Esonero tassazione dividendi per gli Enti Non Commerciali ENC

L’articolo 10 contenuto nel DDL della Manovra Finanziaria contiente agevolazioni rivolte alla detassazione degli utili derivanti da partecipazioni in enti non commerciali.

Tassazione Dividendi Novità 2021

La legge di bilancio 2021 prevede l’esclusione dalla formazione del reddito
complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50%. Questo regime di favore vale nel caso in cui tali enti esercitino in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse collettivo con finalità civiche, solidaristiche, utilità sociale, famiglia, 
prevenzione della criminalità, ricerca scientifica e tecnologica, arte, attività o beni culturali.
Il risparmio deve essere accantonato in una
riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente che potrà essere utilizzata per le medesime finalità.
Sono esclusi i dividendi derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

L’articolo in oggetto recita infatti “Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali”Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), o da una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali cui alla lettera d), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano, senza
scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio

Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I settori nell’ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 1 sono i
seguenti:
a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso
l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo
spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo
locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali;
c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
d) arte, attività e beni culturali.

I soggetti di cui al comma 1 destinano l’imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della
disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate
accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata
dell’ente.

Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l’imposta sul reddito non dovuta
in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse
generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale

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