BONUS 110: Asseverazione Tecnica e Visto di conformità

Nelle principali fasi da seguire nel processo di richiesta e ottenimento del Bonus 110 % i primi ad essere incaricati della fattibilità dell’iniziativa sono i periti ingegneri e dottori commercialisti. Questi dovranno prima di tutto verificare la fattibilità tecnica dell’iniziativa non solo in fase preliminare ma anche in fase esecutiva. I secondi invece dovranno controllare che tutta la documentazione sia in regola dal punto di vista fiscale e che vi sia diritto alla maturazione del credito e alla sua successiva cessione a terzi.

Asseverazione Tecnica

I primi ad essere interessati sono i tecnici abilitati iscritti a collegi o ordini professionali quali l’albo degli ingegneri. Le stesse attestazioni in alcuni casi possono essere rese anche dal direttore lavori che potrebbe essere anche un architetto. Questi dovranno rilasciare un documento molto importante che testimoni il salto di due classi energetiche dell’edificio e laddove richiesto il rispetto degli altri requisiti per accedere alle agevolazioni. E’ la parte tecnica del difficile percorso per avere il bonus del 110%. Il documento si sostanzia in una asseverazione tecnica che potrà avere ad oggetto la verifica dei requisiti sotto il profilo dell’efficienza energetica o anche avere ad oggetto il rispetto della normativa sul SISMA Bonus qualora si quest’ultima l’agevolazione ed il contributo richiesto.

Nella prassi si stano già muovendo in molti per farsi rilasciare un parere preliminare di fattibilità dell’iniziativa in modo da evitare di avventurarsi in lavori anche molto costosi che potrebbero non trovare sbocco nel bonus in futuro.

Questo parere è remunerato ma non vincolante alla prosecuzione delle attività da parte di entrambi.

Dovrebbe dare garanzie sul fattibilità pratica dell’iniziativa. Tuttavia per molti no è vincolante nel senso che non assicurano la buona riuscita e la conclusione favorevole dell’iter procedurale. Si limitano a fornire un parere preliminare di fattibilità del progetto.

Il costo per pareri di questo genere so che si aggira dai 500 ai 1.000 euro laddove parliamo di condomini.

E’ quindi un primo passo determinante per poter avviare il processo. Dalle prime esperienze raccolte avanza la tesi secondo cui le palazzine in cortina per esempio difficilmente potrebbero beneficiare dell’agevolazione fiscale perchè si dovrebbe eliminare la cortina e rimetterla. Tuttavia nulla questio sulla possibilità di richiedere comunque il beneficio per tutta l’opera di ristrutturazione con vantaggio del 110% laddove questo lo consenta.

Il perito dovrà non solo dimostrare la rispondenza ai requisiti tecnici ma anche certificare che i prezzi applicati dalla ditta di ristrutturazione siano conformi ai prezzari individuati dal MISE al fine di scongiurare sovrafatturazioni che potrebbero configurare una distrazione di denaro pubblico.

Visto di conformità

Per il rilascio del visto di conformità andrà conferito regolare incarico di assistenza a un dottore commercialista, ragioniere o un perito iscritto al proprio albo di appartenenza che testimoni i requisiti di onorabilità e professionalità. Sono compresi anche i consulenti del lavoro iscritti negli appositi Albi e anche CAF o centri di assistenza fiscale.

Questi dovranno rilasciare un visto di conformità che attesti la regolarità e completezza della documentazione raccolta (non anche dal punto di vista contenutistico ma solo formale. Questo dovrà essere redatto secondo l’articolo 35 del decreto legislativo n. 247 del 1997. Nel seguito il testo dell’articolo 35:  il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetto di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extra contabili comunicati all’amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

2. Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f):
a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;
b) rilascia, a seguito della attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 34, un visto di conformità’ dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte

Comunicazione opzione del Bonus

Questa comunicazione che dovrà avvenire per via telematica potrà essere redatto direttamente dal beneficiario (scelta sconsigliata) oppure dall’intermediario che si occupa della redazione de visto di conformità o da altro soggetto. Sicuramente l’operazione sarà strutturata in modo tale che colui che darà il visto di conformità effettuerà anche la trasmissione telematica. Nella comunicazione andrà inserito se si opta per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito ad altro soggetto (banche, intermediari, compagnie di assicurazioni etc). Molto importante sarà non solo avere tutta la documentazione richiesta ma anche avere la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dell’opzione.

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