In questo articolo si ripercorre il regime fiscale ai fini irpef dei dipendenti che hanno un lavoro a tempo indeterminato all’estero, in europa o in un paese extra UE, che si trovano a dover determinare le imposte a seconda delle cosidette retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con Decreto Ministeriale.
Il principio per i soggetti residenti in Italia che hanno prestato attività di lavoro all’estero è che dovrete versare le imposte (che spesso molti impropriamente chiamano tasse) su tutti i redditi posseduti compresi quelli all’estero in base all’articolo 3 del Tuir.
Il lavoro all’estero può essere tassato con una delle tre modalità sotto descritte:
- Tassazione analitica dei redditi;
- Tassazione delle retribuzioni convenzionali;
- Tassazione dei frontalieri.
Tassazione analitica dei redditi
Questa metodologia è più che altra residue perché si attiva nel momento in cui non sarà possibile applicare le convenzionali o quella dei frontalieri. In estrema sintesi si sostanzia nella tassazione di tutti i redditi lordi percepiti nel paese estero nell’anno di imposta oggetto di dichiarazione secondo gli scaglioni irpef senza considerare contributi previdenziale versati o trattenuti.
Tuttavia è probabile che sarete tassati anche nello stato dove state prestando l’attività per cui esistono proprio delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni tra Paese di residenza e Paese dove si è svolta l’attività: dovrete andare a leggere l’articolo 15 in quanto nel 99% dei casi si basano su un modello fisso che definisce nell’articolo 15 il trattamento fiscale da riservare ai redditi da lavoro dipendente.
Qui troverete infatti che “I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”. Questo vuol dire che potrete essere tassati in entrambi i casi ma che esiste appunto il meccanismo del credito di imposta per evitare una doppia imposizione o quello delle retribuzioni convenzionali.
Vi sono però dei casi in cui dovrete essere tassati solo nello stato di residenza e questo avviene quando l’attività all’estero viene prestata per un periodo inferiore a 183 giorni ed è pagata da un soggetto non residente fiscalmente dove viene svolta l’attività e nemmeno da una sua stabile organizzazione.
Tassazione secondo le retribuzioni convenzionali
Se svolgete attività per oltre 183 giorni anche non consecutivi all’estero potrete tassare le vostre somme secondo quanto definito l’articolo 51 comma 8-bis del TUIR che consente di determinare in modo forfettario in base a quanto definito ogni anno dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
I requisiti per l’applicazione della retribuzione convenzionale sono pertanto il mantenimento della residenza fiscale in Italia ma il lavoratore deve svolgere l’attività per un periodo superiore a oltre 183 giorni ed in via esclusiva. Se lavorate meno siete fuori e dovrete tassarvi analiticamente i redditi.
L’attività inoltre è prestata in specifico settoriale sono:
- Settore edile;
- Artigianato;
- Industria cinematografica;
- Spettacolo;
- Autotrasporto e spedizione merci;
- Commercio;
- Credito;
- Assicurazioni;
- Trasporto aereo;
- Agricoltura.
Il rispetto dell’apparente ad uno specifico settore lo chiederei allo stesso datore di lavoro.
La retribuzione convenzionali dei lavoratori all’estero
Approfondiamo di più il discorso sulle retribuzioni convenzionali: la retribuzione dei lavoratori all’estero è disciplinata dall’articolo 51, comma 8-bis del Tuir che, in deroga alle regole di determinazione analitica della base imponibile dettate dai primi otto commi dello stesso articolo, dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell’Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale.
Quantificazione del reddito imponibile
Per quantificare il reddito imponibile di questi lavoratori, pertanto, non si tiene conto delle retribuzione effettivamente corrisposte. In più, se il datore di lavoro riconosce al dipendente dei fringe benefit, questi non vengono tassati autonomamente, in quanto ricompresi forfetariamente nella retribuzione convenzionale.
Il requisito dell’esclusività
Il requisito dell’esclusività è soddisfatto quando la prestazione di lavoro all’estero costituisce l’unica attività affidata al dipendente e non è quindi accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di mansioni in Italia (ad esempio, per compiere trasferte o missioni presso clienti stranieri, fiere o società collegate all’estero). In pratica, l’unico oggetto del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente deve essere lo svolgimento di attività lavorativa all’estero. E’ necessario (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 207/2000, punto 1.5.7) stipulare uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e collocare il dipendente in uno speciale ruolo estero.
Il concetto di continuità va invece riferito al fatto che l’incarico deve essere stabile, non di tipo occasionale. La continuità non riguarda il periodo di permanenza all’estero: è sufficiente (Circolare richiamata) che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni “nell’arco di dodici mesi”, da intendere non come periodo d’imposta, ma facendo riferimento alla permanenza all’estero stabilita nel contratto, possibile anche per un periodo a cavallo di due anni solari. Nel conteggio dei 183 giorni rientrano anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.
In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 21 gennaio devono essere divisi in ragione di ventisei giornate.
La disciplina dettata dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, non viene applicata se il lavoratore presta la propria attività in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso prevede, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso, la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali nazionali.
In sintesi
Le due condizione per l’applicazione della retribuzione convenzionale sono quindi:
- il lavoratore dipendente svolga la propria attività continuativamente ed esclusivamente per più di 183 giorni l’anno;
- il datore di lavoro estero eserciti una delle attività individuate nel nel decreto ministeriale sulle retribuzioni convenzionali
Se non rispettate queste e siete residenti in Italia sarete tenuti a versare imposte in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti ed applicando alla retribuzione estera gli scaglioni di reddito Irpef avendo però cura di scomputare le ritenute applicate all’estero in base con il meccanismo del credito di imposta come disciplinato dall’articolo 165 del Tuir.
Come si applica il credito di imposta sulle ritenute subite all’estero
Calcolo del credito di imposte per il lavoro svolto all’estero
Per ulteriori informazioni, siamo a Vostra disposizione all’indirizzo studiotributi.internazionale@gmail.com
Potete leggere a tal proposito anche i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate con la circolare 20 del 2011
Articoli di approfondimento:
Quando un soggetto è residente fiscalmente in Italia
Tassazione dei proventi da borse di studio e dottorati di ricerca all’estero
Guida alle nuove deduzioni e detrazioni fiscali per i residenti all’estero
Buongiorno
lavoro come dipendente per un’azienda italiana e sono spesso all’estero per trasferte.
Per buona parte del 2016 sarò all’estero in un paese dove non esistono convenzioni fiscali con l’Italia.
Posso richiedere il regime fiscale convenzionato (cioè pagare contributi e irpef secondo tabella retribuzioni convenzionali 2016) in un secondo momento (prima di fine anno per esempio) ? E a chi devo richiedere questo regime fiscale ?
Grazie mille.
Salve, invito infine anche gli altri commentatori dell’articolo ad aggiungere informazioni, qualora abbiano trovato risposte alle pubblicate domande sul regime convenzionale.
grazie