Il Decreto Rilancio o Decreto Legge n. 34 del 2020 ha introdotto contributi a fondo perduto senza obbligo di restituzione ma non per tutti come si sente in giro o potete leggere quasi ovunque. Vediamo quanto valgono e a chi spettano veramente oltre a comprendere come procedere con la presentazione del modulo di domanda.
In calce a questo articolo anche le novità introdotte dal DL Sostegni Bis del 2021.
Contributi a fondo perduto: cosa sono
Per contributi a fondo perduto si intendono contributi senza obbligo di restituzione che vengono erogato dallo Stato, in questo caso dall’agenzia delle entrate, solo sulla base delle attestazioni rese dal richiedente nel modulo da compilare per la presentazione della domanda.
Dichiarazioni False: cosa rischio?
Non bisogna scherzare con il rendere dichiarazioni false in quanto le conseguenze sono diverse e sono amministrative pecuniarie e penali. Nel caso di dichiarazioni mendaci che non per forza possono essere dichiarazioni false ma anche essere considerati tali perchè inesatte o informazioni sbagliate riportate nel modulo di domanda si va incontro alle seguenti multe e sanzioni:
- sanzione dal 100% al 200% dell’importo ottenuto il che significa che se avete avuto 25 mila euro potreste dover restituire dai 50 mila euro ai 75 mila euro. Questo in virtù di quanto disciplinato dall’art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997
- Conseguenza ben più grave riguarda invece il profilo penale connesso alla fattispecie dell dichiarazione falsa ai danni dello stato che viene sanzionata con una pena che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni
Da specificare che se il contributo a fondo perduto è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica la sola sanzione amministrativa che va da un minimo del 300% dell’importo ottenuto a 25.822 euro.
Termini per la presentazione della domanda
Innanzitutto non si tratta di un click day o di contributi che hanno un fondo per cui potranno richiederli tutti e la dotazione del fondo è enorme per cui non vi affrettate a presentare la domanda ma chiedete consiglio ad uno specialista prima di presentarla. Il consiglio che vi dò, visti i profili penali e le sanziona pensati è anche quello di incaricare formalmente un terzo per la gestione della pratica per la richiesta del contributo in modo da esonerarvi, per quanto possibile, dai profili penali connessi ad eventuali errori nella compilazione.
Il Modello che trovate in calce per la richiesta del contributo a fondo perduto è di facile compilazione solo che dovrete prima di tutto verificare il possesso dei requisiti. La difficoltà a mio avviso risiede nella determinazione della soglia di fatturato che vi da diritto al contributo anche se posso immaginare che difficilmente visto il periodo di lookdown non riuscite ad accedere.
Le domande dovranno pervenire dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020.
Casi particolari
Successoni
Nel caso di successioni gli eredi che subentrano nella titolarità delle quote, delle partecipazioni o della azioni delle società del defunto i termini per la presentazione della domanda sono spostati dal 25 giugno al 24 agosto 2020.
Contributo a fondo perduto per le start up
Non è previsto contributo per le start up anche se queste purtroppo hanno sostenuto dei costi iniziali fissi e poi si sono trovate ad affrontare la pandemia.
Come si incassa il contributo
Il contributo è sotto forma di denaro, per cui niente sconti, acconti su fornitori o crediti di imposta. Sono soldi e sono accreditati dall’Agenzia delle Entrate sull’IBAN del conto corrente indicato nel modulo di domanda.
Naturalmente l’IBAN dovrà essere del titolare effettivo del conto e non di eventuali prestanome, ultrasettanticinquenni nullatenenti o altra strana categoria che vi possa venire in mente.
Nell’ipotesi infatti in cui il conto corrente sia intestato a persona diversa dal titolare effettivo o legale rappresentante non si potrà procedere con l’accredito in quanto la domanda verrà scartata.
Chi può richiedere il contributo
Possono presentare la domanda per l’accredito del contributo tutti i titlari di partita iva per cui:
- Lavoratori autonomi esercenti arti o professioni
- Ditte individuali
- SNC
- SAS
- SAPA
- Società di persone
- Società di capitali
- SRL
- SPA
- Imprenditori agricoli
- Titolari di reddito agrario
- Persone fisiche
- Società semplici
- Enti non commerciali titolari di reddito
Errore nella compilazione della domanda per il contributo a fondo perduto
Qualora vi accorgiate che avete commesso degli errori o che non rispettavate più i requisiti allora potrete procedere prima di tutto ad una rettifica o anche direttamente alla rinuncia al contributo anche dopo averlo incassato.
Per cui anche dopo il 13 agosto o dopo il 24 agosto se siete eredi.
Requisiti da rispettate
Le dichiarazioni da rendere nel modulo di domanda sono le seguenti e occhio a prendere in considerazione anche i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate in merito alla definizione di fatturato che trovate nel seguito.
Requisiti di fatturato e volume d’affari
L’ammontare dei ricavi e dei compensi così definiti dall’art. 54 c. 1 del TUIR dell’anno di imposta 2019 non devono innanzitutto superare i 5 milioni di euro. Per le società con anno non coincidente con l’anno solare si farà riferimento al periodo di imposta chiuso prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio per cui il 19 maggio 2020 o del fatturato indicato nella dichiarazione Iva del 2019. E fin qui credo che non abbiate problemi.
Sarà necessario aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019. In alternativa aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 e avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020. SI parla di sede operativa in quanto la sede legale della società non è sufficiente per la richiesta del contributo in quanto non soddisfa da sola il requisito della residenza fiscale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.
Nella presentazione della guida al contributo fondo perduto che devo dire è sufficientemente chiara ed esaustiva è riportata anche un’utile tabella per la verifica del fatturato e del volume:
Sarà necessario rispettare inoltre almeno uno dei tre seguenti requisiti
- Il fatturato o il volume dei dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore di almeno i 2/3 ossia il 66,666666 periodico del relativo mese di aprile 2019. Detto in altri termini se nell’aprile 2019 avete avuto un fatturato di 90 mila euro nel 2020 lo dovrete avere al massimo di 29.999,99 euro;
- L’inizio dell’attività deve essere avvenuta dal primo gennaio 2019. Non valgono le imprese che hanno iniziato l’attività dal primo gennaio ma non oltre il 30 aprile 2020;
Il domicilio fiscale del libero professionista o la sede operativa della società con personalità giuridica deve essere situata in uno dei Comuni. L’elenco dei comuni lo trovate nel seguito. L’elenco dei comuni è riportato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 0230439/2020 che trovate in calce.
Per i casi 2) e 3), il contributo spetta indipendentemente dal calo del fatturato.
Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l’apposita casella, di
essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell’art. 25 del decreto.
Quanto vale il contributo a fondo perduto
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:
• 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
decreto;
• 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
• 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto.
L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un
importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti
diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).
A tal fine, nel presente riquadro deve essere:
• barrata la casella corrispondente all’ammontare dei ricavi/compensi relativi al periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per
i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è il 2019;
• riportato negli appositi campi l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi
relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:
Come si invia la domanda
Le modalità di presentazione dell’istanza variano a seconda dell’importo richiesto.
Se < a 150.000 euro, l’istanza deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate tramite Entratel o Fisconline anche mediante intermediario oppure tramite la nuova procedura web che trovate nell’area riservata del percorso “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate. Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.
In alternativa anche l’intermediario dottore commercialista o il CAF potranno procedere alla trasmissione dell’istanza tramite il servizio servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”
Se > a 150.000 euro l’istanza deve essere presentata con apposita autocertificazione in cui si definiscono le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti e l’assenza di cause ostative cui agli articoli 85 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
L’istanza in questo caso deve essere predisposta in formato pdf.p7m firmato digitalmente dal soggetto richiedente. Il PDf dovrà essere inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata PEC all’indirizzo Istanza-
CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it
Istruzioni Contributo Fondo Perduto 2020 istanza_fondo_perduto_istruzioni-def
Modello Contributo Fondo Perduto 2020 istanza_fondo_perduto_modello-def
Novità Contributi fondo perduti DL sostegni BIS 2021
Il DL sostegni BIS mette a disposizione 529 milioni di euro destinati ai titolari di reddito agrario (articolo 32, Tuir) e ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir).
Nel novero ora anche i soggetti con ricavi o compensi, così come definiti dall’articolo superiori a 10 milioni di euro ma non a 15 milioni. Ai fini del calcolo il dato deve essere preso nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”; pertanto, si tratta del 2019 per i soggetti “solari”, vale a dire quelli con esercizio coincidente con l’anno solare.
È inoltre richiesto che i potenziali fruitori della misura di sostegno posseggano, in aggiunta al requisito relativo al livello di ricavi/compensi realizzati, anche quelli per il riconoscimento del Cfp introdotto dal “decreto Sostegni” e del contributo “alternativo” presente nello stesso “Sostegni bis”. Anche per questi nuovi soggetti si applicano le disposizioni dettate per i precedenti Cfp. Pertanto l’importo erogabile a ciascun non può essere superiore a 150 mila euro; dal beneficio sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione; la somma ricevuta è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; in alternativa alla percezione diretta del contributo, è possibile chiederne la trasformazione in credito d’imposta, da utilizzare in compensazione.
Chiedo, come imprenditore agricolo che non ha incassi mensili ma solamente annuali e attivi da agosto/settembre a dicembre, come devo indicare il danno subito, che indubbiamente c’è stato ci sarà visto il fermo dei consumi e di rimando delle imminenti vendite e relativi prezzi dei prodotti frutta/verdura e…restanti prodotti agricoli?