Dipendenti Pubblici e Smart Working o Lavoro Agile: Cosa prevede il Decreto Cura Italia

Il Decreto Cura Italia del 16 marzo 2020 prevede la promozione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni per effetto dei gravi effetti portati dall’epidemia di COVID-19.

Smart working per i lavoratori pubblici: cosa prevede il Decreto

L’articolo 18 è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni,
aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene
modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A.
L’articolo 18 detta norme per agevolare l’applicazione del lavoro agile nelle
pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici.
Il lavoro agile – disciplinato dagli artt. da 18 a 22 della L. 81/2017 – viene definito come
una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

  • stabilita mediante accordo tra le parti;
  • con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici;
  • eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una
    postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

La suddetta disciplina si applica, in quanto compatibile e fatta salva l’applicazione delle
diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate anche per la promozione
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, adottate
in base a quanto previsto dall’art. 14 della L. 124/2015 (in attuazione del quale è stata
emanata la Direttiva 1° giugno 2017).
Per quanto concerne specificamente l’attuazione del lavoro agile conseguente
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnala che l’art. 1, c. 1, lett. n) del
DPCM del 4 marzo 2020 (che riproduce l’art. 4, c. 1, lett. a), del precedente DPCM del
1° marzo 2020) semplifica le relative modalità di attuazione, prevedendo che il lavoro
agile possa applicarsi anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa
vigente e che gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica (anche ricorrendo
alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL).
A tal fine viene semplificata la normativa che regola gli acquisti attraverso la
Consip S.p.A.
Si ricorda che i principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli
acquisti nella PA di Consip, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sono:

  • Convenzioni
  • Accordi quadro
  • Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa)
  • Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione (Sdapa)
  • Gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider).

Gli strumenti di acquisto sono oggetto di obbligo/facoltà di utilizzo da parte delle PA, con
diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale,
territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto
pubblico), di acquisto (sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria) e dalla
categoria merceologica.

Il comma 1 prevede l’aumento delle quantità massime previste dalle vigenti
convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer
portatili e tablet, nella misura del 50% del valore iniziale delle convenzioni. E’
fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario in relazione a tale incremento
(da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della
stazione appaltante).
Tale disposizione tiene conto della normativa europea sugli appalti pubblici, contenuta
nella Direttiva n.2014/24/UE. In particolare, l’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), dispone
che i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati, senza una nuova procedura
d’appalto, per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale
che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente risulti impraticabile (per motivi economici o tecnici) o comporti per
l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi. In tal caso occorre che siano comunque soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione
aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
c) l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale
o dell’accordo quadro.
Ai sensi del comma 2, nel caso l’aggiudicatario eserciti la facoltà di recesso o
qualora le quantità disponibili a seguito dell’incremento del valore contrattuale non
siano comunque sufficienti a fare fronte all’incremento del fabbisogno delle
amministrazioni, la Consip S.p.A. può avvalersi di una procedura semplificata,
fino al 30 settembre 2020, per la stipula di nuovi accordi-quadro e convenzioniquadro per la fornitura di personal computer portatili e tablet.
In particolare, si prevede la possibilità di svolgere procedure negoziate senza
pubblicazione dei bandi di gara:

  • interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno
    presentato offerte nell’ambito della procedura indetta da Consip S.p.A.
    per la conclusione della vigente Convenzione relativa alla fornitura di
    personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali
    del miglior offerente (lettera a));
  • selezionando almeno tre operatori economici da consultare tra gli
    operatori ammessi alla pertinente categoria del sistema dinamico di
    acquisizione gestito da Consip S.p.A. (lettera b)). In tali casi le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo
    elettronico13, mentre la raccolta delle relative informazioni può avvenire con
    modalità completamente automatizzate (comma 3).

La presentazione di offerte sotto forma di catalogo elettronico è regolata dall’articolo 57 del decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il comma 4 specifica che alle procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi
di gara le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possono
accedere previa attestazione della necessità e urgenza di acquisire le relative
dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.
La possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara è regolata, in via generale, dall’articolo 63,
comma 2, del decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che prevede
una serie di ipotesi tassative. In particolare, la lettera c)) lo ammette “quando, per ragioni
di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice,
i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive
con negoziazione non possono essere rispettati” (e a condizione che l’amministrazione
dia conto, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei presupposti).
Il comma 5 dispone l’operatività a regime della disposizione secondo cui le
pubbliche amministrazioni adottano misure organizzative volte all’attuazione del
lavoro agile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della L. 124/2015.
Il richiamato art. 14 dispone che le amministrazioni pubbliche adottano – in via
sperimentale nel testo previgente alla modifica operata dal comma 5 in esame – misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione di nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure
parentali, che permettano, entro tre anni e ad almeno il 10 per cento dei dipendenti
pubblici che ne facciano richiesta, di avvalersi di tali modalità, garantendo altresì che essi
non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della
progressione di carriera. In attuazione di quanto detto, sono state emanate la direttiva 1°
giugno 2017, n. 3, contenente le linee guida per l’attuazione del telelavoro e del lavoro
agile nella pubblica amministrazione, e la circolare n. 1/2020 (al momento, in corso di
registrazione presso gli organi competenti) recante misure incentivanti per il ricorso a
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa

https://dev.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/decreto-cura-italia-16-marzo-2020-p-iva-mutui-affitti-famiglie-bonus-assegno/48920/

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