Lavoro all’estero e domanda sulle retribuzioni convenzionali ai fini Irpef

In questo articolo si ripercorre il regime fiscale ai fini irpef dei dipendenti che hanno un lavoro a tempo indeterminato all’estero, in europa o in un paese extra UE,  che si trovano a dover determinare le imposte a seconda delle cosidette retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con Decreto Ministeriale.

Il principio per i soggetti residenti in Italia che hanno prestato attività di lavoro all’estero è che dovrete versare le imposte (che spesso molti impropriamente chiamano tasse) su tutti i redditi posseduti compresi quelli all’estero in base all’articolo 3 del Tuir.

Il lavoro all’estero può essere tassato con una delle tre modalità sotto descritte:

  • Tassazione analitica dei redditi;
  • Tassazione delle retribuzioni convenzionali;
  • Tassazione dei frontalieri.

Tassazione analitica dei redditi

Questa metodologia è più che altra residue perché si attiva nel momento in cui non sarà possibile applicare le convenzionali o quella dei frontalieri. In estrema sintesi si sostanzia nella tassazione di tutti i redditi lordi percepiti nel paese estero nell’anno di imposta oggetto di dichiarazione secondo gli scaglioni irpef senza considerare contributi previdenziale versati o trattenuti.

Tuttavia è probabile che sarete tassati anche nello stato dove state prestando l’attività per cui esistono proprio delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni tra Paese di residenza e Paese dove si è svolta l’attività: dovrete andare a leggere l’articolo 15 in quanto nel 99% dei casi si basano su un modello fisso che definisce nell’articolo 15 il trattamento fiscale da riservare ai redditi da lavoro dipendente.

Qui troverete infatti che “I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”. Questo vuol dire che potrete essere tassati in entrambi i casi ma che esiste appunto il meccanismo del credito di imposta per evitare una doppia imposizione o quello delle retribuzioni convenzionali.

Vi sono però dei casi in cui dovrete essere tassati solo nello stato di residenza e questo avviene quando l’attività all’estero viene prestata per un periodo inferiore a 183 giorni ed è pagata da un soggetto non residente fiscalmente dove viene svolta l’attività e nemmeno da una sua stabile organizzazione.

Tassazione secondo le retribuzioni convenzionali

Se svolgete attività per oltre 183 giorni anche non consecutivi all’estero potrete tassare le vostre somme secondo quanto definito l’articolo 51 comma 8-bis del TUIR che consente di determinare in modo forfettario in base a quanto definito ogni anno dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

I requisiti per l’applicazione della retribuzione convenzionale sono pertanto il mantenimento della residenza fiscale in Italia ma il lavoratore deve svolgere l’attività per un periodo superiore a oltre 183 giorni ed in via esclusiva. Se lavorate meno siete fuori e dovrete tassarvi analiticamente i redditi.

L’attività inoltre è prestata in specifico settoriale sono:

  • Settore edile;
  • Artigianato;
  • Industria cinematografica;
  • Spettacolo;
  • Autotrasporto e spedizione merci;
  • Commercio;
  • Credito;
  • Assicurazioni;
  • Trasporto aereo;
  • Agricoltura.

Il rispetto dell’apparente ad uno specifico settore lo chiederei allo stesso datore di lavoro.

La retribuzione convenzionali dei lavoratori all’estero

Approfondiamo di più il discorso sulle retribuzioni convenzionali: la retribuzione dei lavoratori all’estero è disciplinata dall’articolo 51, comma 8-bis del Tuir che, in deroga alle regole di determinazione analitica della base imponibile dettate dai primi otto commi dello stesso articolo, dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell’Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale.

Quantificazione del reddito imponibile

Per quantificare il reddito imponibile di questi lavoratori, pertanto, non si tiene conto delle retribuzione effettivamente corrisposte. In più, se il datore di lavoro riconosce al dipendente dei fringe benefit, questi non vengono tassati autonomamente, in quanto ricompresi forfetariamente nella retribuzione convenzionale.

Il requisito dell’esclusività

Il requisito dell’esclusività è soddisfatto quando la prestazione di lavoro all’estero costituisce l’unica attività affidata al dipendente e non è quindi accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di mansioni in Italia (ad esempio, per compiere trasferte o missioni presso clienti stranieri, fiere o società collegate all’estero). In pratica, l’unico oggetto del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente deve essere lo svolgimento di attività lavorativa all’estero. E’ necessario (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 207/2000, punto 1.5.7) stipulare uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e collocare il dipendente in uno speciale ruolo estero.

Il concetto di continuità va invece riferito al fatto che l’incarico deve essere stabile, non di tipo occasionale. La continuità non riguarda il periodo di permanenza all’estero: è sufficiente (Circolare richiamata) che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni “nell’arco di dodici mesi”, da intendere non come periodo d’imposta, ma facendo riferimento alla permanenza all’estero stabilita nel contratto, possibile anche per un periodo a cavallo di due anni solari. Nel conteggio dei 183 giorni rientrano anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 21 gennaio devono essere divisi in ragione di ventisei giornate.

La disciplina dettata dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, non viene applicata se il lavoratore presta la propria attività in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso prevede, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso, la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali nazionali.

In sintesi

Le due condizione per l’applicazione della retribuzione convenzionale sono quindi:

  1. il lavoratore dipendente svolga la propria attività continuativamente ed esclusivamente per più di 183 giorni l’anno;
  2. il datore di lavoro estero eserciti una delle attività individuate nel nel decreto ministeriale sulle retribuzioni convenzionali

Se non rispettate queste e siete residenti in Italia sarete tenuti a versare imposte in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti ed applicando alla retribuzione estera gli scaglioni di reddito Irpef avendo però cura di scomputare le ritenute applicate all’estero in base con il meccanismo del credito di imposta come disciplinato dall’articolo 165 del Tuir.

Come si applica il credito di imposta sulle ritenute subite all’estero

Calcolo del credito di imposte per il lavoro svolto all’estero

Per ulteriori informazioni, siamo a Vostra disposizione all’indirizzo studiotributi.internazionale@gmail.com

Potete leggere a tal proposito anche i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate con la circolare 20 del 2011

Articoli di approfondimento:
Quando un soggetto è residente fiscalmente in Italia

Tassazione dei proventi da borse di studio e dottorati di ricerca all’estero

Guida alle nuove deduzioni e detrazioni fiscali per i residenti all’estero

http://dev.tasse-fisco.com/international-taxation/elenco-convenzioni-contro-doppie-imposizioni-fiscali-vigenti/36334/

http://dev.tasse-fisco.com/international-taxation/certificato-contro-doppie-imposizioni-format-domanda-costi/36325/

http://dev.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/spese-mediche-estero-sanitarie/18914/

22 Commenti

  1. Anche io, come molti altri vedo, mi trovo nella stessa situazione del signor Michele (vedi post 1 ottobre 2012 at 21:29).
    Chiedo se possibile per “tasse e fisco” pubblicare una vostra valutazione sull’argomento (visto che sembra interessare molto).

    grazie Marco

  2. 1. Mi trovo nella stessa situazione del sig. michele che ha scritto l’1 ottobre 2012 per quanto concerne il reddito convenzionale e mi farebbe piacere ricevere la Vs. risposta in merito.
    2. Inoltre per la compilazione del mod. UNICO 2016 per lavoro dipendente all’estero in via continuativa (Svizzera) gradirei sapere se è obbligatoria la compilazione del quadro RW non avendo superato nel 2015 la soglia di € 15.000.- o se è da farsi barrandio la casella 20 ?
    3. Infine per i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP ed i Contributi ordinari esposti nella ” ATTESTAZIONE DELLE RENDITE” ricevuta dal datore di lavoro svizzero devo compilare il quadro CE per il credito d’imposta e se nel quadro RC punto 3 posso indicare l’importo del salario netto da riportare nella dichiarazione d’imposto nell’attestazione, naturalmente in Euro. 1000 grazie per la risposta.

  3. Buongiorno,

    mi trove nella stessa situazione del Sig Michele che ha scritto l’1 ottobre 2012 at 21:29

    Salve,
    Non mi é ancora chiaro se le retribuzioni convenzionali si applicano solo a dipendenti di società italiane distaccate all’estero oppure anche a lavoratori che essendo fiscalmente residenti in Italia lavorano in modo continuativo per società all’estero che non hanno nessun legame con l’Italia.
    Facciamo una ipotesi: abito a Milano e vengo assunto da una società svizzera che non ha legami o rappresentanza in Italia; lavoro come dipendente in modo esclusivo a Zurigo per 12 mesi l’anno; ritorno a casa il fine settimana dove ho una casa in comproprietà con mia moglie.
    L’iscrizione AIRE non esclude la residenza fiscale in Italia a causa del mantenimento dei legami familiari e la dimora principale e quindi devo dichiarare il reddito in Italia sfruttando il credito di imposta per le tasse pagate in Svizzera.
    Dal momento che la società pe cui lavoro non ha legami o rappresentanza in Italia, posso utilizzare il reddito convenzionale?

    A) Se sì, come determino l’inquadramento (impiegato di 4 livello oppure quadro) che non ha corrispondenza in Svizzera? Come fa l’agenzia delle entrate a sapere che non scelgo un inquadramento a me più conveniente?

    B) Se no, devo dichiarare il reddito reale? Quali documenti vengono allegati alla dichiarazione? Il CUD in Svizzera non esiste.

    Potrebbe fornirmi dei chiarimenti?

    Il mio problema maggiore è come individuare l’inquadramento (dirignete ma di che livello) che non ha corrispondenza in Svizzera. Come faccio ?
    Come fa l’agenzia delle entrate a sapere che non scelgo un inquadramento a me più conveniente?

    Grazie mille per la risposta

    Alfio

  4. buongiorno per tutto il 2014 ho lavorato in germania , la società tedesca mi ha rilasciato un cud …..non essendo iscritta all’AIRE devo pagare le tasse in Italia non su quanto effettivamente percepito bensi sulla c.d. retribuzione convenzionale. Come si calcola la retribuzione convenzionale ??? pur avendo letto diversi articoli non so come devo fare, grazie Silvi a

  5. Buongiorno,
    dal 2010 al 2012 sono stato in distacco continuativo in francia presso un ente di cooperazione internazionale del mio settore. Il contratto prevedeva lavoro esclusivo per questo ente. Premetto che lavoro per una grande azienda S.p.A partecipata 100% dallo stato. Ho pagato le tasse solo in Italia anche perche in Francia lavoravo solo, ma ho mantenuto la residenza in Italia e percepivo stipendio in Italia da mia azienda italiana cosi come concordato nel contratto di distacco. Sull’indennità di espatrio mi è stata applicata tassazione tipo trasferta con metà premio esente e metà premio imponibile; mi è stato anche tassato un assegno annuale legato all incarico di distacco. Ora leggendo l’art 51 comma 8 bis del TUIR e leggendo la Risoluzione 245 dell 11/09/2007 dell agenzia dell’entrate mi sembra che la mia azienda con me e con tutti i distaccati che abbiamo all estero ha sbagliato e sbagli la tassazione sull’indennita di espatrio e sui benefit non applicando il regime dei redditi convenzionali. Posso richiedere un rimborso? un collega che lavorava per la nostra azienda non in Francia ma in Belgio ha avuto ragione, pero non so se cambiando il paese estero dove si lavora lo scenario cambia. Questo perchè cè stata interpretazione del fisco che dice che l articolo del TUIR non si applica se vi è una convenzione tra due paesi che obbiga a pagare le tasse nel paese estero. Nel caso del Belgio vi è un protocollo alla convenzione che elenca una serie di aziende dove dipendenti devono pagare tasse in Italia, ma questo non vi è nella convenzione con la francia.Però io ho pagato le tasse solo in Italia quindi l art del TUIR dovrebbe applicarsi. Potete darmi un vostro parere.?
    Saluti

  6. Salve, anche io sono adesso nella situazione del sig.Michele da Febbraio vado a lavorare per una azienda Svizzera prendo residenza Svizzera con permesso B, moglie e figlio restano in italia dove abbiamo una casa intestata ad entrambi, da cui il domicilio o residenza fiscale legata ai legami affettivi ecc…
    anche io avrei posto le stesse identiche domande del Sig.Michele a riguardo, attualmente i fiscalisti ai quali ho chiesto cautelativamente mi hanno suggerito la convenzionale ma nell’eventualità essendo attualmente impiegato tecnico meccanico di 6 livello e in svizzera avrei posizione analoga che livello dovrei prendere dalle tabelle? e riguardo all’accordo Italia – Svizzera prevale sulla convenzionale?
    Grazie mille in anticipo.

  7. Buongiorno,

    lavoro all’estero per una societa’ italiana da qualche anno. Svolgo la mia attivita’ interamente all’estero (paesi extra UE), dove risiedo per quasi tutto l’anno (quindi piu’ di 183 giorni), a parte i periodi di rotazione (ovvero ferie) che la mia societa’ mi concede.
    Nel CUD, che elabora la mia societa’ in quanto unica fonte di reddito, il reddito imponibile indicato nella parte B, punto 1, e’ notevolmente inferior rispetto alla sommatoria dei redditi mensili netti.
    Nel presentare la richiesta di mutuo alla mia Banca, fra i documenti richiesti vi sono gli ultimi CUD e i cedolini. Mi indicano non vi e’ corrispondenza fra il reddito mensile netto indicato nei cedolini e il CUD dei redditi dichiarati, essendo i primi molto piu’ alti. Come posso supportare, con quali argomenti, leggi, ecc il concetto stabilito dall’art. 51, comma 8 del TUIR?

    vi ringrazio anticipatamente della risposta.

  8. Per cortesia non pubblicare email.
    Residenza fiscale Italiana
    Dirigente presso azienda Austriaca che spende più di 200 giorni lavorativi/anno all’estero.
    Imposta applicata in Austria su parte imponibile in proporzione ai giorni lavorativi in Austria rispetto al totale giorni lavorativi (esclusi quindi i giorni lavorativi in altri stati – viaggio molto )
    Domanda:
    Applicando il regime reddito convenzionale, posso detrarre totalmente l’imposta ritenuta in Austria o solo in quota proporzionale rapporto imponibile tassato su reddito effettivo totale ?
    Grazie
    Walter

  9. Salve
    La mi azienda ami sta offrendo un contratto di distacco per un anno in Qatar.
    Nella bozza del contratto dice che il mio stipendio e l’indennità estero mi verranno versati senza alcun tipo di tassazione Irpef nonostante io lasci in italia la mia residenza e mia moglie.
    Alla mia domanda di come questo sia possibile loro mi hanno risposto che si avvalgono della retribuzione convenzionale, ma per quanto ho capito dalle mie ricerco io devo continuare ugualmente a pagare l’Irpef sul mio reddito determinato dallo stato con la retribuzione convenzionale.
    Ho capito giusto?
    Grazie

  10. Buongiorno a tutti..
    Avevo postato il mio quesito riguardo l’interpretazione che viene data alle retribuzioni convenzionali.
    L’INPS ha sancito con una direttiva che i dipendenti di società che hanno una sede in Italia e vengono trasferiti all’estero )presso la stessa società o una sede distaccata) ma comunque con un contratto di trasferimento firmato in Italia sono assogettati alle forme contributive convenzionali solo se la sede di distacco sia un paere EXTRACOMUNITARIO o per il quale non esistano accordi sulla DOPPIA IMPOSIZIONE.
    Da ciò ne segue che se lavorate in Europa i contributi che la vostra ditta deve versarvi sono quelli comulativi dell’intera retribuzione effettiva italiana ed europea…nel caso in cui siate distaccati fuori Europa8o paesi con accordi..) si applicano le tabelle convenzionali per dare almeno un minimo di base contribuitiva ai lavoratori…le aziende italiane cavalcando i soliti cavilli e mezze parole della legge stanno applicando INDISCRINATAMENTE a tutti i lavoratori la normativa delle retribuzioni convenzionali, anche qualdo non dovrebbero (e non ce ne sarebbe bisogno) di applicarle, in quanto econimicamente piu’ appetibili per le aziende(si pagano meno contributi di quelli che realmente spetterebbero..)
    Va da se che se la vostra ditta di lavoro non ha sede in Italia od il vostro contratto è stato firmato all’estero non avete nessuna possibilità di avere nessun contributo pagato in ITALIA..!!

  11. Buongiorno, ho un quesito da porre:
    -Ho un contratto di un anno con una societa estera per che non ha alcun riferimento contatto o ufficio in Italia.
    – Lavoro all’estero in cantieri petroliferi anche in paesi diversi dalla sede del mio datore di lavoro estero per almeno 183 giorni anche se in maniera non continuativa con turni di 4 settimane (4 settimane al lavoro estero, 4 settiman e di riposo in Italia)
    -Sono del tutto residente in italia, fisicamente e fiscalmente.

    Si applica il principio del retribuzioni convenzionali e del credito di imposta?
    Se si come si quantifica la retribuzione convenzionale dato che non ho un inquadramento paragonabile a qualsiasi contratto italiano?

    grazie
    Mauro

  12. anche io mi trovo nello stesso identico caso di michele!!
    qualcuno ha qualche informazione sul da farsi?
    cristian

  13. Anche io mi trovo nella situazione di Michele; lavoro in Danimarca come dipendente (non distaccata da datore di lavoro italiano) e non so come quantificare la retribuzione convenzionale…Come posso fare riferimento ad un contratto collettivo italiano? Come posso paragonare l’inquadramento lavorativo in Danimarca con quello italiano?

    Grazie mille in anticipo

  14. A integrazione di quanto scritto prima, vorrei capire cosa significa questo:

    “La disciplina dettata dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, non viene applicata se il lavoratore presta la propria attività in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso prevede, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso, la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali nazionali.”

    Significa che nel caso da me rappresentato precedentemente, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione avviene solo in Svizzera e non occorre dichiarare niente in Italia?

    Grazie.

  15. Salve,

    Non mi é ancora chiaro se le retribuzioni convenzionali si applicano solo a dipendenti di società italiane distaccate all’estero oppure anche a lavoratori che essendo fiscalmente residenti in Italia lavorano in modo continuativo per società all’estero che non hanno nessun legame con l’Italia.

    Facciamo una ipotesi: abito a Milano e vengo assunto da una società svizzera che non ha legami o rappresentanza in Italia; lavoro come dipendente in modo esclusivo a Zurigo per 12 mesi l’anno; ritorno a casa il fine settimana dove ho una casa in comproprietà con mia moglie.

    L’iscrizione AIRE non esclude la residenza fiscale in Italia a causa del mantenimento dei legami familiari e la dimora principale e quindi devo dichiarare il reddito in Italia sfruttando il credito di imposta per le tasse pagate in Svizzera.

    Dal momento che la società pe cui lavoro non ha legami o rappresentanza in Italia, posso utilizzare il reddito convenzionale?

    A) Se sì, come determino l’inquadramento (impiegato di 4 livello oppure quadro) che non ha corrispondenza in Svizzera? Come fa l’agenzia delle entrate a sapere che non scelgo un inquadramento a me più conveniente?

    B) Se no, devo dichiarare il reddito reale? Quali documenti vengono allegati alla dichiarazione? Il CUD in Svizzera non esiste.

    Potrebbe fornirmi dei chiarimenti?

  16. Buongiorno e grazie del contributo. Non rilevo però in cosa sia vago. Se per vago intende non calato nella singola fattispecie lei sa meglio di me che in questa sede non ci si può che limitare a dare alcuni principi fondamentali per orientare nell’a conoscenza delle fonti, almeno questo è lo spirito.

  17. Buongiorno.
    Il vostro articolo è piuttosto vago su quanto è realmente previsto dall articolo 51 8bis del TUIR ..Infatti Non bisogna confondere i Lavoratori che prestano la propria attività all’estero (extra UE o paesi con i quali esistono accordi per la doppia imposizion ed i paesi extra UE) La normativa prevede diversi trattamenti per il lavoratore che svolge la propria attività in Francia ad es..piuttosto che in Mongolia.
    E’ appunto questo lo spirito delle retribuzioni convenzionali, in mancanza di una normativa valida locale riconosciuta dallo Stato italiano, fornire almeno al lavoratore una base minima di contributi in Italia.
    Purtroppo si stà verificando lo stravolgimento di questa normativa (economicamente vantaggioso per le aziende italiane) che “provano” ad inserire le retribuzioni convenzionali, anche quando in effetti così non dovrebbero essere.

  18. Salve, vorrei chiedervi una piccola consulenza riguardo il mio stato attuale per la dichiarazione dei redditi.
    Elenco i seguenti fatti:
    – per l’Italia, ho residenza ufficiale in Italia (mi iscrivo all’AIRE nelle prossime settiamane, ma sara’ utile solo per il prossimo anno)
    – non sono a carico dei miei
    – ho lavorato da feb 2011 a giu 2011 in una azienda italiana, di cui posseggo il CUD
    – ho lavorato da ago 2011 a dic 2012 per un’azienda francese (110 giorni lavorativi – 150 giorni totali) ed e’ ancora il mio lavoro attuale, ho contratto a tempo indeterminato
    – sono a conoscenza dell’accordo Italia Francia
    – non posseggo immobili
    – vorrei detrarre alcune spese universitarie e di affitto durante il periodo universitario terminato ad aprile 2011

    La mia societa’ francese mi ha inviato un reminder per effettuare la dichiarazione dei redditi francese.
    Ora… Cosa dovrei fare?
    Farle entrambe? Se si, cosa dichiarare su ognuna?

    Grazie,
    complimenti per il sito.

  19. Si dovrebbe prima accetare dove risiede fiscalmente. A tal fine le consiglio di leggere i due articoli dedicati alla residenza fiscale delle persone fisiche.

  20. Buingiorno, mi scuso intanto se magari l’argomento è già stato trattato, ma l’incertezza mia è enorme:

    mio figlio che ha ancora la residenza italiana , lavora circa 150 giorni all’anno in Francia per una società francese e li paga le sue tasse,

    per altri 90 giorni lavora poi in Australia per una società australiana e li le tasse pagate gli vengono rimborsate previa sua richiesta,

    pochi mesi dopo il termine del lavoro.

    Il tutto è documentabile.

    Che obblighi ha nei riguardi del fisco Italiano?

    Ringrazio e saluto

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