Siete pronti per la nuova sospensione delle rate del mutuo? Spero di no perchè se potete accedere significa che non ve la state passando bene, però vi indico lo stesso quali sono i requisiti per accedere, la documentazione da presentare alla banca compreso il modulo di richiesta e le rate che potete sospendere dandovi qualche chiarimento e risposta alle domande per chi è in difficoltà con i pagamenti anche perchè non tutti possono accedere.
Sono pronte infatti le regole per la nuova moratoria sui mutui valide per il triennio di scadenza delle rate che va da l 2015 al 2017 così come disciplinato all’interno della legge di stabilità 2015 (articolo 1 comma 246) che ha imposto ad ai principali attori del settore di incontrarsi e definire entro 90 giorni la nuova disciplina della sospensione.
La sospensione in sintesi
La norma disciplina l’obbligo di un accordo tra i principali attori investiti che sono Ministero dello sviluppo economico il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’ABI e le associazioni di categoria (rappresentanti di imprese e consumatori) dovranno concordare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità che risale al primo gennaio 2015, ossia entro il 31 marzo 2015 le azioni per consentire la sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti e non solo per le famiglie ma anche per le per le micro, piccole e medie imprese. L’accordo è stato raggiunto dando l’operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (di cui all’art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007).
Il periodo oggetto di sospensione del mutuo
Il periodo per il quale può essere consentita la sospensione del mutuo sono le rate in scadenza nel triennio 2015-2016-2017. La durata massima della nuova sospensione si sostanzia in massimo 12 rate mensili contro le 18 concesse nel precedente triennio 2013 – 2015, segno dei temi che cambiano (speriamo) e della crisi di liquidità che sta rientrando piano piano. Inoltre non dovrete essere stati soggetti non pagatori di rate per un periodo superiore a 90 giorni. Le rate per cui si è andati lunghi nel pagamento di oltre 90 giorni saranno consideratati già come rate sospese e saranno cumulate nel monte delle 12 rate massime sospendibili.
Leggete quindi il paragrafo dopo legato alle esclusioni dalla sospensione del mutuo perchè ci sono anche dei casi in cui proprio non potrete accedere.
I requisiti per beneficiare della sospensione
Il Fondo di garanzia consente a coloro che hanno difficoltà e che rispettano determinati requisiti che vedremo nel seguito di presentare un apposito modulo per la sospensione del mutuo con cui si richiede l’interruzione del pagamento per gravi motivi che andranno motivati e giustificati con documenti giustificativi da presentare alla banca che ha erogato il mutuo.
Con l’accordo siglato proprio allo scadere dei 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità è stato possibile definire la nuova struttura dell sospensione che ora modifica i requisiti di accesso e restringe anche il campo di osservazione.
Nella sostanza se prima il rispetto dei requisiti era sufficiente si presentasse o si fosse presentato nei tre anni precedenti nel nuovo triennio il requisito deve essersi presentato nei due anni precedenti la richiesta di sospensione restringendo di fatto la platea dei possibili richiedenti. L’evento è sufficiente che si verifichi anche solo in capo ad uno dei cointestatari del mutuo per far godere anche gli altri della sospensione.
Insomma per intenderci i requisiti è sufficiente che siano rispettati anche solo in capo ad uno solo dei soggetti che hanno “contratto” (come una malattia perchè lo è se parliamo di mutuo per la casa) il mutuo.
- a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc a tal fine dovrà essere presentato il provvedimento di licenziamento: per l’approfondimento leggete il punto 3 dell’accordo.
- b) morte: a tal fine dovrà essere presentato il relativo certificato del de cuius;
- c) handicap grave o condizione di non autosufficienza certificato dalle ASL;
- d) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.): a tal fine sarà sufficiente presentare la comunicazione del datore di lavoro
Per i casi di interruzione del rapporto di lavoro sono ammesse anche le definizione consensuali dei rapporti prese nelle direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell’articolo 7 comma 7 della legge 604 del 1966. Sono ammessi anche i licenziamenti che avevano alla base il superamento del periodo di malattia e mi sembra più che giusto.
Esclusioni dalla nuova sospensione: chi non può richiederla
Non tutti potranno accedere in quanto sono previsti anche dei casi di esclusioni come coloro che l’avevano già richiesta da meno 24 mesi dall’avvio dell’istruttoria della sospensione precedente del triennio 2013-2015. Le rate inoltre sospendibili saranno cumulativamente non più di 12.
Sono esclusi anche coloro che avevano al tempo stipulato una polizza contro la perdita del lavoro o di riduzione come disciplinata dalla lettera d) vista sopra a meno che l’assicurazione non copra tutto altrimenti sarà possibile accedere.
Sospensione valida solo per i mutui sull’abitazione principale/prima casa
Il mutuo doveva essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e non per seconde o terze case. La sospensione è possibile richiederla si per un massimo di 12 rate contro le 18 concesse nella precedente struttura del congelamento del mutuo valido per il triennio 2013-2015.
Chi ha beneficiato della sospensione delle rate anche nel precedente triennio potrà nuovamente accedere ma occhio perchè il jolly lo potrete giocare solo due volte. Come sapete infatti anche nel 2013 avevamo avuto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.
Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d).
Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino ad un massimo di 90 giorni precedenti alla data di richiesta dei sospensione.
Da quando opera la sospensione
La sospensione sarà operativa entro 30 giorni dall’approvazione della richiesta da parte della banca mutuante.
Quanto costa la sospensione delle rate del mutuo
Tale operazione di sospensione non deve essere soggetta a commissioni, perizie, e sopratutto interessi di mora nel periodo di sospensione e potrete anche richiedere il riavvio del piano di ammortamento del mutuo. L’unico caso in cui sarà consentito alla banca applicare gli interessi di mora sarà proprio quando non pagherete gli interessi sul mutuo perché rappresentano il frutto o profitto vero della banca.
Come presentare la richiesta di sospensione
La richiesta va presentata direttamente alla banca con apposito modulo di sospensione della rata del mutuo Modulo_adesione_accordo_ABI-AACC che dovrà rispondervi con un parere positivo o negativo entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. Nei successivi 30 dall’eventuale approvazione sarà anche operativa.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di adesione è il 31 dicembre 2017 per cui in realtà la validità della struttura della sospensione della rata del mutuo varrà anche per tutto il 2018. Tuttavia occhio perchè non tutti gli istituti la potranno fare in quanto è previsto che siano le banche a manifestare la volontà di aderire alla normativa con apposito modulo di richiesta anche loro.
Cosa disciplinava la precedente sospensione delle rate del mutuo
Nella precedente formulazione della sospensione per il triennio 2013-2015 avevamo che i requisiti per accedere dovevano essere rispettati invece nei tre anni precedenti alla richiesta di sospensione alla banca ed erano di meno di quelli di oggi:
- a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;
- b) morte;
- c) handicap grave o condizione di non autosufficienza.
Nella sostanza rispetto alla precedente formulazione a mio avviso e secondo una squisitissima sensazione personale il tentativo di compensare la diminuzione delle garanzie del lavoratore al posto fisso o alla flessibilità concessa al datore di lavoro di regolare orari (e tra poco anch ele mansioni) che si cerca di aiutarlo da un altro lato.
I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e Dipartimento del Tesoro
Fattispecie particolari
La sospensione del mutuo potrà essere richiesta anche per fattispecie particolari come alcuni credito al consumo, i mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione, o per emissioni obbligazionarie garantite, per i mutui oggetto di operazioni di portabilità e per quelli accollati a seguito di un frazionamento.
Sono ESCLUSI dalla sospensione delle rate del mutuo: “i finanziamenti che abbiano già fruito di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi”; (paragrafo 1 lettera d – Accordo ABI CAB 2015). Grazie a Joseph
Accordo ABI CAB 2015 per la sospensione della rata del mutuo: Accordo-ABI-AACC_31_3_2015
Altro discorso secondo me se ce la fate a resistere potrebbe essere quello della surroga del muto o della ridefinizione delle condizioni in un momento in cui i tassi sono molto bassi per cui potrebbe convenire farsi un giro in banca e sentire più campane valutando quello che vi dicono tenendo a mente sempre che sono società commerciali con scopo di lucro e non onlus per cui valutate bene quello che vi propongono.
Mancato pagamento delle rate del mutuo
Forse l’avrei dovuto scrivere prima ma vi segnalo anche per farvi avere un quadro più chiaro alcune informazioni utili per definire anche le conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo per sapere a cosa potreste andare incontro.
Rinegoziazione della rata del mutuo
Potete leggere l’articolo dedicato proprio alla Rinegoziazione delle condizioni del mutuo o quello dedicato al passaggio dal tasso variabile al fisso
Surroga del mutuo
Discorso a parte merita invece la Surroga del mutuo
Estinzione anticipata del mutuo: quanto costa
Se proprio siete fortunati potete leggere l’articolo dedicato ai costi dell’estinzione anticipata del mutuo
Vi segnalo poi l’articolo dedicato anche alla detrazione degli interessi sul mutuo per darvi anche uno strumento per risparmiare sulle tasse di giugno
Le scriva che non possono e che è in procinto di interessare l’autorità di vigilanza di questo qualora non sblocchino subito la rata o le forniscano un’idonea spiegazione supportata da elementi normativi e di fatto specifici per la sua posizione.
Buongiorno…sono in cassa integrazione ho fatto richiesta di sospensione della rata del mutuo e sono in attesa della risposta che ha tempi lunghi,,,,intanto però la banca continua a trattenermi la rata. come posso comportarmi?
grazie