Congelamento rata mutuo: come e quanto si risparmia con il Fondo Solidarietà

Nuova disposizione dell’ABI che prevede il Congelamento della rata del mutuo dal 27 aprile 2013 grazie all’attivazione del Fondo di Solidarietà per la casa con un risparmio di liquidità e che può arrivare a 7.000 euro così come era stata ed è la sospensione della rata del mutuo in vigore operativa dal 2 settembre 2010 e ora rinnovata nel 2013 oggi rinnovata nuovamente con la Legge di stabilità 2015 che introdotto il nuovo di triennio di sospensione 2015-2017.

L’associazione bancaria italiana ABI ha raggiunto una nuova intesa che prevede la sospensione ed il congelamento del mutuo per un importo pari a circa 3,2 miliardi di euro così come era stato previsto dal piano famiglie al fine di garantire il fabbisogno finanziario derivante dalle rate del mutuo che grava sulle famiglie italiane non solo per la quota interessi ma anche per la quota capitale.

Novità Sospensione rata mutuo 2015-2017

Con la legge di stabilità 2015 è statao previsto un nuovo intervento per il congelamento o la sospensione della rata del mutuo non solo per le famiglie ma ora anche per le micro, piccole e medie imprese con con apposito accordo che dovranno prendere il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero dello Sviluppo economico, l’ABI e le associazioni di categoria (rappresentanti di imprese e consumatori) relativamente ad un massimo di 18 rate in scadenza nel triennio 2015-2016-2017. Leggi l’articolo dedicato proprio alla

Nuova sospensione delle rate del mutuo dal 2015 al 2017 (leggi il nuovo articolo)

Requisiti per richiedere la sospensione del mutuo dal 27 aprile 2013 per la sospensione fino al 2014

La sospensione della rata del mutuo prevista dal Fondo di Solidarietà presenta i seguenti nuovi requisiti e caratteristiche per la domanda di sospensione e congelamento della rata del mutuo ed è differente dalla precedente agevolazione del mutuo prevista per il Piano Famiglie:

  1. La sospensione della rata del mutuo deve essere di almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 90 giorni (prima era 180 giorni) consecutivi al momento di presentazione della domanda di mutuo (nel piano famiglie invece non c’era limite) o anche da soggetti che mutuatari che siano decaduti dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso di mutuo, anche tramite notifica di atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile. In questo modo si allarga la platea dei soggetti che possono godere del beneficio della sospsensione della rata;
  2. fruizione di agevolazioni pubbliche;
  3. abbiano stipulato una assicurazione bancaria o assicurativa a garanzia per lgli eventi di cui al punto 1 e che copra le rateche ricadono nel periodo di sospsensione. Questo in realtà genera un costo perchè tali assicurazioni non solo costerebbero ma essendo obbligatorie lo saranno ancora di più.
  4. La sospensione deve avere ad oggetto mutui contratti per un importo massimo di 250.000 euro per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale (nel piano famiglie invedce il mutuo doveva essere massimo di 150 mila euro)
  5. I richiedenti la sospensione dovranno presentare un reddito imponibile desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi 730 o modello unico fino a 30.000 euro (da desumersi dal modello Isee o potete anche aiutarvi andando a visionare il quadro RN della dichiarazione dei redditi, e dovranno anche dimostrare di aver subito nel corso del biennio precedente eventi dannosi che gli hanno impedito di assolvere alle proprie obbligazioni nei confronti della banca o di altri istituti di credito in modo ordinario e rispettando le scadenze definite dal contratto di mutuo come morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione (nel Piano famiglie la soglia di reddito era stata fissata a 40 mila euro sulla base sempre dell’indicatore Isee);
  6. Gli immobili abitativi non dovranno essere catalogati come abitazioni di lusso (sul tema abbiamo discusso nel corso degli articoli dedicati alle agevolazioni prima casa);
  7. Si fa riferimento al concetto di prima casa.
  8. Nei tre anni precedenti si deve essere verificato almeno uno degli eventi tra l’interruzione del rapporto di lavoro dipendente o subordinato eccetto il caso di risoluzione consensuale (che in italia rappresenta una parte consistente di queste fenomenologie) o si sia andati in pensione per raggiungimento dei requisiti di anzianità o vecchiaia, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o volontariamente e con attestato dello stato di disoccupazione, oppure cessazione dei rapporti di lavoro ex articolo 409 del CPC eccetto i casi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, o anche la morte o il riconoscimento di uno stato di handicap grave o di invalidità civile (da 80% a 100%) ai sensi della Legge 104.

Secondo il piano famiglie e secondo la nuova intesa con ABI le pratiche ad oggi lavorate sono addirittura volte alla copertura di tutta la rata. Per quello che concerne la distribuzione ad oggi l’ABI rileva che la maggior parte delle domande per la sospensione del mutuo è inoltrata dalle imprese del Nord. In questo modo si riesce a registrare che le famiglie su cui grava il pagamento della rata del mutuo potranno godere di una agevolazione di quasi 7.000 euro in media (dati riferiti alla precedente sospensione del 2012).

Quanto si risparmia con la sospensione del mutuo

Il risparmio derivante dalla sospensione della rata del mutuo consiste in una posticipazione della data del mutuo di 12 mesi e questo significa godere di una maggiore liquidità (non si capisce allora come mai nel caso di posticipazione di un costo del mutuo si debba parlare di una agevolazione e quindi di un ricavo e non si riesca invece a capire che una trattenuta sui bonifici del 10% come sta accadendo per le ditte non sia un costo).

Quali mutui possono godere dell’agevolazione della sospensione della rata: i mutui ed i soggetti

Sono coloro i quali hanno un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, ma anche nel caso di opere di costruzione o lavori di ristrutturazione in essere e che sono in ritardo di massimo 180 giorni consecutivi nel pagamento della rata. I mutui delle imprese potranno avere un valore di 250 mila euro mentre nel piano famiglie è di 150 mila e dovranno essere richieste mediante presentazione di appostio modello per la sospensione del mutuo.

Vi consiglio tuttavi di verificare se non cambi consultanto il seguente link per il nuovo modello di sospensione dove dal 27 aprile dovrebbe essere reso disponibile la nuova versione.

Requisiti reddituali e quando posso chiedere la sospensione del mutuo

Potranno richiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo solo i clienti che hanno acceso un mutuo con istituti bancari che hanno presentato una dichiarazione con un reddito imponibile fino a 30.000 euro annui (vi consigliamo di fare riferimento al valore presente nel quadro RN della dichiarazione del modello Unico o 730 nel il quadro RE) e che nel corso dell’anno sono state colpiti da eventi negativi quali morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).

Gli eventi che fanno scattare la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo per 18 mesi sono possono essere il licenziamento o la perdita del posto di lavoro per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato o per i lavoratori parasubordinati o assimilati come co co pro alla scadenza naturale del contratto di lavoro e che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla scadenza.

Come presentare la domanda di sospensione con il Fondo di Solidarietà

L’istanza di sospensione dovrà essere presentata alla propria banca la quale dovrà entro 10 giorni lavorativi (sembra difficile a credersi ma è così) dovrà avviare la pratica di richiesta al gestore del fondo di solidarietà per la verifica della presenza di tutti i requisiti richiesti a costo zero per il contribuente.

Entro 15 giorni si avrà poi il nulla osta per la sospensione del pagamento delle rate ed il fondo di solidarietà si preoccuperà dei costi e degli oneri finanziari connessi all’ammortamento del mutuo o si avrà il diniego che dovrà essere motivato. La differenza tra la sospensione del mutuo pevista dal Piano Famiglie e quella prevista e qui descritta del Fondo di Solidarietà si differenziano in quanto qui la quota interessi non è a nostro a carico ma se ne carica in primis la banca, la quale sarà successivamente rimborsata parzialemente dal Fondo di Solidarietà. IN pratica in 25 giorni si avrà la ssospensione del mutuo.

Le banche possono fare di più

Questi sono le disposizioni indicate da Abi come le misure minime che le banche possono tranquillamente modificare consentendo condizioni di tassi di interesse, orizzonte temporale della sospensione e  altre agevolazioni anche migliorandone le condizioni.
Dall’ultimo rapporto sembrerebbe che gli italiani abbiano ripreso a richiedere l’accesioni di contratti di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale segnale che da una parte segna l’inizio della ripresa economica e dall’altra evidenzia la capacità di analisi sulla convenienza finanziaria degli italiani che in vista di tassi di interesse sui mutui particolarmente vantaggiosi decide di cogliere l’opportunità di investimento. Evidenza anche dell’importanza che ha avuto il fondo di solidarietà promosso dall’associazione bancaria italiana per far fronte alla carenza di liquidità del sistema finanziario italiano e mondiale.

La documentazione da portare per la richiesta della sospensione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato portare il certificato dello stato di disoccupazione e se si è verificato il licenziamento di un contratto  a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda nel seguito). Nel caso invece di cessazione del contratto a tempo determinato basta una copia del contratto nonché eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro che hanno interrotto il rapporto prima del termine. Nel caso di interruzione ex articolo 409 numero 3 del CPC servirà lo stato di disoccupazione nonchè una copia del contratto nonché eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro rispetto alle cause che ne hanno determinato l’interruzione. Nel caso di dimissioni per giusta causa servirà copia del dispositivo o sentenza giudiziale o l’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa. Nel caso invece di stato di handicap o di invalidità civile ex legge 104 servirà il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave.

Nuova sospensione delle rate del mutuo dal 2015 al 2017

45 Commenti

  1. Salve, una domanda. Chi ha usufruito della sospensione, può successivamente richiedere la rinegoziazione della rata? Grazie mille

  2. sono un operaio di una cooperativa sociale, dopo 15 anni di lavoro l’azienda e cambiata ed è subentrata una nuova cooperativa romana. ma ci sono stati tanti problemi allora quale si e trovato soluzione attivando i contratti di solidarietà. quindi mentre prima lavoravo con contratto Ful time a 38 ore settimanali sono passato a 29 ore con una notevole perdita economica. quindi la mia domanda e la seguente se anche in questa situazione si può chiedere la sospensione del mutuo. la mia banca è Unicredit. spero di una vostra celere risposta. buona giornata Giuseppe.

  3. Buona sera.
    Ho un mutuo stipulato nel 2011 con ingdirect .
    Il mutuo è per ristrutturazione e ampliamento prima casa, non di lusso.
    Tre anni fa la ditta ha chiuso e mi ha messo in mobilitá per 2 anni.
    Da gennaio la mobilità è finita e sono disoccupata. Posso sospendere la rata?
    Grazie

  4. Buongiorno. Ho stipulato un contratto di mutuo con la UBI banca nel 2008.all epoca ero titolare di un negozio di fiori..mio padre ha dovuto farmi da gatante..nel marzo di quest anno a seguito della crisi economica ho dovuto chiudere il negozio. Vivo da sola con 2 figli. Mi aiutano i miei genitori finché non trovo lavoro. Posso chiedere il congelamento della rata? Il capitale è di 40,000 e la rata di 360€.grazie. saluti

  5. Buongiorno

    mio suocero deceduto un mese fa, era intestatario di un mutuo prima casa di 150 mila euro, gli eredi 3 fratelli tra cui mio marito, possono chiedere la sospensione? Se si quali documenti debbono presentare? Debbono fare prima la successione? E’ vero che debbono portare tutti e tre la residenza presso l’immobile oggetto del mutuo?

    Grazie mille

    Alessandra Pandolfi

  6. Buongiorno, io e il mio compagno abbiamo stipulato un mutuo nell’ottobre 2011 per €160.000,00. Mio marito è artigiano, ma in questo momento non lavora causa crisi, io dal 2012 ho perso il lavoro e da novembre 2013 ho un contratto di inacricato alle vendite, mi pagano a provigione, pertanto niente contributi, niente ferie, niente di niente. Posso richiedere la sospensione?

  7. Devo essere sincero non mi sono mai cimentato con questo tipo di problemtica per cui sono totalmente a digiuno.

  8. Buona sera,
    purtroppo a causa della perdita del lavoro mi sono visto costretto ad accedere al “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”. Prima versavo una rata di circa 3.000 euro ogni tre mesi (mutuo ventennale da 150.000 euro a tasso fisso stipulato nel 2009), mentre ora “solamente” una parte di quota interessi di circa 850 euro ogni tre mesi. Avendo cercato di informarmi ho scoperto che la quota interessi è coperta solo in parte dal fondo, nel mio caso la metà circa (mutuo stipulato nel 2009, quindi la quota capitale è di molto inferiore a quella interessi)
    E’ possibile che ci sia stato qualche “errore” da parte della banca nel conteggio del dovuto al netto di quanto coperto dal Fondo?
    Grazie e cordiali saluti
    Dario

  9. Sono intestatario di un mutuo di 112.000,00 euro.Non avendo io lavoro la parte fideiussoria è stata garantita completamente da mia moglie, quest’ultima ha perso il lavoro.Posso usufruire del fondo solidarieta’ ? grazie

  10. ciao io e la mia compagna volevamo chiedere la sospensione del mutuo. Io ho un contratto a tempo determinato e lei un contratto a chiamata , come posso fare ? grazie ciao

  11. Salve, ho usufruito della sospensione del mutuo l’anno scorso a settembre, posso richiedere ancora una proroga di 12 mesi?

  12. Stiamo parlando di 7 mila euro su 110 che ne ha già dati…ma mi chiedo : e’ possibile che la banca non le riconosca un ulteriore dilazione o le conceda un prestito aggiuntivo. Magari lo richieda ad un’altra banca a chiunque eccetto strozzini ovviamente, ad amici o parenti. Non può farsi ipotecare la casa dalla banca. In ultima istanza venda la casa.

  13. Ciao sono una mamma con un bimbo di 3anni a carico monoreddito. 5anni mezzo fa ho stipulato un mutuo prima casa di euro110.000 che attualmente sono arrivata a euro103/102.000. Nel 2011 avevo richiesto il piano famiglia e mi e stato concesso x12mesi trattenendosi gli interessi e bloccandomi solo la quota capitale. Ultimamente avendo troppe spese mi ritrovo di nuovo in difficolta nei pagamenti ho chiesto a piu di una banca se mi veniva incontro con la sospensione delle rate ma nulla ho chiesto anche per una surroga ma nulla nessun riscontro. Chiedo e domando ma vone bisogna fare per dover richiedere una nuova sospensione rata mutuo che a quanto pare nn mi viene di nuovo concessa?! Sono anche in cassa integrazione da 5anni e scade a fine dicembre 2013. Avrei bisogno urgente una rispista perfavore per sapere come mi devo comportare che a quanto pare piu paghi e piu nn ti vengono incontro. Salve.

  14. Sono un architetto come anche mio marito, entrambi liberi professionisti, abbiamo un mutuo ipotecario prima casa di 190.000,00, il nostro fatturato negli ultimi due anni si è più che dimezzato, ed ora abbiamo difficoltà a pagare le rate, possibile che non esista una moratoria per i liberi professionisti in seria sofferenza?

  15. io e mio marito siamo intestatari di un mutuo di 172.000,00 euro, e circa 2 anni fà abbiamo aderito alla legge tremonti, da circa 3 mesi non riusciamo a pagare le rate del mutuo anche perchè io sono disoccupata e a gennaio abbiamo avuto un lutto, mia suocera, e quindi si sono ammontate anche le spese del funerale tutte a carico nostro visto che mio marito è figlio unico, abbiamo chiesto alla banca la sospensione del mutuo per 12 mesi e non lo hanno accettato perchè loro dicono che abbiamo già avuto una agevolazione della legge tremonti. è vero che non possiamo aderire a questa sospensione come dice la banca?

    Grazie in anticipo
    Lorena

  16. Buongiorno,
    sono intestataria di un mutuo ipotecario di € 130.000,00 per prima casa, sottoscritto nell’aprile del 2007 con fidejussione del mio convivente.
    Il 30/11/2008 sono stata licenziata perchè la ditta ha cessato l’attivitaà
    Dal 01/01/2009 al 15/03/2009 – stato disoccupazione
    16/03/2009 – 08/03/2010 – occupazione a tempo determintao
    09/03/2010 – licenziamento per cessata attività aziendale
    10/03/2010 a 15/06/2010 – stato disoccupazione
    16/06/2010 a 19/11/2010 – licenziamento per riduzione del personale
    23/11/2010 a tutt’oggi – occupazione a tempo determinato per sostituzione maternità
    07/07/2010 – decesso del convivente
    Nel luglio del 2010, ho chiesto se era possibile la sospensione della rata di mutuo ( € 738,13 mensile) e l’istituto bancario di GASSINO
    mi ha risposto che non era fattibile in quanto non avevo i requisiti richiesti.
    Ho richiesto la stessa cosa nel novembre del 2010 e ho ricevuto la stessa risposta.
    Purtroppo, a seguito del decesso del mio convivente mi trovo in dificcoltà finanziarie e non riesco a sostenere tutte le spese.
    domanda : HO I REQUISITI PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE o il CONGELAMENTO delle RATE del MUTUO?????
    è VERO CHE LA FIDEJUSSIONE SOTTOSCRITTA A SUO TEMPO DAL DECEDUTO RIENTRA NELL’ASSE EREDITARIO, PERTANTO SE NON PAGO LE RATE DEL MUTUO, LA BANCA SI PUò RIVALERE SUGLI EREDI????.

    GRAZIE IN ANTICIPO .
    MANUELA.

  17. Ringrazio david per il prezioso contributo alla domanda di fabio in merito alla sospensione del mutuo.
    Ciao, assolutamente la tua situazione rientra in quelle previste per richiedere la sospenzione. La volta scorsa avrai aderito alla sospenzione prevista dal Piano Famiglia (Piano previsto dall’accordo tra Associazione dei Consumatori e ABI). Il Fondo di Solidarietà è un sostegno differente. Recati subito in banca, se hai bisogno ti invio tutta la modulistica. L’accordo stipulato, ecc… Addirittura non è previsto nemmeno che tu sia in regola con le rate mensili da versare. (così come prevedeva il Piano Famiglia)David.

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