Quali sono i soggetti che devono effettuare il controllo sulle ritenute nei contratti appalti e quali sono esclusi. Anticipo che non tutti i contratti di appalto vi rientrano ma solo quelli che hanno adeguate caratteristiche.
Dal primo gennaio 2020 infatti, i committenti di contratti di appalto a prevalente apporto di manodopera per la fornitura di bei e servizi complessivamente di valore superiore a 200 mila euro con utilizzo di beni del committente e presso le sedi del committente saranno soggette ad una serie di adempimenti tesi alla verifica della regolarità fiscale in capo all’appaltatore o alle ditte sub appaltatrici.
Chi deve effettuare i controlli: soggetti obbligati
Qui ci occupiamo solo dell’ambito soggettivo di applicazione della norma e rispondiamo alla domanda Chi deve controllare le ritenute fiscali nei contratti di appalto per questa nuova in base ai chiarimenti offerti dalla circolare n. 1 del 2020 che interviene per fornire alcuni dubbi avanzati dalle associazioni di categoria e dalle riviste specializzate di settore su una norma di nuova emanazione dai profili sanzionatori anche piuttosto salati.
Il riferimento normativa è la Legge di bilancio 2019 e dal collegato decreto fiscale (art. 4) che interviene sulla disciplina contenuta nell’art. 17-bis, comma 1 del del D.Lgs. n. 241/1997
Sono obbligati all’applicazione della norma
- Società ed enti commerciali che esercitano attività agricole o commerciali ec art. 73, comma 1, del TUIR;
- Società e associazioni ex art. 5 del TUIR che esercitano attività di impresa commerciale od agricola;
- Persone fisiche residenti in Italia che esercitano imprese commerciali o agricole ex art. 55 del TUIR e quelle che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di arti o professioni;
- Curatore fallimentare e commissario liquidatore.
Soggetti esclusi: Chi non deve effettuare i controlli
Come chiarito dalla circolare in commento sono esclusi:
I condomini perchè come chiarito non possono esercitare attività commerciale per cui neanche avere beni mobili o immobili da far usare a fornitori nei contratti di appalto. MI veniva il dubbio per le ditte di pulizia oppure per quelel che esercitano attività di manutenzione ordinaria come servizi di giardino, potature e mantenimento delle aree condominiali anche se dovrebbe essere un condominio a Beverly Hills per spendere oltre 200 mila euro l’anno di mantenimento.
Soggetti non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia.
Persone fisiche o società semplici senza partita Iva o che non esercitano attività di impresa, di lavoro autonomo di arti o professioni.
Enti non commerciali ma solo limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale.
Pubbliche Amministrazioni ma solo limitatamene all’attività istituzionale non commerciali svolta mentre per quelle commerciali saranno soggette.
Agenzie di somministrazione lavoro comprese quelle che operano nell’ambito della Legge n. 84/1994.
Casi particolari
Imprese estere e D.Lgs n. 136/2016
Imprese estere che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione in Italia ma entrano in appalti con la procedura ex D.Lgs n. 136/2016
Fonte Normativa e riferimenti Ritenute Appalti
Art. 23, comma 1 del DPR n. 600/1973
https://dev.tasse-fisco.com/societa/durf-fiscale-non-regolare-come-comportarsi-cosa-fare/48468/