì concordato con i soci il subentro nella società.