Come si acquista lo Stato di Disoccupazione valido ai fini della domanda per l’indennità di disoccupazione NASPI 2016 e 2017 conseguente alla perdita di lavoro o alle dimissioni volontarie e quali sono i requisiti da rispettare per richiederla e conservare il beneficio? Non sono pochi infatti coloro che perdono il lavoro, fanno richiesta per l’indennità di disoccupazione e poi nel frattempo perdono il loro stato disoccupazione…
Quando si verifica lo Stato di disoccupazione
Non è detto che se non avete un lavoro siete definibili in stato di disoccupazione e perciò potete accedere ala Naspi, per questo è importante definire quali sono le condizioni affinché sia verificato il primo presupposto. La disoccupazione deve essere involontaria (tranne i casi di seguito indicati) per cui sono esclusi ab origine i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
I requisiti servono a definire un perimetro di applicazione dell’agevolazione altrimenti la potrebbero richiedere tutti indipendentemente dal fatto che abbiano mai lavorato: a quel punto parleremo non di indennità di disoccupazione ma di reddito di cittadinanza e questo è un altro tema che qui non affrontiamo.
In attesa dell’istituzione del portale nazionale delle politiche del lavoro di cui al d. lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
L’indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo i casi di seguito specificati:
- dimissioni: il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio – ovvero di dimissioni per giusta causa.
- risoluzione consensuale
non impedisce il riconoscimento della prestazione:- se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
- nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge n.604 del 1966);
- qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Potrete accedere all’indennità di disoccupazione anche in caso di dimissioni volontarie ma per così dire causate da un comportamento contra legem del datore di lavoro per cui per giusta causa e motivate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Lo stato di disoccupazione è valido anche in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
La produzione di un reddito imponibile mentre si sta percependo la disoccupazione non è di per sé causa di decadenza ma esistono dei limiti reddituali da rispettare a seconda dell’attività svolta.
Conservazione dello Stato di disoccupato ai fini dell’indennità
Si mantiene il benefico fintanto che il reddito da lavoro dipendente sia inferiore a 8 mila euro o a 4.800 nel caso in cui di svolga attività di lavoro autonomo o di impresa.
L’articolo 4, comma 1 lettera a) del D.Lgs 181 del 2000 definisce cosa si intende e come conservare lo stato di disoccupazione finalizzato alla conservazione del beneficio che nel seguito si riporta:
Domanda per lo Stato di disoccupazione
Modulistica
La domanda per il riconoscimento dello Stato di disoccupazione passa per una dichiarazione auto sostitutiva di atto di notorietà che trovate qui nel seguito da compilare.
Dichiarazione-sostitutiva-stato-disoccupazione
La domanda è finalizzata a richiedere successivamente l’indennità di disoccupazione che potrà essere presentata via telematica sul sito dell’INPS nella propria sezione personale compilando e firmando il seguente modulo
Richiesta-di-pagamento-delle-prestazioni-a-sostegno-del-reddito-modello-sr163
Domanda per l’indennità di disoccupazione accedendo si servizi on line dell’INPS accedendo con le proprie credenziali.
In alternativs potrete contattare il call center integrato INPS – INAIL al numero di telefono 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile. In alternativa potrete andare in uno dei patronati INPS
Entro quando presentare la domanda: scadenza
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei 68 giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua.
Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
- dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Controlli a campione sulle domande di disoccupazione
I servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l’indennità o anche nel caso di richiesti di altri provvedimenti di sostegno al reddito anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro.
– Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione e’ comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In tali casi, nonche’ in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
– La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.
– Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all’emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni.