I soggetti non residenti fiscalmente in Italia devono comunque pagare al fisco italiano alcune imposte o tasse al ricorrere di certe condizioni nel seguito riepilogate. Si devono prima di tutto fornire alcuni chiarimenti utili a definire quando un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia o all’estero cosa si intenda per domicilio fiscale.
Pur avendo già trattato il tema della residenza fiscale delle persone fisiche e delle società e avendo definito anche il domicilio fiscale qu ci concentriamo delle condizioni per continuare a definire un soggetto come residente in Italia o al contrario all’estero per analizzare gli effetti che, da queste definizioni, derivano in termini di tassazione.
Definizione residenza fiscale Italiana o estera
Ai fini delle imposte sul reddito, siano queste Irpef o imposte sostitutive addizionali regionali o comunali i contribuenti persone fisiche, lavoratori autonomi o le società sono considerati non residenti fiscalmente quando:
- non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili)
- non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati resi- denti.
Le due condizioni devono valere entrambe altrimenti il contribuente risulta essere ancora residente fiscalmente in Italia con tutte le conseguenze del caso in materia di tassazione.
Pagamento tasse in Italia per i non residenti fiscalmente
Qualora rispettiate la definizione di soggetto non residente fiscalmente ricordate che non siete esonerati completamente dal pagamento delle tasse o imposte sul reddito in italia in quanto il fisco Italiano vi chiederà comunque di pagarle limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato Italiano o sui beni ivi collocati.
Tuttavia, al fine di evitare la doppia tassazione dei redditi sia nel paese ove sono stati prodotti sia nel nel paese della residenza anagrafica del soggetto o, come accadeva in passato in nessuno dei due paesi gli Stati stipulano accordo convenzionali contro le doppie imposizioni strutturati secondo un modello OCSE riconosciuto internazionalmente. Nelle convenzioni sono contenute le definizioni delle residenze fiscali dei soggetti, il trattamento dei redditi di diversa natura delle persone fisiche, delle società, il trattamento dei dividendi o delle pensioni etc.
Presunzioni di fatto per i paesi a fiscalità privilegiata
Lo stato Italiano considera cittadini italiani anche coloro che, pur essendosi cancellati dalle anagrafi della popolazione residente sono emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (l’elenco dei Paesi è riportato al Cap. VIII).
Importante: anche nel caso in cui abbiate trasferito formalmente la residenza all’estero in uno dei paesi a fiscalità privilegiata dovete sapere che dovrete fornire al Fisco italiano la prova di fatto che li avete trasferito la dimora abituale e che avete il centro dei vostri affari o interessi.
Dimora abituale: significa dimostrare che li vivete abitualmente o almeno per la maggior parte del periodo di imposta la dimora abituale. Questo andrà dimostrato semplicemente per esempio con i contratti di utenza luce, gas, telefono intestate al soggetto o alla società da cui si evidenzi anche un effettivo consumo in linea con quelli medi riscontrati per soggetti analoghi.
Aprire una società on line quindi difficilmente sarà sufficiente a dimostrare l’effettiva operatività. Lo stesso nel caso delle persone fisiche compare una casa in un paese esotico, spesso caratterizzante anche paradisi fiscali.
Centro di affari o interessi: in alternativa si dovrà dimostrare di avere gli il centro di affari (il lavoro o la propria attività imprenditoriale) o dei propri interessi (la propria famiglia). Anche in questo caso è necessario dimostrare con prove di fatto che l’attività lavorativa o imprenditoriale si svolga effettivamente all’estero. A titolo di esempio si suole riconoscere questo quando all’estero sono svolti i consigli di amministrazioni o le assemblee periodiche. Nel caso degli affari o degli interessi per esempio fornire un attestato di frequenza scolastica dei figli è la prova inconfutabile della reale presenza sul territorio estero e della dimora abituale.
Vale comunque qualsiasi mezzo di prova documentale atto a dimostrare l’effettiva permanga sul territori per la maggior parte del periodo dell’anno.
Domicilio Fiscale
Spesso si fa confusione tra le definizioni di residenza, domicilio e dimora abituale. Sono tre concetti moto diversi tra loro che se volessi distinguere in poche righe possiamo dire che la residenza anagrafica rappresenta quello che dichiarate formalmente allo stato rispetto a dove siete. La dimora abituale coincide con l’effettiva permanenza. Il domicilio fiscale serve soprattutto a individuare l’Ufficio dell’amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti che sono considerate fiscalmente all’estero pur producendo i retti in Italia hanno il domicilio nel comune di produzione di tale reddito o nel caso di più post in quello dove viene prodotto in via prevalente o più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (vedi Cap. VIII), hanno invece il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia
Quali tasse devono pagare i non residenti fiscalmente in Italia
Le principali imposte e tasse che devono comunque pagare i soggetti considerati non fiscalmente residenti in italia limitatamente ai redditi ivi prodotti possono essere:
- l’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef)
- l’addizionale regionale all’Irpef
- l’addizionale comunale all’Irpef
- le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili
- l’imposta comunale sugli immobili (IMU-TASI-TARI).
I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:
Dichiarazioni fiscali 730 o modello Unico
Anche i soggetti non residenti in fiscalmente in Italia dovranno presentare la dichiarazione dei redditi Modello 730 o modello Unico. Andranno sempre dichiarati solo i redditi ivi prodotti o i beni immobili ivi posseduto (case, fabbricati, impianti, etc…). Vi ricordo comunque che vi sono una serie di casi di esonero anche per i non residenti fiscalmente in Italia .
Per completare il quadro vi segnalo anche cosa ci dicono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi a proposito.
Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:
- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).
Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.
La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo (non effettivo) con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.
Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti non residenti fiscalmente
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