Nella Manovra di Bilancio 2020 sono state introdotte alcune importanti novità che hanno impatto diretto sulla gestione delle operazioni in Reverse Charge 2020 o inversione contabile. Ci siamo già occupati nella guida gratuita sul Reverse Charse Charge come funziona: trovate il lnk di approfondimento in calce a questo articolo. Qui ci occupiamo invece di definire quali sono e come cambia il reverse charge dalla Legge di Bilancio 2020 ai fini Iva.
Gli interventi sul reverse charge sono solo una delle misure a contrasto dell’evasione fiscale. Nel seguito la gamma delle novità contenute nella Manovra 2020
Motivazione: Contrastare l’evasione fiscale e contributiva e le frodi fiscali
Contenuti delle misure: Le nuove misure di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali agiscono, in particolare, su:
a) la filiera della distribuzione dei carburanti (tra cui, disposizioni volte a limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d’intento per la non applicazione dell’IVA, a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva, l’obbligo per i depositi fiscali sopra una certa soglia di adottare il sistema informatizzato cd. Infoil per la gestione dei prodotti energetici, la trasmissione telematica del cd. DAS per il trasporto di carburanti e dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali).
b) gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 ( tra cui l’obbligo della presentazione telematica del modello F24 e misure che inibiscono l’utilizzo delle compensazione ai destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA) e il divieto dell’utilizzo della compensazione da parte dell’accollante nel caso di accollo di debiti di imposta altrui.
c)l’estensione anche ai soggetti privati della trasmissione di dati per poter usufruire della non applicazione dell’IVA nel caso di acquisto intracomunitario di veicoli.
d) strumenti per l’inasprimento dell’accertamento in materia di giochi
e) interventi per il recupero del gettito tributario anche attraverso una maggiore diffusione di strumenti di pagamento tracciabili
f) regime del reverse charge per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera e introduzione di un meccanismo che pone a carico del committente l’obbligo del versamento delle trattenute effettuate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici.
Estensione del regime del Reverse Charge per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera
La misura intende contrastare l’illecita somministrazione di manodopera. Attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese, i soggetti coinvolti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna delegando il reperimento delle risorse a finte società affidatarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l’Iva e non procedono al versamento
delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori.
Le finte cooperative e le finte imprese interposte non versano le ritenute sui redditi dei lavoratori e l’Iva e conseguentemente possono realizzare l’attività economica a un costo inferiore a quello che verrebbe sostenuto dal committente.
La circostanza che i soggetti interposti non siano patrimonializzati e dunque non “aggredibili” con la riscossione coattiva comporta l’impossibilità dell’Amministrazione finanziaria di recuperare le risorse finanziarie sottratte illecitamente.
Per contrastare tali fenomeni, di ampia diffusione, rilevanti e che coinvolgono ampi settori del mondo produttivo, sono state previste due misure:
- la prima estende il regime del reverse charge agli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (logistica, servizi alle imprese, settore alimentare, meccanica e, in generale, tutti i settori caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera)
- la seconda consiste nel contrasto all’omesso versamento di ritenute in presenza di appalti e subappalti e prevede che il debito di imposta sorga in capo alla società appaltante anche a fronte di ritenute maturate sulle retribuzioni dei dipendenti delle società affidatarie o subappaltatrici.
In buona sostanza il criterio di applicazione resta sempre lo stesso. Spostare sul soggetto più a monte del processo il debito di imposta scaricando le società a valle dell’obbligo normativo. Questo risponde ad un duplice logica:
La prima e la più importante è quella di imporre al soggetto più facilmente individuabile l’onere de versamento delle ritenute. Questo perchè è naturalmente meno propenso a evadere e più facilmente soggetto ad un accertamento fiscale. Inoltre è il soggetto che ha anche la disponibilità economica per soddisfare le eventuali pretese del fisco.
La seconda è anche quella di sgravare i soggetti più deboli dell’anticipazione finanziaria che dovrebbero sostenere.
Questo avviene nel reverse charge con le ritenute ma abbiamo visto come si applica anche nei casi per esempio nelle operazioni soggette a split payment.
Novità su Appalti e Sub Appalti dal primo gennaio 2020: cosa cambia in edilizia
Guida gratuita al Reverse Charge: esempi, chiarimenti risposte utili a domande
Articolo 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e chiarimenti nella circolare 12 del 2013 dell’agenzia delle entrate.
Articolo 13 Decreto legislativo del 18121997 n. 471
Articolo 10 – bis Decreto legislativo del 2000 n. 74