Sospensione Pagamento Mutui prima casa dal Decreto Cura Italia 16 Marzo 2020

Il Decreto Cura Italia del 16 marzo 2020 prevede l’stensione Fondo di solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa per effetto dei gravi effetti portati dall’epidemia di COVID-19.

Estensione Fondo di solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa

L’articolo 26 inserisce, tra le causali che possono essere addotte a supporto della
richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della
prima casa, ai fini dell’accesso alle prestazioni del relativo Fondo di
solidarietà, l’ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di
lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.
Più in dettaglio le norme in parola aggiungono una lettera c-bis) all’articolo 2,
comma 479 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che, ai commi 475
e ss.gg., ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della
prima casa presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In sintesi la disciplina del Fondo, modificata in seguito dalla legge n. 92/2012
(riforma del mercato del lavoro) consente ai titolari di un mutuo per l’acquisto della
prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al
verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere
negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di
sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al
pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione.
La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a
novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio
del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; nel
caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata
stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno
diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.
Il beneficio è previsto nelle ipotesi individuate dall’articolo 2, comma 479 della
richiamata legge n. 244 e, più precisamente, in caso di:

  • a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di
    risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione
    di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato
    motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • b) cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza
    commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.), sempre salva la risoluzione
    consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non
    per giusta causa;
  • c) morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile (ai sensi
    della legge n. 104 del 1992) non inferiore all’80%.

L’articolo 26 in commento aggiunge, come anticipato, una lettera c-bis) al
comma 479, consentendo di richiedere il beneficio della sospensione del
pagamento delle rate del mutuo nell’ulteriore caso di sospensione dal lavoro o
riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in
attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di
sostegno del reddito.
Si ricorda che le norme attuative del Fondo, gestito da SIMEST, sono contenute nei
DD.MM. 21 giugno 2010 n.132 e n. 37 del 22 febbraio.

Testo Decreto Cura Italia 2020

https://dev.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/decreto-cura-italia-16-marzo-2020-p-iva-mutui-affitti-famiglie-bonus-assegno/48920/

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