Bonus 100 Euro Dipendenti che hanno Lavorato nel mese di Marzo: Come funziona, a chi si applica e quanto Vale in busta paga

Il Decreto Cura Italia 2020 del Governo Conte ha introdotto un Bonus di 100 euro in busta paga netto non tassato per effetto delle conseguenze dovute per effetto dell’emergenza sanitaria dovuta al Corona Virus che ha portato allo STOP di molteplici attività ma non di tutte. Il Bonus è esentasse per cui sarà accreditato direttamente nella busta paga del dipendente che ha prestato l’attività lavorativa nel mese di marzo.

La Norma è sufficientemente chiara e di facile lettura in quanto all’articolo  63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si legge che  (vi sottolineo i requisiti per poi approfondirli : “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.”

Il bonus si applica sia ai lavoratori dipendenti sia ai lavoratori pubblici.

RAL inferiore a 40 mila euro

Per il calcolo dovrete vedere la certificazione unica dell’anno precedente se assume un valore nel campo relativo al reddito da lavoro dipendente superiore a 40 mila euro.

Detassazione totale del Bonus

Al pari di ogni bonus che si rispetto anche questo non viene tassato in busta paga ai fini IRPEF per cui lo troverete pulito nella busta paga di Aprile 2020

Tuttavia sappiate che il  bonus sarà rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo presso la propria sede per cui tutto sommato parliamo nella maggior parte dei casi di due settimane, massimo 3 per la quasi totalità dei delle imprese. Sappiamo infatti che lo stop alle attività eccetto quelle individuale dall’allegato del DPCM appena dopo la metà di marzo per cui va da sè che il bonus difficilmente potrà essere sfruttato in toto.

Bonus 100 Euro Busta paga

Non parliamo del Bonus di 80 euro di Renzi nè quello fantomatico di mille della Meloni che cerca di sciaccallare voti anche in questo momento di emergenza quando le forze politiche dovrebbero essere coese e richiamare al famoso senso di responsabilità tanto caro ai politici. Parliamo di un Bonus da accreditare in busta paga netto è che è netto in quanto non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF del dipendente.

Sono redditi di lavoro dipendente per l’articolo 49 del Tuir quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

  • a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
    b) le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile

Nel seguito vediamo come funziona, a chi si applica e come deve comportarsi il datore di lavoro per il recupero del Bonus sotto forma di credito di imposta.

Adempimenti per il datore di lavoro che eroga il bonus

Il Datore di lavoro come anticipato in premessa recupererà il bonus sotto forma di credito di imposta da indicare nel modello f24 con appositi codici tributo che trovate nel seguito.

Quando accreditano il Bonus in busta paga?

L’accredito del bonus corona virus dovrà avvenire a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il conguaglio di Dicembre.

Codici Tributo Bonus 100 Euro 2020 lavoratori dipendenti per Corona Virus

Con apposita risoluzione del 31 marzo l’agenzia delle entrate ha introdotto appositi codici tributo da utilizzare per l’utilizzo del credito di imposta che trovate nel seguito:

a) Codice Tributo 1699 per il modello F24
b) Codice tributo 169E  per il modello F24 EP

Le somme, trattandosi di credito andranno indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Vi ricordo che essendo una compensazione di credito i modelli F24 andranno presentati esclusivamente per via telematica.

A tal proposito nel seguito articoli correlati gratuiti di approfondimento

https://dev.tasse-fisco.com/societa/irap-societa-azienda-pagamento/obbligo-f24-telematico-quando-quali-casi-come-compilazione/46065/

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